ISSN 2039-1676


30 maggio 2012 |

La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni

Trib. Torino, 13 febbraio 2012 , Pres. Casalbore, imp. Schmidheiny e altro

Il 14 maggio u.c. sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Torino ha condannato gli imputati Louis de Cartier De Marchienne e Stephan Schmidheiny alla pena di 16 anni di reclusione ciascuno per i delitti di cui all'art. 434 co. 2 c.p. (disastro innominato doloso, aggravato dalla verificazione del disastro) e 437 co. 2 (omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, aggravata dalla verificazione di infortuni), in relazione agli eventi lesivi per la salute e per l'ambiente derivati dalla produzione di amianto in diversi stabilimenti (siti a Casale Monferrato, Cavagnolo, Bagnoli e Rubiera) operanti sino agli anni Ottanta nel nostro Paese.

Nelle 714 pagine della sentenza, il Tribunale accoglie la ricostruzione probatoria e la qualificazione giuridica dei fatti proposta dalla pubblica accusa nel capo di imputazione, pervenendo alla più grave affermazione di responsabilità della nostra storia giudiziaria in materia di danni connessi alla lavorazione di amianto.

In questa scheda procederemo a ripercorrere in maniera sintetica lo sviluppo della sentenza, limitandoci a porre in luce, senza alcuna connotazione valutativa, le soluzioni adottate riguardo alle innumerevoli problematiche fattuali e giuridiche affrontate, secondo lo schema logico seguito dagli estensori.

Per scaricare l'intera motivazione della sentenza, clicca su download documento.

Sulla sentenza qui analizzata, cfr. già la nota di S. Zirulia, Sentenza Eternit: qualche osservazione "a caldo" sul dispositivo, pubblicata in questa Rivista il 17 febbraio 2012.

 

1. La ricostruzione in fatto

 

1.1. Il ruolo degli imputati

 

La prima parte della sentenza è dedicata ad una analitica (più di 50 pagine) ricostruzione (basata in larga misura sulle risultanze di una consulenza tecnica disposta dalla procura) delle vicende societarie del gruppo cui appartenevano i quattro stabilimenti oggetto del procedimento, ed alla verifica del ruolo che in relazione a tali stabilimenti hanno ricoperto gli imputati.

In estremi sintesi, gli stabilimenti in oggetto erano gestiti da diverse società (tutte dichiarate fallite nel 1986 dal Tribunale di Genova) riconducibili alla holding Eternit Italia Spa. Tale società, fondata con diversa denominazione agli inizi del secolo scorso ed originariamente di proprietà italiana, negli anni 1950 era stata acquisita da una multinazionale belga operante nel settore dell'amianto, che a sua volta negli anni 1970 ne aveva ceduto il controllo ad un gruppo svizzero.

Nel corso dei decenni in cui la società italiana era parte del gruppo multinazionale prima belga, poi svizzero, la gestione delle scelte strategiche e produttive più rilevanti veniva esercitato dalle società estere capo-gruppo, che fornivano indicazioni vincolanti per gli amministratori italiani quanto alle modalità di produzione ed agli investimenti da operare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Gli imputati avevano rivestito posizioni apicali nelle società controllanti: De Cartier in qualità di amministratore delegato, a partire dal giugno 1966, della società belga che deteneva il controllo di Eternit Italia, Schmidheiny in quanto amministratore delegato, a partire dal settembre 1974, della holding svizzera cui era stata ceduto il controllo di Eternit Italia.

 

1.2. Le condizioni di lavoro nei diversi stabilimenti di Eternit Italia

 

Una lunga parte della motivazione (all'incirca 80 pagine) è poi dedicata alla descrizione delle condizioni di lavoro all'interno degli stabilimenti di Eternit Italia. Dopo avere ripercorso il quadro normativo che regolava la materia della sicurezza del lavoro nel periodo temporale (anni 60-80) oggetto di interesse, la sentenza ricostruisce (alla luce delle numerosi testimonianze rese in argomento nel corso del dibattimento) le condizioni in cui si svolgeva la lavorazione dell'amianto nei diversi stabilimenti (particolare attenzione è dedicata allo stabilimento di Casale Monferrato, ove si è verificato il maggior numero di vittime), facendo emergere come il processo produttivo non rispettasse le più elementari regole precauzionali non solo nel periodo (dagli anni cinquanta ai primi anni settanta) in cui la proprietà era del gruppo belga (periodo nel quale la lavorazione dei manufatti di amianto si svolgeva prevalentemente "a secco", e quindi con elevatissima dispersione di polveri nell'ambiente di lavoro), ma anche nel periodo (dalla metà anni settanta sino alla chiusura degli stabilimenti negli anni ottanta) in cui era subentrata la proprietà svizzera, che aveva sì proceduto ad un miglioramento delle misure di prevenzione, ma in maniera del tutto insufficiente a tutelare la salute dei lavoratori, anche in relazione alle misure tecniche di riduzione della dispersione delle polveri già disponibili all'epoca dei fatti.

