ISSN 2039-1676


21 luglio 2015 |

Esposizione ad amianto e mesotelioma pleurico: il Tribunale di Milano affronta il tema dell'accertamento del nesso di causalità  nel caso di esposizioni prolungate

Trib. Milano, Sez. V, sent. 28 febbraio 2015, n. 2161, Giud. B. Secchi, imp. Beduschi e altri

 

1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, il Tribunale di Milano ha assolto sei ex dirigenti della centrale termoelettrica Enel di Turbigo dall'accusa di omicidio colposo in relazione al decesso per mesotelioma pleurico di otto ex dipendenti della centrale, che erano stati esposti ad amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa presso la centrale.

Il Tribunale di Milano, in particolare, ha ritenuto di non poter affermare con assoluta certezza che le esposizioni patite dai lavoratori nei periodi di tempo in cui i singoli imputati hanno rivestito le rispettive posizioni di garanzia abbiano avuto un ruolo causale nella genesi e nello sviluppo delle malattie che hanno portato al decesso delle persone offese.

Di seguito si propone una breve sintesi delle motivazioni della sentenza.

 

2. La prima parte della sentenza è dedicata alla descrizione delle condizioni di lavoro dei dipendenti della centrale termoelettrica di Turbigo. Rispetto a questo tema, la sentenza ritiene che le numerose testimonianze rese nel corso dell'istruttoria e le consulenze tecniche acquisite abbiano provato, da un lato, che "i lavoratori della centrale - oltre ad essere esposti ad un rischio che può definirsi ambientale derivante dalla presenza nella centrale di ingenti quantitativi di amianto [...] - eseguivano operazioni che determinavano una loro diretta esposizione alla inalazione di fibre di amianto" (pag. 24); dall'altro lato, che, a fronte di questa situazione di pericolo, presso la centrale non erano state adottate "adeguate e doverose misure di prevenzione" (pag. 37). Ad avviso del Tribunale, quindi, non vi sarebbero dubbi sul fatto che "i lavoratori della centrale Enel di Turbigo sono stati impropriamente esposti, seppure in termini progressivamente decrescenti nel tempo, all'inalazione di fibre d'amianto" (pag. 49).

 

3. Stabilito ciò, il Tribunale sposta quindi l'attenzione sul tema del nesso causale, il cui accertamento risulta qui particolarmente complesso, in ragione del fatto che i lavoratori si sono ammalati a seguito di esposizioni ad amianto prolungate nel tempo, di cui solo una parte addebitabile agli imputati.

A tal proposito, la sentenza chiarisce che l'accertamento del nesso eziologico deve articolarsi in tre diversi passaggi fondamentali: (i) la verifica della correttezza della diagnosi di mesotelioma pleurico; (ii) l'accertamento circa l'origine lavorativa delle patologie che hanno provocato la morte delle persone offese; (iii) la verifica dell'attribuibilità degli eventi lesivi agli imputati.

 

4. Con riferimento al primo passaggio, la sentenza dichiara di "concordare con le conclusioni sia del consulente tecnico del P.M. che con quelle del consulente tecnico delle difese [...] e di potere affermare che [...] le persone offese siano tutte morte a causa di mesotelioma pleurico". Infatti, pur riconoscendo che in alcuni casi l'esame immunoistochimico non è stato eseguito con l'utilizzo del numero di marcatori richiesto dalle linee guida internazionali - circostanza, questa, che a detta di uno dei consulenti della difesa inficerebbe l'affidabilità della diagnosi di mesotelioma -, la sentenza osserva come le diagnosi debbano comunque ritenersi corrette, sia perché realizzate in conformità ai criteri indicati dal Renam (Registro Nazionale dei Mesoteliomi), sia in ragione "dei molteplici accertamenti ai quali sono state sottoposte le persone offese sin dal momento del loro primo ricovero", e della "indiscutibile preparazione tecnica degli anatomopatologi che, nei casi qui in esame, hanno effettuato i numerosi accertamenti eseguiti e formulato la diagnosi" (pag. 108).

 

5. Quanto all'origine delle patologie, il Tribunale ritiene che il dibattimento abbia consentito di accertare che i mesoteliomi oggetto del processo sono stati tutti provocati dall'inalazione di fibre di amianto avvenuta nei periodi in cui le persone offese lavoravano presso la centrale Enel di Turbigo.

