ISSN 2039-1676


24 dicembre 2014 |

Scoppia un ordigno bellico: la Cassazione alle prese con i delitti di crollo colposo di costruzioni e disastro innominato

Cass. pen., sez. IV, 8 ottobre 2013 (dep. 19 giugno 2014), n. 26482, pres. Zecca, rel. Massafra, imp. Ietto e altro.

 

1. La sentenza in commento ha ad oggetto una curiosa fattispecie concreta: l'esplosione di un ordigno interrato - più volte segnalato alle autorità competenti e mai rimosso - risalente alla seconda guerra mondiale, con conseguenti ingenti danni alle costruzioni prossime alla sede di deflagrazione. Il caso, quasi di scuola, offre l'occasione di soffermarsi sul tema della posizione di garanzia incombente su sindaci e prefetti, nella loro veste di organi decentrati di protezione civile. La vicenda costituisce, inoltre, un buon esempio di come la figura del disastro innominato colposo (ex artt. 434 e 449 c.p.) vada "maneggiata con cura", se si intendono evitare pericolose frizioni con i fondamentali principi di legalità ed offensività del diritto penale.

 

2. Il caso di specie trae origine da una fortuita scoperta - risalente al luglio del 1995 - ad opera di una residente del comune di Ostiglia, nel mantovano. La donna, rovistando tra i vecchi documenti appartenuti al nonno, aveva rinvenuto copia di una lettera da lui indirizzata - nel gennaio del 1955 - all'allora sindaco del piccolo comune; la missiva denunciava la presenza, nella proprietà di famiglia, di una bomba da areoplano inesplosa, risalente al periodo della guerra ed interrata in profondità.

Allarmata dalla scoperta, la donna si era rivolta al sindaco del luogo, al quale aveva consegnato copia della missiva e riferito di avere appreso da un colloquio con la madre che il nonno, dopo la guerra, aveva effettivamente tentato di far bonificare l'area di sua proprietà; gli artificieri incaricati della bonifica tuttavia, pur avendo effettivamente individuato la presenza di un ordigno, non erano riusciti a estrarlo dalla sua sede per via di una serie di ostacoli che si erano all'epoca presentati. La bomba, insomma, non risultava essere mai stata rimossa.

Nell'agosto del 1995 il sindaco aveva segnalato l'esistenza della missiva al comandante della stazione dei Carabinieri del luogo. Solo nel marzo del 2001 tuttavia - al subentro di un nuovo comandante di stazione -  si era provveduto a trasmettere l'informazione alla Prefettura di Mantova, che celermente aveva comunicato al COMFOD di Vittorio Veneto il nulla osta all'intervento di personale specializzato per la rimozione dell'ordigno. Nel dicembre dello stesso anno, il COMFOD aveva incaricato del sopralluogo sul posto la direzione del Genio militare di Padova e invitato la Prefettura ad indicare a chi andassero addebitati gli oneri dell'operazione (se al proprietario del terreno o al Ministero degli interni).

Il comando del Genio militare di Padova aveva, innanzitutto, avvertito tanto la Prefettura quanto la stazione dei Carabinieri di Ostiglia della necessità di evitare qualunque attività di scavo nella zona indicata come pericolosa; aveva poi eseguito il sopralluogo richiestogli nei primi giorni di gennaio del 2002 ed evidenziato che la ricerca richiedeva interventi ad una profondità minima di cinque metri, con un costo preventivabile di circa 7.500 euro; aveva quindi comunicato alla Prefettura di essere in attesa del via libera per procedere.

Nel novembre dello stesso anno, il comando del Genio militare di Padova aveva nuovamente scritto alla Prefettura, segnalando di non aver ancora ricevuto alcun riscontro né relativamente alla esecutività dell'intervento né riguardo all'indicazione del soggetto a cui addebitare gli oneri dell'operazione. Nessuna risposta era giunta al comando del Genio fino al 20 marzo del 2003, data in cui nel comune di Ostiglia -  proprio nell'area indicata dalla missiva - una bomba era esplosa durante la notte, danneggiando gravemente le due abitazioni limitrofe alla sede della deflagrazione.