 

1.3. La contaminazione degli ambienti esterni

 

Un aspetto di enorme importanza ai fini dell'imputazione riguarda poi la diffusione dell'amianto al di fuori dell'ambiente di lavoro.

Al riguardo la sentenza distingue tra modalità di dispersione dell'amianto comuni a tutti gli stabilimenti in esame, ed a modalità peculiari invece dei soli siti di Casale e di Cavagnolo.

Per quanto riguarda le prime, la sentenza rileva una serie di fonti di inquinamento dell'ambiente esterno alla fabbrica che si riscontrano in tutti i siti produttivi: in particolare, le modalità di trasporto della materia prima, che avveniva su autocarri privi di copertura che percorrevano le strade cittadine; l'abitudine di affidare il lavaggio delle tute degli operai o il rammendo dei sacchi rotti ai familiari dei lavoratori; la polverosità creata dall'attività produttiva degli stabilimenti in tutta la zona adiacente all'impianto industriale; le "scriteriate" modalità di abbandono degli stabilimenti in seguito alla dichiarazione di fallimento di Eternit Italia ed alla conseguente cessazione dell'attività produttiva.

Oltre a queste, negli stabilimenti di Casale e di Cavagnolo vi erano altre fonti di dispersione dell'amianto al di fuori dell'ambiente di lavoro: per quanto riguarda Casale, era invalsa sino alla fine degli anni settanta l'abitudine (ben nota ed approvata dai vertici di Eternit) di cedere gratuitamente o a prezzi assai contenuti a chiunque ne facesse richiesta il cd. polverino (cioè il materiale di risulta della tornitura), che veniva utilizzato per pavimentare strade o cortili o come isolante nei lavori di costruzione o di manutenzione di edifici; mentre a Cavagnolo era abitudine della popolazione il riutilizzo dei materiali di scarto, previa loro frantumazione, per sedimentare e rendere più agibili strade, aie e cortili.

Come vedremo meglio più avanti, tali peculiarità risulteranno decisive in sede di giudizio: mentre infatti le modalità di dispersione comuni a tutti gli stabilimenti hanno terminato di provocare i propri effetti pericolosi per la salute pubblica con la cessazione dell'attività produttiva (o comunque poco tempo dopo di essa), l'utilizzo dell'amianto per la costruzione di strade o edifici tipica di Casale e Cavagnolo fa sì che ancora attualmente la popolazione residente sia esposta all'azione delle fibre di amianto, con conseguenze di rilievo in relazione al tempus commissi delicti in ordine all'imputazione per disastro.

 

1.4. Le conoscenze sulla pericolosità dell'amianto e le patologie asbesto-correlate

 

L'ultima parte (più di 70 pagine) della ricostruzione in fatto della sentenza è dedicata all'analisi del dibattito scientifico relativo alle patologie che possono considerarsi correlate all'inalazione da amianto.

Si tratta, come noto, di questioni che sorgono in tutti i procedimenti in materia di amianto, e che dunque sono state affrontate in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza, anche di legittimità. La sentenza affronta in primo luogo il problema del momento a partire dal quale può ritenersi acquisita la conoscenza delle potenzialità patogenetiche dell'amianto, affermando conclusivamente che "può dirsi accertato che le conoscenze sulla pericolosità dell'amianto, non solo con riferimento al rischio di asbestosi e di tumore polmonare, ma anche relativamente al rischio di mesotelioma (pleurico e peritoneale) avevano raggiunto, già negli anni sessanta e all'inizio degli anni settanta, i grandi gruppi industriali, ed in particolare il gruppo belga" (pag. 402). Quanto poi alla verifica della concreta efficacia lesiva dell'amianto sulle popolazioni oggetto di indagine, la sentenza riferisce i risultati di diversi studi epidemiologici (di coorte e caso-controllo) relativi a ciascuno degli stabilimenti oggetto del procedimento, dai quali è emersa una correlazione eziologica statisticamente significativa in riferimento ai casi di asbestosi, di tumore polmonare e di mesotelioma (in relazione alle prime due patologie, peraltro, l'azione dell'amianto viene considerata causalmente rilevante solo ad alte dosi, e dunque solo in relazione alla popolazione dei lavoratori).

