12 aprile 2010
Trib. Torino, 12.4.2010 (ord.), Pres. Casalbore (Amianto: caso Eternit)
Processo Eternit: compare all'orizzonte la prova epidemiologica
DISASTRO INNOMINATO DOLOSO - OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE - AMMISSIONE PROVE - prova testimoniale
Nei procedimenti per disastro innominato doloso e omissione dolosa di cautele, aggravati dalla verificazione del disastro e degli infortuni, relativi alla patologie asbesto-correlate insorte tra i lavoratori e tra la popolazione residente nelle adiacenze di un impianto ove tale materiale veniva lavorato, non è ammissibile la richiesta di sentire come testimoni tutte le persone offese indicate nel capo d’imputazione, posto che per l’accertamento dei reati contestati, anche nella loro forma aggravata, non è necessaria la prova della derivazione causale della singola forma patologica, ma è sufficiente la prova di una correlazione epidemiologica tra l’esposizione alla sostanza e le patologie insorte nelle persone offese. (Massima a cura di Luca Masera)
Riferimenti normativi:
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C.p. art. 434 comma 2
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C.p. art. 437 comma 2 |
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C.p.p. art. 190 comma 1
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