 

3. Nel settembre del 2010 il Tribunale di Mantova condannava I.G. - prefetto di Mantova alla data dello scoppio - e B.G. - sindaco di Ostiglia nella medesima data - avendoli dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 113, 434, 449 c.p. «perché in cooperazione fra loro [...] per colpa consistita in negligenza, imprudenza imperizia e in particolare in violazione degli artt. 5, 14, 15 della l. 225/1992 in materia di protezione civile [...] pur essendo stati investiti di specifiche attribuzioni omettevano di intervenire e di adoperarsi per ottenere l'emanazione di apposita ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri o del Ministro dell'interno atta a rimuovere un ordigno posto sotto una strada privata di uso pubblico [...] mediante bonifica dell'area anzidetta al fine di prevenire un evento dannoso consistito nell'esplosione del medesimo ordigno che avveniva il 20 maggio 2003 per cause imprecisate nei giorni in cui nella zona erano in atto lavori di scavo per la costruzione di un condominio a più piani autorizzati dal sindaco [...] cagionando il crollo dello stesso o di parte del medesimo derivando dal fatto pericolo per la pubblica incolumità nonché danni gravi e lesioni alle strutture portanti degli edifici e la formazione di un cratere».

Nel gennaio 2012 la Corte d'appello di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione del reato loro ascritto, confermando tuttavia le statuizioni civili. Gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo vizi relativi tanto alla configurabilità di una posizione di garanzia in capo al sindaco ed al prefetto in questi casi, quanto una erronea applicazione della legge penale in relazione all'interpretazione del reato di cui agli artt. 434 e 449 c.p.

 

4. La Suprema corte respinge i ricorsi degli imputati dichiarandoli infondati.

 

5. Per quanto concerne le doglianze relative alla presunta insussistenza di una posizione di garanzia in capo al sindaco ed al prefetto nel caso di specie, la Corte osserva che con la legge 225/1992 - istitutiva del Servizio nazionale delle protezione civile - le attività di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi (art.1), sono state dal legislatore ampiamente decentrate[1].

Ciò è avvenuto, in particolar modo, attraverso la distinzione - operata dall'art. 2 della legge -  degli eventi rilevanti ai fini delle attività di protezione civile in tre categorie:

a) eventi naturali o connessi con le attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con le attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

L'art. 15 l. 225/1992, che disciplina i compiti del sindaco, stabilisce che quest'ultimo - in qualità di autorità comunale di protezione civile (art. 15 c. 1) - al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al prefetto ed al presidente della giunta regionale (art. 15 c.3); si tratta, evidentemente, della gestione degli eventi di cui alla lettera a) dell'art. 2 della medesima legge: quegli eventi, cioè, che per le loro caratteristiche possono essere fronteggiati dalle amministrazioni competenti in via ordinaria.

Relativamente, invece, agli eventi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 - quegli eventi cioè che per loro natura, intensità o estensione non possono essere gestiti dalla singola amministrazione ordinariamente competente - il c. 4 dell'art. 15 stabilisce che il sindaco chieda l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

L'art. 14 l. 225/1992, che disciplina l'attività di organo decentrato di protezione civile del prefetto, afferma - specularmente rispetto a quanto già osservato in tema di compiti del sindaco - che al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 l. 225/1992 quest'ultimo provvede, tra l'altro, ad assumere la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati (art. 14, c. 2, l. b).

L'art. 3 della medesima legge, inoltre, stabilisce inequivocabilmente che sono attività di protezione civile - tra le altre - quelle volte alla previsione e prevenzione della varie ipotesi di rischio, precisando che: «per previsione si intendono le attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi»; la prevenzione consiste, invece, nelle «attività volte ad evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 l. 225/1992, anche sulla base di conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione».

