ISSN 2039-1676


19 novembre 2014 |

Tumore polmonare da inalazione di silice. Assolti i datori di lavoro per difetto di prova della causalità individuale

Trib. Brescia, 4 luglio 2014 (dep. 1 ottobre 2014), GUP Bonamartini, imp. M. e altri

 

1. La sentenza che qui pubblichiamo costituisce un nuovo e significativo esempio di come la giurisprudenza in materia di esposizione a sostanze tossiche si stia progressivamente allineando agli insegnamenti della sentenza Franzese in punto di prova della causalità individuale.

 

2. Il caso di specie riguarda un lavoratore addetto ai forni di una fonderia di ghisa e metalli, deceduto nel 2005 per tumore polmonare dopo essere stato esposto per circa vent'anni (dal 1974 al 1994) a sostanze tossiche sprigionate dal ciclo produttivo, tra cui anche silice cristallina.

Ai tre imputati - i quali tra il 1980 e il 1990 avevano ricoperto, in periodi diversi, incarichi apicali nella società che gestiva l'impianto - viene contestato il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, per non aver adottato le misure generali e personali di protezione che avrebbero evitato l'insorgenza della patologia e dunque la morte della vittima. I profili di colpa specifica rilevati dal Pubblico Ministero, dettagliatamente indicati nel capo di imputazione, sono quelli riconducibili alle due principali normative all'epoca vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ossia i DPR 303/1956 e 547/1955, che prescrivevano l'adozione di misure tecniche ed organizzative volte ad evitare la dispersione di sostanze tossiche ed il loro contatto con coloro che le maneggiavano.

 

3. La pronuncia, resa all'esito di giudizio abbreviato, dopo aver premesso che «nessuna incertezza ricorre in punto di fatto, essendo incontestate le condizioni di lavoro presso il reparto fonderia...ove C.V. ha prestato la propria attività dal 1974 al 1994 quale addetto ai forni di fusione con esposizione a vari agenti potenzialmente cancerogeni, tra i quali la silice libera cristallina, nonché l'intervenuto decesso del C.V. a causa di adenocarcinoma al lobo polmonare superiore destro», perviene all'assoluzione degli imputati «perché il fatto non sussiste» in ragione del riscontrato difetto del rapporto di causalità.

Nel merito, la decisione cui perviene il giudice si basa su una attenta ricostruzione delle opinioni rese dai consulenti dell'accusa e dalla difesa relativamente all'accaduto.

A favore della sussistenza del nesso causale, l'accusa valorizzava anzitutto la ricostruzione eziologica fornita dal servizio di medicina del lavoro dell'università di Brescia e confermata dall'ASL locale, essenzialmente basata sul carattere cancerogeno della silice, pacificamente riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale. Il consulente del PM, inoltre, osservava come l'esame autoptico avesse rivelato la presenza nei polmoni della vittima di noduli di origine silicotica, ossia di formazioni «cui consegue la silicosi polmonare, che oltre che essere mortale di per sé...è da tempo correlata alla insorgenza di tumori, come riconosciuto anche dallo IARC (International Agency for Research on Cancer)».

