5 luglio 2011
Mesotelioma pleurico ed esposizione "ambientale" all'amianto: il dubbio sul nesso causale è ragionevole
Trib. Torino, 28 aprile 2011 (dep. 28 giugno 2011), Giud. Collidà
AMIANTO – CONCAUSE – mesotelioma pleurico – incertezza scientifica – ragionevole dubbio – assoluzione
In caso di morte derivata da mesotelioma pleurico – patologia monofattoriale unanimemente ricondotta all’inalazione di fibre di amianto – insorto in un lavoratore che aveva subito, dapprima, una elevata esposizione al cancerogeno per un brevissimo lasso temporale (circa un mese), e successivamente una bassa esposizione al medesimo fattore di rischio, di tipo ambientale, per un periodo di media durata (sei anni), sussiste un dubbio – reso
ragionevole dall’incertezza scientifica che contrassegna la materia
de qua – in merito alla individuazione del concreto decorso causale che ha determinato la patologia – ossia se la stessa debba essere riferita soltanto alla prima esposizione, piuttosto che soltanto alla seconda, ovvero ad entrambe quali concause dell’evento – con la conseguenza che gli imputati in relazione alla seconda esposizione devono essere assolti con la formula “perché il fatto non sussiste” (
Massima a cura di Stefano Zirulia)
Riferimenti normativi:
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C.p. art. 40 comma 2
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C.p. art. 589
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C.c. art. 2087
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D.P.R. 303/1956
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D.P.R. 547/1955 |