Il quadro normativo, insomma, lascia pochi margini di dubbio. Ed anche la giurisprudenza di legittimità afferma compatta che «al sindaco, quale autorità locale di protezione civile [...] compete la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo [...]; se questi eventi non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, questi è tenuto a chiedere altri mezzi e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del sindaco le cui attribuzioni hanno natura concorrente (e non residuale) con quelle del prefetto che ne ha la direzione. Ne consegue che in tale ultima evenienza, fino a quando il prefetto non abbia concretamente e di fatto assunto la direzione dei servizi di emergenza, il sindaco mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza ed in particolare quelli di allertamento e di evacuazione delle popolazioni che si trovino nelle zone a rischio, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di urgenza»[2].

Ora, nel caso in esame, sottolinea la Corte, l'evento da prevedere e prevenire - identificato nel pericolo di crollo dei palazzi a seguito della deflagrazione dell'ordigno - ricade fra quelli che, per essere fronteggiati, avrebbero richiesto l'attuazione di misure idonee tanto da parte del sindaco quanto da parte del prefetto; in tali casi - lo abbiamo visto - la legge prevede un obbligo "congiunto" di gestione dell'emergenza: entrambi gli imputati, dunque, ricoprivano incontestabilmente una posizione di garanzia. Parimenti incontestabile pare, poi: che gli imputati potessero prevedere l'eventualità di un'esplosione e il genere di conseguenze che da essa sarebbero potute derivare (vi era stata per di più, in tal senso, un'apposita segnalazione del Genio militare); che sussistesse la concreta possibilità di evitare l'evento pericoloso attraverso una condotta alternativa diligente (quella di sollecitare/autorizzare e fornire copertura economica alle operazioni di bonifica dell'area); che l'evento effettivamente prodottosi sia tra quelli che la norma cautelare violata mirava a prevenire (stante l'ampissima elasticità delle disposizioni della l. 225/1992, che impone generici obblighi di previsione e prevenzione di eventi pericolosi).

 

6. Meno scontata la soluzione adottata dalla Suprema corte in relazione alla seconda delle doglianze degli imputati: quella relativa all'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 434 e 449 c.p.

Prima di soffermarsi sui principali passaggi della pronuncia in commento è forse utile ripercorrere schematicamente i tratti salienti della disciplina in questione. Il combinato disposto degli artt. 434 e 449 c.p. - come è noto - da vita a due diverse figure di disastro colposo: una "nominata" e una "innominata".

In primo luogo esso da vita al delitto di crollo colposo (anche parziale) di costruzioni, che punisce chiunque cagiona per colpa il crollo - ovvero «la rovina, lo sfasciamento, la caduta ed ogni altra disgregazione delle strutture essenziali della costruzione tale che la forza di coesione tra i singoli elementi costitutivi venga superata e spinta dalla forza di gravità»[3] - di qualsiasi tipo di edificio[4] o altra opera costruita[5]. Per la configurabilità del delitto in questione è necessario - affermano concordi dottrina e giurisprudenza - che il crollo colposo abbia le "proporzioni" di un disastro: abbia cioè il requisito "quantitativo" delle dimensioni non comuni, a cui si accompagnino danni gravi ed estesi[6]. È inoltre necessario che il crollo sia un evento in grado di mettere in pericolo il bene giuridico protetto: la vita e l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone (requisito "qualitativo")[7].

La necessaria sussistenza dei due requisiti evidenziati risulta chiaramente, oltre che dalla collocazione sistematica degli articoli di riferimento, dal confronto di questi ultimi con la contravvenzione di cui all'art. 676 c.2 c.p., che punisce «chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che, poi, per sua colpa, rovini [...] se dal fatto è derivato pericolo alle persone». Da un lato, infatti, l'evento descritto dalla figura contravvenzionale - la "rovina", appunto - si caratterizza come evento quantitativamente differente rispetto al crollo: è un qualcosa in meno, un evento che non riveste i requisiti dimensionali del disastro; dall'altro, tale evento è qualitativamente inidoneo a porre in pericolo la vita e l'incolumità fisica di una cerchia vasta ed indeterminata di persone[8].