Sul punto, la sentenza anzitutto esclude l'intervento di fattori eziologici alternativi all'esposizione ad asbesto, posto che "è generalmente ammesso dalla comunità scientifica che il mesotelioma è causato pressoché esclusivamente dall'esposizione ad amianto; ciò significa che se non vi fosse esposizione ad amianto si avrebbero solo rarissimi casi di mesotelioma" (pag. 109). Il giudice considera, quindi, accertata l'esistenza "di una legge scientifica inerente alla relazione causale probabilistica tra l'inalazione delle polveri di amianto e l'affezione tumorale denominata mesotelioma pleurico", precisando, però, "che l'enunciato è probabilistico non nel senso che la sua affidabilità sia solo probabile. Al contrario, l'esistenza di una relazione causale di carattere generale è indiscussa, ma tale relazione si concretizza non immancabilmente bensì solo in una definita percentuale di casi" (pag. 110).

In secondo luogo, considera priva di fondamento la tesi sostenuta da alcuni consulenti della difesa, secondo i quali "anche l'inalazione di una dose irrilevante può essere responsabile dello sviluppo del processo carcinogenetico", con la conseguenza che, nell'ottica di tale tesi, le persone offese potrebbero "essersi ammalate a causa di esposizioni ambientali o a causa di precedenti esposizioni lavorative" (pag. 111). Sul punto, il giudice osserva come, in realtà, tutti gli studi scientifici esaminati affermino "che se anche l'inalazione di una piccola dose di amianto non è priva di rischio, questo rischio è concreto e più grave tra i soggetti più gravemente e lungamente esposti" (pag. 112). Tenuto conto dell'assenza di prove circa l'esposizione ad amianto delle persone offese in periodi antecedenti alla loro assunzione presso la centrale di Turbigo, la sentenza conclude che, nel caso in esame, "deve essere selezionata l'ipotesi eziologica conferente al caso concreto, accreditando quella che fa perno sull'esposizione lavorativa" (ibidem).

 

6. Accertata, dunque, la correttezza delle diagnosi e l'origine lavorativa del mesotelioma, il Tribunale si sofferma quindi sulla complicata questione dell'individuazione dei periodi di esposizione eziologicamente rilevanti per l'insorgenza e lo sviluppo della malattia; una questione, a ben vedere, decisiva per stabilire la responsabilità penale degli imputati, considerato che le persone offese sono state esposte ad amianto per lunghi periodi di tempo, nel corso dei quali gli imputati si sono succeduti nella titolarità delle posizioni di garanzia.

La motivazione rileva anzitutto che "è comunemente accettata in ambito scientifico l'affermazione secondo la quale deve essere assegnato un peso eziologico maggiore alle esposizioni più lontane nel tempo" (pag. 115), nonostante tutti gli esperti sentiti nel processo abbiano comunque riconosciuto "che non è possibile stabilire l'epoca di inizio del processo carcinogenetico ovvero il momento nel quale si verifica la prima trasformazione maligna cellulare" (ibidem). In ogni caso, tenuto conto della data in cui le singole persone offese hanno iniziato a lavorare presso la centrale di Turbigo, e considerato il maggiore rilievo eziologico che deve attribuirsi alle esposizioni avvenute nella prima parte della loro vita lavorativa, per il Tribunale "può fondatamente ritenersi [...] che nel luglio 1980" - data alla quale risale la prima assunzione di una posizione di garanzia da parte degli imputati (in quanto i due imputati che avevano rivestito ruoli apicali negli anni precedenti sono deceduti nel corso del processo) - "l'iniziazione del processo carcinogenetico fosse sicuramente già avvenuta per tutte le persone offese" (pag. 116).

Chiarito, allora, che gli imputati hanno assunto le rispettive posizioni di garanzia quando per tutte le persone offese il processo carcinogenetico aveva già avuto inizio, diviene a questo punto decisivo verificare se le esposizioni sofferte a processo carcinogenetico avviato possano comunque avere un ruolo eziologico nel successivo sviluppo della malattia.