Di particolare importanza è il passaggio in cui la sentenza affronta la questione-chiave relativa al fatto se anche il mesotelioma, al pari del tumore polmonare o dell'asbestosi, possa considerarsi  patologia dose-dipendente, e se dunque anche le esposizioni successive ai primi periodi di esposizione possano reputarsi causali rispetto all'insorgenza della patologia: questione di estrema rilevanza nel processo posto che ciascuno degli imputati è responsabile solo di una frazione dell'esposizione, e comunque non delle prime esposizioni, riconducibili al periodo in cui gli stabilimenti erano ancora di proprietà italiana. La sentenza aderisce all'indirizzo (che viene definito "maggioritario in sede di legittimità") secondo cui anche il mesotelioma costituisce una patologia dose-dipendente, e ritiene di non aderire ai principi affermati dalla Cassazione nella nota sentenza Cass. pen., sez. IV, 17.9.2010 (dep. 13.12.2010), n. 43786, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta, Imp. Cozzini (su cfr. la nota di S. Zirulia, pubblicata il 21 gennaio 2011 in questa Rivista), in quanto "se il giudice si adoperasse secondo le indicazioni fornite da tale pronuncia, finirebbe per divenire artefice delle leggi scientifiche anziché fruitore delle stesse, oltre tutto nell'evidente assenza di strumenti tecnici per pervenire ad un simile risultato: con la conseguenza di avanzare opinioni esplicative al di fuori dei crismi che caratterizzano il sapere scientifico" (p. 453). Secondo il Tribunale, "può dirsi accettato da larghissima parte della comunità scientifica che la promozione dovuta all'asbesto è cancerogeneticamente attiva sino a induzione compiuta (il che attribuisce rilevanza anche alle esposizioni successive), e che la proporzione dei mesoteliomi aumenta con l'aumentare del livello di esposizione" (p. 454); sicché "può essere enunciata una affidabile relazione causale di tipo probabilistico accolta in via maggioritaria dalla comunità scientifica, che rende possibile giungere, nel caso concreto, ad un giudizio di certezza, espresso in termini di probabilità logica o credibilità razionale" (p. 455).

 

 

2. La responsabilità penale degli imputati

 

2.1. La competenza per territorio

 

Un problema di non semplice soluzione riguarda in primo luogo la competenza territoriale, posto che il processo ha ad oggetto fatti avvenuti in quattro stabilimenti situati in luoghi diversi, rispetto ai quali risulterebbero prima facie competenti per territorio quattro diversi Tribunali (quello di Casale Monferrato, quello di Torino per i reati relativi allo stabilimento di Cavagnolo, quello di Reggio Emilia in relazione allo stabilimento di Rubiera, e quello di Napoli per lo stabilimento di Bagnoli).

L'argomentazione del Tribunale parte dalla considerazione che i reati contestati sono connessi ex art. 12 lett. b c.p.p. (in quanto tutti i reati contestati ad ogni singolo imputato sono avvinti dal vincolo della continuazione: continuazione ravvisata dal Tribunale benché non espressamente contestata dal pubblico ministero), e vengono dunque in considerazione ai fini della determinazione della competenza i criteri di cui all'art. 16 c.p.p.

Il criterio di individuazione della competenza relativo al luogo di commissione del reato più grave non risulta risolutivo, poto che reato più grave è quello di cui all'art. 434 co. 2 c.p., ma tale reato è contestato in riferimento a tutti e quattro gli stabilimenti.