In secondo luogo, il combinato disposto degli artt. 434 e 449 c.p. da origine al delitto di disastro innominato, norma di chiusura - della cui legittimità costituzionale, in relazione ai principi di legalità e offensività, si è a lungo dubitato[9], prima che la corte costituzionale si pronunciasse sul punto in una nota sentenza[10] - di grande appeal per la giurisprudenza, che si serve di tale figura soprattutto per incriminare condotte lesive della salute pubblica. L'evento qualificato come disastro innominato - oltre a possedere i requisiti positivi del disastro, ovvero le caratteristiche "quantitative" e "qualitative" alle quali si faceva riferimento - deve presentare un altrettanto ovvio requisito "negativo": deve rappresentare un evento differente da quelli espressamente previsti dal legislatore, deve cioè essere diverso dai cc.dd. disastri nominati o tipici.

Relativamente a ognuna delle figure appena ricordate, è inoltre necessario - diversamente da quanto accade per le corrispondenti ipotesi dolose - che l'evento pericoloso per la pubblica incolumità (il crollo, anche parziale, o l'altro disastro) si sia verificato. Tale necessità si ricava, innanzi tutto, dal raffronto della previsione dell'art. 449 c.p. con quella del successivo art. 450 c.p., che solo in relazione ad alcune ipotesi tipiche di disastro (disastro ferroviario, inondazione, naufragio, etc.) da vita a una serie di reati colposi di pericolo indiretto. La volontà espressa del legislatore, poi, di non punire chi abbia, per colpa, creato unicamente un pericolo di verificazione degli eventi descritti dall'art. 434 c. 1, si evince chiaramente dalla stessa Relazione al Re sul codice penale[11].

Vi è, insomma, un catalogo tassativo di delitti colposi per i quali - in ragione dell'elevatissimo potenziale lesivo degli eventi presi in considerazione - il dettato legislativo consente che si arretri la tutela del bene giuridico fino allo stadio del pericolo indiretto; in questo novero, tuttavia, non rientrano né le ipotesi di crollo e crollo parziale, né quella di disastro innominato.

 

7. Fatto brevemente il punto della situazione, torniamo alla vicenda che, più direttamente, ci occupa. Nel caso di specie, la fattispecie concreta era rappresentata - lo abbiamo visto - dalla deflagrazione di una bomba che aveva cagionato danni ingenti alle strutture portanti di alcune abitazioni limitrofe al luogo dell'esplosione. L'evento disastroso è identificato dai giudici nel pericolo di crollo degli edifici interessati dalla deflagrazione, la cui «residuale staticità» deve ritenersi «frutto di una mera convergenza di fattori accidentali favorevoli, ponendosi, comunque, quale concreto ed attuale pericolo per la pubblica incolumità». Tale fattispecie concreta viene sussunta dalla Corte sotto la norma scaturente dal combinato disposto degli artt. 434 e 449 c.p., sub specie disastro innominato. Per giustificare tale scelta la Corte afferma che, sebbene la previsione di un "altro disastro" senza ulteriori specificazioni implichi senza dubbio - anche avendo riguardo alle finalità dell'incriminazione ed alla collocazione sistematica della norma - «un evento diverso ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali» rispetto ai cd. disastri "nominati", non per questo sarebbe preclusa «la configurabilità di qualsiasi situazione, senza eccezioni, che presenti tali caratteristiche anche se di imminente e potenzialmente assai probabile manifestazione, in cui cioè, il rischio o pericolo di crollo ceda il posto alla quasi certezza dell'evento». Applicando tale principio al caso di specie, il Collegio sostiene dunque che «non può escludersi dal novero delle variegate ipotesi fattuali anche quella [...] in cui si sia verificata, per effetto dell'esplosione di un ordigno bellico, la definitiva compromissione delle strutture essenziali di una costruzione che si presenti talmente fatiscente (come nel caso di specie) da consigliarne l'artata demolizione totale o parziale ad opera dell'uomo». In questi casi - prosegue la Corte - la demolizione ad opera dell'uomo costituirebbe una «mera anticipazione dell'autonomo evento ritenuto tecnicamente inevitabile in un frangente successivo, che s'impone come indispensabilmente cautelare al fine di preservare proprio quell'incolumità pubblica alla cui salvaguardia la norma è preposta».