Viene a tal proposito in rilievo il problema della determinazione della durata del c.d. periodo di induzione, ossia del periodo ricompreso tra l'iniziazione della prima cellula tumorale e il momento nel quale il tumore, anche se non ancora diagnosticato, è ormai divenuto irreversibile, con conseguente irrilevanza eziologica di un eventuale protrarsi dell'esposizione. A tale riguardo, il Tribunale afferma che le attuali conoscenze scientifiche "non consentono di accertare la durata del 'periodo di induzione', ovvero del periodo durante il quale si completano tutti i passaggi della trasformazione cellulare; periodo alla fine del quale il tumore è autosufficiente e irreversibile". "Neppure" - prosegue il giudice - "è noto quanto duri la c.d. fase preclinica, ovvero il periodo di tempo che intercorre tra la fine dell'induzione (e dunque tra il momento nel quale il tumore è divenuto autosufficiente) e la diagnosi della malattia" (pag. 119).

Rileva quindi il Tribunale che "se non è nota la durata del periodo di induzione e se - come nel caso qui in esame - si discute della responsabilità penale di soggetti che hanno assunto posizioni di garanzia quando già il lavoratore era stato esposto per anni, è estremamente problematico (se non impossibile) stabilire se l'esposizione patita dal lavoratore nel periodo di tempo nel quale l'imputato rivestiva il ruolo di garante sia stata causalmente rilevante nel determinarne la malattia" (pag. 121).

 

7. Preso atto dell'incapacità della scienza di stabilire l'effettiva durata del periodo di induzione, il Tribunale passa quindi a interrogarsi sull'esistenza o meno di una legge scientifica che consenta in ogni caso di affermare che le esposizioni successive alle prime possono causare un'accelerazione del processo di carcinogenesi, abbreviando i tempi di latenza (e quindi anticipando l'evento morte), o, in alternativa, un aggravamento della patologia.

A tale riguardo, la sentenza rileva come il consulente del pubblico ministero abbia sostenuto in dibattimento che la prova circa l'esistenza di una correlazione tra il prolungarsi dell'esposizione e l'accelerazione, ovvero l'aggravamento, del processo carcinogenetico sarebbe ricavabile dal c.d. modello matematico di J. Peto, elaborato a metà degli anni ottanta, il quale - spiega il Tribunale - prevede che "ogni breve periodo di esposizione determina un aumento della successiva incidenza, che cresce approssimativamente in funzione del cubo del tempo trascorso dall'esposizione per le esposizioni di breve durata ed in funzione della quarta potenza per le esposizioni prolungate" (pag. 63)[1]. Sebbene l'obiettivo di tale modello fosse in origine quello di calcolare matematicamente l'impatto del variare della dose e della latenza sull'incidenza della malattia, ossia il numero di casi di mesotelioma che si verificano nel corso del tempo all'interno di una determinata popolazione, il consulente dell'accusa ritiene, tuttavia, di poterlo utilizzare anche per dimostrare che maggiori esposizioni all'agente cancerogeno riducono i tempi di latenza, anticipando l'evento morte.

Il ragionamento del consulente è, in estrema sintesi, il seguente.

Nel modello Peto, l'incidenza del mesotelioma è indicata come il risultato della moltiplicazione della dose per la latenza. All'interno di questa equazione, il consulente ipotizza di fissare l'incidenza a un determinato valore X: perché il risultato della moltiplicazione rimanga sempre X, è necessario che, a fronte di un ipotetico aumento della "dose", il fattore "latenza" diminuisca in proporzione. Secondo il consulente dell'accusa, tale correlazione, di natura squisitamente matematica, costituirebbe la dimostrazione dell'esistenza di un effetto acceleratore determinato dalle esposizioni successive. Peraltro, lo stesso consulente sottolinea come l'anticipazione dell'evento morte non sarebbe comunque misurabile nel singolo caso, ma solo a livello di popolazione, non essendo possibile "verificare per un singolo soggetto quale sia l'anticipazione reale, rispetto all'evento controffattuale di una non esposizione" (pag. 67). Il consulente chiarisce, infatti, che "accelerazione dell'evento" significa "che 'la stessa incidenza la coorte degli esposti la raggiunge prima della corte dei non esposti'. [...] più elevata è l'esposizione, minore tempo ci vuole perché lo stesso numero di individui si ammali e muoia".