Neppure risulta utilizzabile il criterio sussidiario relativo al luogo di commissione del "primo reato", in quanto "la contemporaneità della esecuzione delle condotte causative di disastro in almeno tre luoghi diversi (il disastro relativo allo stabilimento di Rubiera si verificò in epoca sicuramente successiva, giacché, allorché De Cartier assunse la gestione degli altri tre stabilimenti nel giugno 1966, quello di Rubiera non era neppure di proprietà di Eternit Spa) e l'impossibilità di ricostruire la prima manifestazione dell'evento disastro a fronte di disastri naturalisticamente già in atto, non consentono di individuare il giudice competente per connessione di base alla regola del primo reato di cui all'art. 16 c.p.p." (p. 463). Ed anche in riferimento al criterio "del luogo in cui risulti commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati contestati" (nel caso di specie, l'art. 437 co. 2 c.p.), il canone temporale non è risolutivo, "sia in considerazione dell'elevatissimo numero di malattie professionali in contestazione, sia in considerazione dell'estrema difficoltà e/o impossibilità di individuare il momento di manifestazione di ogni singola patologia, momento cui deve collegarsi la consumazione del reato di cui all'art. 437 co. 2 c.p." (ibidem).

L'impossibilità di individuare il reato più grave o quello commesso per primo rende "inapplicabili i criteri di cui all'art. 8 e 9 co. 1 c.p.p., criteri che presuppongono la previa identificazione del reato su cui innestare l'individuazione del giudice territorialmente competente. Neppure appare praticabile il criterio di cui all'art. 9 co. 2, atteso che agli odierni imputati, cittadini stranieri residenti e domiciliati all'estero all'epoca della commissione delle concrete condotte in contestazione, non viene nemmeno contestato il formale inserimento nell'organigramma aziendale di Eternit spa, ma solo la qualifica di "gestori di fatto" degli stabilimenti industriali" (ibidem).

Risulta quindi necessario il ricorso all'ultimo criterio residuale previsto dall'art. 9, quello del luogo in cui ha sede il pubblico ministero (procura di Torino) che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato: con la precisazione che la prima iscrizione deve intendersi relativa ai reati per cui si procede, risultando di conseguenza irrilevante la circostanza che in relazione ad alcuni dei medesimi soggetti indicati come persone offese nel processo siano stati aperti in passato procedimenti per omicidio o lesioni colpose.

 

2.2. Il delitto di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

 

La sentenza affronta e risolve una serie di questioni interpretative relative tanto al primo, che al secondo comma della fattispecie di cui all'art. 437.

 

2.2.1. Quanto alla fattispecie del primo comma, si accenna in primo luogo alla controversia se tale reato debba ritenersi un reato di pericolo astratto o presunto, rispetto al quale non sarebbe necessario l'accertamento di una effettiva situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, o se invece l'ossequio al principio costituzionale di offensività imponga comunque al giudice una tale verifica: questione che tuttavia secondo la sentenza non necessita di particolare approfondimento, "dal momento che i danni che il reato esaminato in questa sede ha provocato sono così evidenti, da rendere superfluo affrontare la questione affrontata" (p. 474).

Il reato, almeno nella sua forma omissiva contestata nel capo di imputazione, viene ascritto alla categoria dei reati propri, in quanto soggetto attivo del reato è necessariamente il datore di lavoro, sul quale incombe l'obbligo di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro: i due imputati non rivestivano formalmente tale qualifica, ma tale carenza non conduce all'assoluzione in virtù di un'ascrizione della responsabilità a titolo concorsuale, i cui presupposti vengono esplicitati in sentenza al termine della ricostruzione degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie delittuose contestate (cfr. infra, 2.4).

Venendo alla struttura oggettiva della condotta (che nel caso di specie, come già accennato, ha natura omissiva),  essa consiste nella mancata adozione delle cautele richieste specificamente dalla normativa antinfortunistica, e più in generale di tutte le cautele imposte al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. (al riguardo la sentenza definisce l'art. 437 come "norma penale in bianco, operando un ampio rinvio a normative e conoscenze specifiche dei singoli settori lavorativi, che non possono essere sconosciute a che professionalmente opera in un determinato contesto produttivo": p. 476). L'omissione, per essere rilevante ai sensi della disposizione in esame, deve avere ad oggetto cautele volte ad prevenire disastri o infortuni: nel capo di imputazione relativo all'art. 437 non si fa però menzione del disastro, sicché la sentenza affronta il problema della riconducibilità delle malattie asbesto-correlate alla nozione di infortunio, ed aderisce alla nota tesi giurisprudenziale della malattia-infortunio, secondo cui sarebbe riconducibile a tale nozione "ogni sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura, evitabile con determinati accorgimenti" (p. 481).