Tale affermazione si pone in contrasto con altro orientamento giurisprudenziale[12], del quale puntualmente si da conto in motivazione. La Corte, infatti, in un caso analogo - una vicenda cioè in cui il pericolo di crollo di un'abitazione costruita con materiali scadenti era stato ritenuto sufficiente, dalle corti di merito, ad integrare un'ipotesi di disastro innominato - aveva invece osservato che «il disastro atipico evocato nella pronuncia [di merito] non riesce in alcun modo a distinguersi, nonostante gli sforzi argomentativi, dalla fattispecie di pericolo di crollo ed appare quindi piuttosto come il frutto di uno sforzo creativo» che «oblitera i principi di determinatezza e di frammentarietà, accreditando il pericoloso ruolo creativo della giurisprudenza penale paventato anche dalla richiamata sentenza costituzionale n. 327 [del 2008]». Secondo la sentenza in commento, il contrasto con il precedente appena citato sarebbe peraltro solo parziale dal momento che la figura di disastro atipico di cui al primo comma dell'art. 434 c.p. potrebbe essere correttamente invocata, come nel caso di specie,  soltanto quando il pericolo di crollo presenti un particolare grado di intensità: sia cioè così intenso da rasentare la certezza di verificazione dell'evento pericoloso.

 

8. La tesi appena enunciata non pare, a chi scrive, condivisibile. Affermare, infatti, che il pericolo (per quanto intenso) di crollo colposo di una costruzione possa costituire un disastro innominato ai sensi degli artt. 434 e 449 c.p. integra - a ben vedere - una doppia violazione del principio di legalità.

In tal modo si incrimina, innanzi tutto, il pericolo del verificarsi di un evento disastroso che crei a sua volta un pericolo per la pubblica incolumità, così realizzandosi un'evidente anticipazione della tutela e trasformando un reato di pericolo in un reato di pericolo indiretto; un'operazione che, lo abbiamo visto, si scontra frontalmente con la scelta discrezionale del legislatore di non prevedere - in relazione proprio alle fattispecie di crollo e crollo parziale colposo - che possa rispondersi ai sensi del combinato disposto degli art. 434 e 449 c.p. in un momento precedente rispetto a quello in cui, effettivamente, l'evento descritto dalla norma incriminatrice si verifica.

Si adopera, in secondo luogo, la figura del disastro innominato in un caso in cui l'evento lesivo (il crollo) è fra quelli che il legislatore individua espressamente: si trasforma insomma in disastro atipico il mero pericolo della verificazione di un disastro tipico.

Sulla validità di queste considerazioni - che peraltro stanno, in larga parte, alla base del già citato orientamento che esclude la configurabilità del disastro innominato in casi simili[13]­ - non pare possano in alcun modo influire, come invece la Corte sembra suggerire, valutazioni circa l'intensità del pericolo di verificazione dell'evento lesivo contemplato dalla norma incriminatrice. Ciò che è necessario perché si possa configurare l'ipotesi di cui agli artt. 434 e 449 c.p. è che un determinato evento potenzialmente lesivo della pubblica incolumità si sia effettivamente verificato: il pericolo, per quanto intenso, di verificazione dell'evento si riferisce sempre, invece, ad un giudizio prognostico circa la possibilità di verificazione di un evento futuro. La particolare gravità del pericolo dunque - ovvero la probabilità rilevante che si realizzi l'offesa al bene giuridico che la norma mirava a prevenire - non può certamente incidere sulla struttura del reato, pena la già ricordata trasfigurazione di un reato di pericolo in un reato di pericolo indiretto; essa potrà tuttalpiù rilevare ai fini della commisurazione della pena ex art. 133 c. 1 n. 2.