I consulenti della difesa ritengono viceversa che le conclusioni del consulente dell'accusa sarebbero smentite dalle evidenze epidemiologiche disponibili, sotto un duplice profilo. In primo luogo, i consulenti fanno notare come nessuna indagine epidemiologica abbia mai osservato l'esistenza di una correlazione tra aumento dell'esposizione e abbreviazione dei periodi di latenza. In secondo luogo, pur riconoscendo che, da un punto di vista matematico, è senz'altro vero che, fissando un determinato valore di incidenza, all'aumento dell'esposizione consegue necessariamente una diminuzione della latenza, i consulenti rilevano come una tale correlazione non sarebbe comunque osservabile in natura. L'epidemiologia dimostra, infatti, l'esistenza di una correlazione che è l'esatto contrario di quella ipotizzata dal consulente del pubblico ministero per svolgere il suo esercizio matematico: i dati epidemiologici evidenziano che a fronte di dosi maggiori (o maggiori esposizioni) corrisponde sempre un aumento dell'incidenza, la quale non potrebbe, quindi, rimanere invariata in presenza di un aumento della dose.

Rispetto a tale complessa questione, il giudice ritiene di condividere la posizione dei consulenti della difesa, osservando che "ciò che la formula di Peto (così come quella di Boffetta) intende indagare e spiegare è l'incidenza della malattia, ovvero il numero di casi che si verificano nel corso del tempo nell'ambito di una determinata popolazione, al variare della dose" (pag. 123). "La formula" - rileva ancora il Tribunale - "consente sicuramente di affermare che l'incidenza del tumore in una popolazione è funzione lineare della dose" e "che l'incidenza è funzione esponenziale della latenza", ma non può essere usata per affermare che esposizioni continuative abbreviano il periodo di latenza, in quanto "non è quello che la formula si propone di misurare. L'incognita della formula è l'incidenza, non la latenza" (pag. 124). Confermando, quindi, le conclusioni dei consulenti della difesa, la sentenza ritiene che "non si può sostenere (utilizzando a questo fine la formula di Peto) che se aumenta la dose, rimane fissa l'incidenza e diminuisce la latenza; gli studi epidemiologici di settore dimostrano che se aumenta la dose, aumenta l'incidenza (e non, invece, diminuisce la latenza)" (pag. 125).

Il giudice conclude, quindi, nel senso che "deve affermarsi che il sapere scientifico [...] non consente di ritenere dimostrata l'esistenza di una legge scientifica sulla base della quale potere affermare che a maggiori durate di esposizioni corrisponda una minore latenza; in realtà non può neppure ritenersi dimostrata con certezza l'esistenza stessa del fenomeno denominato 'effetto acceleratore'" (pag. 131). "Non è dunque possibile affermare" - prosegue la sentenza - "se, nei singoli casi sottoposti all'esame, la protrazione dell'esposizione nel corso degli anni abbia determinato una riduzione del periodo di induzione, accelerando l'evento-morte" (ibidem).

 

8. Data l'impossibilità di conoscere la durata del periodo di induzione del mesotelioma e in assenza di un'affidabile legge scientifica che consenta di affermare che il protrarsi dell'esposizione anticipa il tempo di verificazione dell'evento lesivo, le omissioni addebitabili ai soggetti che hanno assunto la posizione di garanzia diversi anni dopo che era iniziata l'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto non possono, dunque, ritenersi eziologicamente rilevanti per l'insorgenza e lo sviluppo delle patologie che hanno portato al decesso delle persone offese. La motivazione chiarisce, infatti, che "la mancanza di leggi scientifiche sulla base delle quali sviluppare il ragionamento probatorio non può indurre il Giudice ad interpretazioni del nesso causale ormai da tempo abbandonate dalla giurisprudenza e correlate ad una mera rilevazione di un aumento del rischio del verificarsi dell'evento infausto" (pag. 132).

 

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Milano assolve gli imputati dai reati loro ascritti con la formula "per non aver commesso il fatto", in quanto, sebbene debba dirsi accertato che i lavoratori sono deceduti a causa di mesotelioma pleurico insorto a seguito dell'esposizione ad amianto subita nel corso della loro attività lavorativa presso la centrale termoelettrica di Turbigo, "non è tuttavia possibile affermare che l'esposizione patita dalle persone offese nello specifico periodo di tempo nel quale i singoli imputati sono stati 'garanti' della loro salute siano state causalmente rilevanti nel determinarne il decesso" (pag. 138).



[1] I = K · F · [(t - t1)4 · (t - t2)4], in cui: I = incidenza; K = costante determinata dal tipo di fibra considerata; F = è la dose (intensità dell'esposizione); t = età alla diagnosi; t1 = età all'inizio dell'esposizione; t2 = età alla fine dell'esposizione; (t-t1) = latenza; (t-t2) = tempo trascorso tra la fine dell'esposizione e la diagnosi.