Quanto infine all'elemento soggettivo, esso è rappresentato "dalla piena consapevolezza non soltanto della condotta posta in essere, omissiva o commissiva che sia, ma anche della destinazione antinfortunistica dei dispostivi omessi" (p. 482), mentre non è necessario che il dolosi estenda, neppure nella forma del dolo eventuale, alla verificazione dell'evento dannoso del disastro o dell'infortunio.

 

2.2.2. Nel capo di imputazione viene contestata la fattispecie di cui al secondo comma, che secondo la tesi dell'accusa deve essere considerata quale fattispecie autonoma, mentre secondo le difese degli imputati costituisce una mera aggravante della figura-base del primo comma. La sentenza, all'esito di un'ampia ricostruzione delle argomentazioni emerse in dottrina ed in giurisprudenza a sostegno dell'una o dell'altra tesi, opta per la prima soluzione, concludendo riassuntivamente che "la struttura normativa induce ad escludere che la fattispecie del secondo comma possa atteggiarsi a mera circostanza dell'ipotesi del primo comma, dal momento che tra le due ipotesi non vi è ne corrispondenza di elementi essenziali (il primo comma descrive un reato di pericolo astratto ed il secondo un reato di danno con evento naturalistico; il reato del primo comma non include il disastro o l'infortunio nell'oggetto del dolo, mentre per il reato del secondo comma è indispensabile che il dolo contempli anche l'evento), né rapporto di specialità alcuna" (p. 492). Nel motivare tale soluzione, la sentenza ha modo anche di precisare come la necessità del dolo rispetto all'evento-infortunio non comporti di per sé l'integrazione anche del reato di lesioni volontarie, in quanto "non deve essere confuso il concetto di infortunio con quello delle lesioni personali che ad esso possono conseguire, perché non è detto che, in tutti i casi di infortunio, si registrino anche delle lesioni, ben potendo ipotizzarsi un infortunio sul lavoro privo di lesioni personali. La definizione giuridica di infortunio è riferibile ad un'invalidità assoluta che comporti l'assenza dal lavoro per più di tre giorni che non deve necessariamente coincidere con il concetto di malattia nel corpo o nella mente nella quale, al contrario, si estrinseca la lesione, per cui - pur essendo molto frequente -non è comunque automatico che dall'infortunio consegua la lesione" (p. 488).

La qualificazione dell'ipotesi del secondo comma come fattispecie autonoma d'evento rileva ai fini della prescrizione: ogni singola malattia-infortunio cagionata dalla condotta omissiva degli imputati configura un'autonoma fattispecie delittuosa, il cui termine di prescrizione decorre dal momento in cui è stata diagnosticata l'insorgenza della malattia, con la conseguenza che devono ritenersi prescritti i reati relativi alle patologie insorte prima del 13 agosto 1999 (10 anni pena massima+1/4 ex art. 161= 12 anni e 6 mesi: la sentenza di condanna è del 13 febbraio 2012). La sentenza rileva altresì, sia pure in via di obiter dictum, che la qualificazione come circostanza aggravante non avrebbe avuto l'esito di far ritenere il reato già prescritto (come sostenuto dalla difesa degli imputati), ma al contrario avrebbe comportato la condanna per tutte le patologie addebitabili agli imputati, posto che "tutte le circostanze aggravanti sono rilevanti per la determinazione del termine prescrizionale e, dunque, il reato non può considerarsi consumato se non dopo la verificazione di tutte le circostanze aggravanti che risultano contestate, con l'effetto di spostare il dies a quo della prescrizione, facendolo coincidere con la verificazione dell'ultima aggravante contestata, per cui, nel nostro caso, attesa l'unitarietà del reato di cui al primo comma dell'art. 437, si dovrebbe concludere che la prescrizione non è maturata con riferimento a nessuna delle malattie che hanno colpito le persone offese" (p. 496).

 

2.3. Il disastro innominato doloso

 

La motivazione relativa al reato di cui all'art. 434 prende le mosse dalla nozione di disastro fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 327 del 2008, secondo cui per disastro deve intendersi "sul piano dimensionale un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; e sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone". Chiarito poi come il delitto in esame delinei una fattispecie di pericolo concreto a forma libera, e che l'ipotesi contestata nell'imputazione sia ascrivibile alle ipotesi di cd. disastro ecologico ed ambientale, la sentenza osserva come "nel caso in esame, peraltro, l'accertamento della condotta necessaria all'integrazione della fattispecie disciplinata dal primo comma dell'art. 434 assume un'importanza relativa, perché non siamo in presenza di un fatto soltanto diretto a cagionare un disastro, bensì di un fatto che ha provocato un disastro di portata catastrofica, come si evince dalla descrizione di quanto è realmente accaduto e continua ad accadere e dal numero delle persone offese, purtroppo non ancora definitivamente quantificabili" (p. 501).