Si noti, poi, che l'impervia via percorsa dalla pronuncia in commento - quella di sussumere il caso concreto sotto la fattispecie di "disastro innominato", identificando l'evento disastroso nel pericolo (intenso) di crollo degli edifici interessati dalla deflagrazione - non si presentava affatto come un percorso obbligato. La stessa Corte osserva, infatti, che si sarebbe potuto configurare - più correttamente, a giudizio di chi scrive - il caso di specie come un'ipotesi di crollo colposo parziale di costruzione. Un'operazione senz'altro possibile se si osserva che - sebbene la giurisprudenza tenda a considerare la locuzione "crollo anche parziale" come un'endiadi - è evidente che la fattispecie di crollo parziale debba rappresentare un quid minus rispetto a quella di crollo: lo impone l'inequivoco tenore letterale della disposizione. La sussunzione sotto tale fattispecie, allora, sembrerebbe ben attagliarsi proprio alle ipotesi in cui - come nel caso di specie - l'evento presenti le caratteristiche quantitative e qualitative del disastro (escludendosi così la configurabilità della contravvenzione ex art. 676 c.p.) ma le strutture portanti degli edifici interessati, pur risultando irrimediabilmente compromesse, si reggano ancora in piedi.

Per tacere, poi, del fatto che il concreto caso sottoposto a giudizio della corte aveva ad oggetto la deflagrazione di una bomba da areoplano: un evento istantaneo, di sicuro potenziale diffusivo, altamente pericoloso per la vita e l'incolumità fisica di una moltitudine indefinita di individui. Insomma, proprio un caso di scuola di disastro innominato.

 


[1] Proprio in tema di ripartizione delle competenze degli organi di protezione civile, la Corte Costituzionale afferma che è venuto meno il "modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico". C. Cost., sent. 28 marzo 2006, n. 129.

[2] Cass. pen., sent. 3 maggio 2010, n. 16761, imp. Catalano e a.

[3] La definizione della Cass. pen., sez. I, 21 dicembre 1988, CED 182862 è ripresa da S. Corbetta, Delitti contro l'incolumità pubblica, tomo I, in G. Marinucci-E. Dolcini, a cura di, Trattato di diritto penale parte speciale, Padova, 2003, 624.

[4]«sia privato che pubblico o di uso pubblico, anche se costruito nel sottosuolo, come le miniere, indipendentemente dal materiale di fabbricazione [...] case, palazzi, fabbriche, esercizi pubblici, scuole, cinema, teatri, stadi e impianti sportivi, istituti di pena, ecc.» S. Corbetta, Delitti contro l'incolumità pubblica, cit., 618; cfr. anche A. Gargani, Reati contro l'incolumità pubblica, tomo I, in C.F. Grosso-T. Padovani- A. Pagliaro, a cura di, Trattato di diritto penale, Milano, 2008, 436 e 444.

[5] «Come muri, gallerie, ponti, impalcature, scarpate, cavalcavia, armature, monumenti» S. Corbetta, Delitti contro l'incolumità pubblica, cit., 618

[6] «Ora con "disastro" si designa, pacificamente, un complesso di risultati offensivi per l'incolumità di una vasta e indefinita cerchia di persone: è espressione perciò in tutto equivalente all'altra "pericolo comune" o a quella "pericolo per la pubblica incolumità". [...] "se avviene il crollo o altro disastro": è una esplicita determinazione delle dimensioni in cui il crollo è stato assunto nel tipo, e che deve raggiungere in concreto per acquistare rilevanza penale. L'offesa tipica sorge cioè solo se il crollo parziale o totale di una costruzione - data da una certa situazione ambientale, da un numero notevole di persone presumibilmente presenti, un edificio, un'opera muraria, una galleria, una costruzione insomma di una certa mole - riesce ad assumere le proporzioni fisiche di una vera minaccia alla pubblica incolumità, di un vero disastro».  G. Marinucci, voce Crollo di costruzioni, in Enc. Dir., Milano, 1962,  419. Adesivamente S. Corbetta, Delitti contro l'incolumità pubblica, cit., 630; A. Gargani, Reati contro l'incolumità pubblica, cit., 435