L'analisi del soggetto attivo del reato di disastro (reato comune, che può essere commesso da chiunque) rappresenta l'occasione per il Tribunale di chiarire i rapporti tra tale reato e quello di cui all'art. 437, che si troverebbero tra loro in "rapporto di specialità bilaterale, dal momento che l'evento disastro previsto dal secondo comma dell'art. 434 è comune all'evento disastro previsto dal secondo comma dell'art. 437" (p. 499). Il disastro di cui all'art. 437 non deve poi essere necessariamente limitato ai luoghi interni alla fabbrica, sicché la differenza tra i due reati si coglie solo sotto il profilo della condotta: "quando il soggetto attivo è un imprenditore, se il disastro che si verifica è frutto dell'omissione di cautele antinfortunistiche, l'autore del reato risponderà unicamente della violazione dell'art. 437, mentre se il reato si verifica in conseguenza di una condotta diversa da quella disciplinata dall'art. 437, allora sarà configurabile solo il delitto di cui all'art. 434. Qualora invece l'imprenditore dovesse porre in essere, anche contemporaneamente, entrambe le condotte tipiche, allora egli verrà chiamato a rispondere di entrambi i reati. Nel caso in esame, si è verificata proprio tale ultima eventualità" (p. 500).

Più complessa è la motivazione relativa all'elemento soggettivo, che la Corte analizza in primo luogo in relazione alla fattispecie di cui al primo comma, dove figura l'espressione "atti diretti a cagionare un disastro". La sentenza, pur dando conto di come la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie interpretino tale formula come allusiva della necessità del dolo intenzionale, reputa conclusivamente "preferibile ritenere che all'espressione fatto diretto a cagionare un disastro debba essere assegnata una valenza oggettiva, più che soggettiva, considerando che l'attitudine causale a provocare il disastro debba connotare solo la condotta posta in essere e non l'elemento soggettivo dell'autore del reato. Il dolo richiesto per il reato de quo può dunque consistere nel dolo generico che, in mancanza di specifiche ed espresse previsioni normative, è quello che di regola si ritiene necessario per l'integrazione di ogni delitto. Il soggetto attivo, in altre parole, si deve rappresentare che dalla sua condotta può derivare pericolo per la pubblica incolumità, agendo con la consapevolezza che la condotta posta in essere ha l'intrinseca e naturale capacità di cagionare un disastro". (p. 503).

L'esclusione della necessità di un dolo intenzionale rispetto al disastro trova ulteriore conferma, secondo la sentenza, in relazione all'ipotesi del secondo comma, contestata nel capo di imputazione. Premessa la qualificazione di tale ipotesi come fattispecie autonoma, in ragione della diversità strutturale sussistente rispetto alla fattispecie del primo comma (reato di pericolo il primo comma, reato di evento il secondo), la sentenza esclude che il disastro debba essere oggetto di dolo intenzionale, in quanto, in caso contrario, posta la punibilità del disastro colposo ex art. 449, "rimarrebbero inspiegabilmente ed irragionevolmente privi di ogni rilevanza penale, tanto il disastro commesso con dolo eventuale, quanto quello commesso con dolo diretto, intesa questa forma di dolo come consapevolezza dell'idoneità della condotta a cagionare il disastro, che è poi quella riscontrabile proprio negli attuali imputati. Gli imputati certamente non si sono posti come scopo primario della rispettiva condotta di cagionare il disastro che invece si è verificato, giacché il loro intento era quello di conseguire utili sul mercato attraverso la produzione del cemento-amianto, e tuttavia, per raggiungere i loro scopi industriali e commerciali, hanno agito nella piena e perfetta consapevolezza degli enormi danni che sarebbero stati arrecati all'ambiente ed alla salute delle persone in conseguenza dei propri comportamenti criminosi, dal momento che gli effetti della loro condotta, non solo erano ampiamente prevedibili, ma erano stati esattamente previsti" (p. 508).

Molto interessante, infine, la parte della motivazione relativa al calcolo della prescrizione, in cui il Tribunale coglie l'occasione per precisare meglio le ragioni della sussumibilità della situazione di fatto emersa nel dibattimento alla nozione di disastro. La sentenza mostra innanzitutto di non condividere l'impostazione accusatoria secondo cui il reato non solo non sarebbe da considerarsi prescritto, ma dovrebbe essere ritenuto ancora in corso di consumazione, in quanto agli imputati sarebbe da contestare la condotta omissiva consistente nel non impedire l'ulteriore aggravamento del disastro che continua tuttora a verificarsi; il Tribunale non condivide tale qualificazione del reato come omissivo permanente, sulla base del duplice rilievo che da un lato "non risulta facilmente individuabile la fonte dell'obbligo, sia essa legislativa o di formazione secondaria, in violazione della quale gli imputati avrebbero omesso di impedire l'evento" (p. 511), e che inoltre "risulterebbe arduo eseguire un giudizio controfattuale da cui far discendere, sotto il profilo causale, la responsabilità degli imputati, perché sarebbe difficile poter sostenere che in atti sussista la prova logica e processuale secondo la quale, se gli imputati avessero attivato i poteri sollecitatori auspicati, l'evento sarebbe stato sicuramente evitato" (p. 512).

Esclusa dunque la qualificazione a titolo omissivo, e considerata di conseguenza esaurita la condotta commissiva degli imputati consistente nella diffusione dell'amianto al di fuori dell'ambiente di lavoro, il ragionamento relativo alla determinazione del termine di prescrizione ai articola intorno al momento in cui deve considerarsi realizzato l'evento di disastro, dalla cui verificazione decorre il termine prescrizionale. Premesso che "la contaminazione dei siti industriali e zone ad essi limitrofe abbia assunto caratteristiche di potenza espansiva del danno e di attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità tali da poter essere considerata come disastro" (p. 519), e premesso altresì che tale disastro "è certamente riconducibile sul piano causale anche alla condotta degli imputati, secondo le ordinarie regole di teoria condizionalistica fissate nel primo e secondo comma dell'art. 41 c.p." (ibidem), la sentenza distingue la situazione verificatasi negli stabilimenti di Bagnoli e Rubiera, da quella di Casale e Cavagnolo. In relazione ai primi due stabilimenti, l'inquinamento dell'ambiente esterno era legato essenzialmente a condotte connesse all'attività produttiva (cfr. supra, 1.3), sicché "da circa quindici anni è cessata quella situazione di forte e grave pericolo per l'incolumità pubblica e la salute delle persone che caratterizza il disastro" (p. 521), ed il reato è di conseguenza da ritenersi prescritto. A Casale e Cavagnolo, invece, la prassi di utilizzare i residui della produzione nella costruzione di strade ed abitazioni (cfr. ancora supra, ibidem) fa sì che la popolazione sia tuttora esposta al contatto con le polveri di asbesto, e l'evento disastro sia tuttora perdurante, con la conseguenza che il reato deve ritenersi ancora in corso di consumazione.

 

2.4. Le posizioni soggettive degli imputati

 

Terminata l'analisi degli elementi costitutivi dei reati contestati, la sentenza si sofferma ad analizzare le ragioni per cui di tali reati possano essere reputati responsabili gli imputati, che pure non ricoprivano alcuna carica formale nelle società che gestivano gli stabilimenti.

Quanto all'art. 437, il Tribunale prende le mosse dalla considerazione che "gli imputati si sono direttamente occupati degli stabilimenti italiani, sono risultati perfettamente a conoscenza delle condizioni in cui tali stabilimenti si trovavano, della pessima qualità dei rispettivi ambienti di lavoro, della pessima qualità dei relativi ambienti di lavoro, della pericolosità delle specifiche lavorazioni, dell'elevata mortalità degli operai e dei cittadini che ne derivava" (p. 527), e dunque, trattandosi di difetti strutturali all'organizzazioni produttiva, ne possono rispondere in qualità di vertici del gruppo societario cui apparteneva Eternit spa.

Sotto il profilo eziologico, poi, "tutte le patologie individuabili nei lavoratori come malattia infortunio sono comunque da considerare dose dipendenti e pertanto, dal punto di vista causale, risulta impossibile distinguere le responsabilità degli imputati in relazione a malattie infortunio che riguardino coloro che hanno prestato attività lavorativa presso gli stabilimenti Eternit in periodi di tempo coincidenti con la gestione di entrambi gli imputati" (p. 528): dunque tutte la patologie amianto-correlate insorte tra i lavoratori sono addebitabili a ciascuno degli imputati.