[7] S. Corbetta, Delitti contro l'incolumità pubblica, cit., 619; A. Gargani, Reati contro l'incolumità pubblica, cit., 444; G. Marinucci, voce Crollo di costruzioni,cit., 419 «La giurisprudenza precisa: l'astratta possibilità che il crollo sia parziale, e concerna qualunque tipo di costruzione, a termine del combinato disposto degli art. 434 e 449 c.p., trova un limite esegetico oltreché logico nell'esigenza che il crollo, per il complesso di eventi lesivi cui deve metter capo, raggiunga le proporzioni di un vero disastro».

[8]S. Corbetta, Delitti contro l'incolumità pubblica, cit., 619 ss. Per una disamina delle diverse teorie dottrinali sul confronto fra le fattispecie di cui agli artt. 434 e 676 c.p. si veda A. Gargani, Reati contro l'incolumità pubblica, cit., 438 ss. e, specialmente, 443: «nell'ambito dell'art. 676 c.p., l'offesa - non necessariamente istantanea e non proiettata dinamicamente e istantaneamente in una dimensione modale indiscriminata - assume i caratteri delle ridotte dimensioni e proporzioni, della semplicità strutturale, della definitezza della sfera di operatività sotto il profilo spaziale, nonché, soprattutto, della non diffusibilità del danno [...] Una volta appurato che il sinistro non è sussumibile - tipologicamente e strutturalmente - sotto l'art. 434 c.p., occorre dunque verificare se l'evento di danno potesse mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica di uno o più individui [...] nel caso si accerti che anche un unico soggetto (singolo indeterminato) potesse rimanere vittima di un danno personale, risultano integrati gli estremi della fattispecie contravvenzionale».

[9] Si vedano le considerazioni di G. Marinucci, voce Crollo di costruzioni,cit., 411

[10] Corte Cost., sent. 327/2008, in Giur. Cost., 2008, pp. 3534 ss., con nota di F. Giunta, In cui la Corte ha ritenuto che il termine "disastro" abbia un effettiva capacità di selezione delle condotte penalmente rilevanti: «da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la "pubblica incolumità") - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti». La nozione di "pericolo per la pubblica incolumità" - ha poi sottolineato la Corte - si riferisce alla «messa a repentaglio di un numero non preventivamente individuabile di persone, in correlazione alla capacità diffusiva propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come "disastro"».

[11] «È soppressa così, tra i delitti contro l'incolumità pubblica, la configurazione colposa di pericolo in rapporto ai delitti di crollo di una costruzione o di altro disastro, che non rientri nella tassativa revisione dell'articolo in esame [l'art. 450 c.p., n.d.r.]. Con questa modificazione si è aderito alla richiesta di autorevoli enti industriali, i quali prospettarono preoccupazioni per lo sviluppo edilizio, a seguito delle nuove disposizioni. Ho riconosciuto, invero, fondato il rilievo che la valutazione di una situazione di pericoli, in rapporto alle costruzioni, avrebbe imposto frequenti accertamenti tecnici, destinati a turbare e forse a distrarre l'impiego di capitali da forme di imprese, che hanno un'importanza di prim'ordine nella vita della Nazione [...] è evidente, però, che se il crollo avvenga, e si verifichi perciò un delitto colposo di danno, tali considerazioni devono cedere di fronte alla imperiosa necessità della tutela della pubblica incolumità, e perciò il disastro per il crollo di costruzioni non è escluso dalle ipotesi dello articolo 454 [ora 449, n.d.r]».

[12] Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2009, n. 18977.

[13] Ci riferiamo alla già citata Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2009, n. 18977.