Quanto poi all'art. 434, realizzato come si è visto con contegni commissivi di diffusione dell'amianto al di fuori dei luoghi di lavoro, è vero che "nessuna di tali attività è stata realizzata personalmente dagli imputati, ma tutte sono state poste con la piena conoscenza da parte, sotto il loro diretto controllo e senza che essi si preoccupassero minimamente di impedirne la realizzazione" (p. 529): sicché "la mancata adozione da parte dei responsabili della società di ogni provvedimento tendente a rimuovere la situazione esistente, ed anzi la consapevolezza che i vertici della società non solo fossero a conoscenza di quanto avveniva, ma ne autorizzavano e ne regolamentavano l'effettuazione, non può non aver contribuito a rafforzare negli esecutori materiali della condotta del reato di cui si tratta il proposito di continuare in tal attività criminosa" (p. 530). Tale ricostruzione della responsabilità a titolo concorsuale, non ipotizzata nel capo di imputazione, non viola secondo il Tribunale il principio della correlazione tra accusa e sentenza, posto che "nessuno - neppure la difesa - può ritenere che il pubblico ministero possa aver ipotizzato che siano stati personalmente gli imputati a realizzare materialmente le condotte contestate" (p. 532), e comunque viene citata una decisione di legittimità secondo cui "non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale" (ibidem).

 

 

3. Le statuizioni relative alle richieste delle parti civili

 

Solo un accenno, infine, alla decisione relativa alle numerosissime parti civili (enti pubblici e privati e persone fisiche) di cui era stata ammessa la costituzione in giudizio.

Il Tribunale concede il risarcimento del danno (in relazione ai reati di cui non è stata dichiarata la prescrizione) all'INAIL, all'INPS, agli enti territoriali, ai sindacati ed alle associazioni, rinviando alla sede civile per la liquidazione.

In relazione alle singole persone offese, la decisione è diversa riguardo ai lavoratori (persone offese del reato di cui all'art. 437) ed ai residenti nelle vicinanze degli stabilimenti (persone offese dal reato di cui all'art. 434).

Per quanto riguarda i primi, il Tribunale ritiene che la documentazione acquisita in relazione a ciascuna singola persona offesa, nonché le risultanze degli studi epidemiologici che hanno accertato la derivazione causale dall'amianto e la natura dose-dipendente dell'asbestosi, del tumore polmonare e del mesotelioma, siano sufficienti per concedere il risarcimento del danno a tutti i lavoratori cui sia stata diagnosticata una di tali patologie dopo il 13 agosto 1999; con la precisazione che, ai fini della quantificazione della provvisionale immediatamente esecutiva, è necessario tenere conto "della fondamentale circostanza che il danno in esame deriva dal delitto plurioffensivo di cui all'art. 437 c.p. e non dal delitto di omicidio colposo o doloso, o dal delitto di lesioni personali colpose o dolose". Per quanto riguarda poi i lavoratori affetti da altre patologie (placche pleuriche o altre forme tumorali) di cui non è stato provato con sufficiente grado di certezza la derivazione causale dall'esposizione ad asbesto, il Tribunale procede a condanna generica degli imputati al risarcimento del danno (senza provvisionale) "essendo sufficiente, a tali fini, l'accertamento di un fatto (collegato all'esposizione lavorativa) potenzialmente produttivo di conseguenze dannose)" (p. 570).

In relazione ai non lavoratori, residenti nelle vicinanze degli stabilimenti di Casale e Cavagnolo, la sentenza ritiene provato il nesso causale solo in relazione alle ipotesi di mesotelioma, e condanna gli imputati alla medesima provvisionale disposta per i lavoratori; in relazione alle altre patologie (in particolare placche pleuriche e tumore polmonare), rispetto alle quali non risulta provato il nesso causale, procede a condanna generica con le motivazioni esposte appena sopra. Con riferimento infine al "danno da esposizione, cioè al danno ricollegabile al timore dei residenti in casale e Cavagnolo, attualmente sani, di contrarre, in ragione dell'esposizione ambientale ad amianto, una patologia asbesto correlata" (p. 573), il Tribunale condanna gli imputati al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti delle sole parti civili che ne abbiano formulato, anche in via subordinata, la relativa domanda.

 

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