Rispetto a questo quadro, tuttavia, l'opinione resa dal consulente dalla difesa sollevava due obiezioni, la seconda delle quali si rivelava decisiva ai fini della decisione assolutoria. Primo, che la stessa IARC, già evocata dal PM, ha altresì evidenziato come «la cancerogenicità della silice nell'uomo non è emersa dagli studi condotti nella globalità dei comparti industriali». La cancerogenicità del minerale in questione dipenderebbe infatti, secondo tale ricostruzione, «da caratteristiche inerenti la silice cristallina e da fattori esterni che possono modificare la sua attività biologica o la distribuzione delle sue forme polimorfe». In particolare, e per quanto maggiormente rileva nel caso in esame, il consulente sottolineava che «la letteratura scientifica non depone in modo inequivocabile su un'associazione tra esposizione a silice libera e rischio di cancro del polmone in fonderia di metalli». Secondo, e soprattutto, che una neoplasia polmonare può essere attribuita alla silice soltanto in presenza di una riscontrata concomitante silicosi polmonare. A quest'ultimo proposito il consulente chiariva che «non è sufficiente la mera presenza dell'agente cancerogeno sul posto di lavoro, ma è necessario che questo sia in concentrazione tale da provocare la patologia specifica»; una concentrazione che, a suo avviso, avrebbe potuto essere confermata soltanto da un processo patologico di silicosi già in atto al momento della diagnosi del tumore. Con riferimento al caso di specie, al contrario, nessuno degli esami clinici effettuati sulla vittima in vita e post mortem aveva indicato la presenza di siffatta patologia silicotica.

 

4. La motivazione si sofferma quindi sinteticamente sui principi che regolano l'accertamento del nesso causale nel processo penale, richiamando in particolare gli insegnamenti impartiti dalle Sezioni Unite Franzese, nonché dalla più recente sentenza della Quarta Sezione resa nel noto caso Cozzini (sent. 17 settembre 2010, n. 43786, in questa Rivista, 12.1.2011), relativo ad un decesso per esposizione ad amianto. In particolare, il giudice bresciano imposta il giudizio controfattuale secondo il paradigma della causalità commissiva, osservando come le condotte attribuite agli imputati fossero consistite, a monte della violazione della normativa sulla salute sul lavoro, nell'esposizione dei dipendenti alla sostanza cancerogena. Muovendo da tale premessa, la sentenza si interroga in merito al rapporto eziologico intercorrente - appunto - tra la comprovata esposizione al fattore di rischio e l'insorgenza della malattia.

Ebbene, pur mostrando di ritenere fondata la prospettazione accusatoria in merito alla sussistenza della causalità generale («pur dovendosi assumere provata l'esposizione a rischio da parte della persona offesa...»), la sentenza rileva un difetto di prova del nesso eziologico con riferimento allo specifico caso concreto («... manca la prova che la patologia sviluppata dalla stessa sia dipesa dalla silice cristallina»). In particolare, la motivazione sottolinea che «tanto il consulente medico-legale del P.M. quanto quello della difesa...hanno evidenziato che l'esistenza di un nesso di causalità tra esposizione a silice libera cristallina e patologia neoplastica passa attraverso lo sviluppo intermedio di silicosi polmonare», ossia di una patologia assente dal quadro clinico dalla vittima.

Tutti e tre gli imputati, coerentemente, vengono assolti con la formula «perché il fatto non sussiste».

 

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5. La pronuncia qui in esame costituisce, ad avviso di chi scrive, un esempio virtuoso di come gli insegnamenti della sentenza Franzese possano vivere anche nei processi penali in cui l'accertamento della causalità risulta estremamente complesso, quali quelli relativi ai danni alla salute provocati dall'esposizione a sostanze tossiche.

Quanto alla causalità generale, pare significativo segnalare come la sentenza mostri di accogliere - sebbene soltanto nel passaggio assai sintetico in cui afferma che la vittima ha effettivamente corso il rischio di contrarre il tumore sul luogo di lavoro - l'opinione scientifica tesa a riconoscere la cancerogenicità della silice anche allorché l'esposizione si verifichi all'interno di fonderie di metalli, scartando invece la prospettazione difensiva che, come visto, al riguardo aveva tentato di sollevare qualche dubbio. Sul punto pare a chi scrive che il giudice si sia fatto corretto interprete dell'insegnamento reso dalla Suprema Corte nel già citato caso Cozzini, secondo il quale, di fronte ad opinioni divergenti da parte degli esperti, il giudice deve esercitare il ruolo di peritus peritorum optando a favore di quella posizione che appare sufficientemente radicata su solide ed obiettive basi scientifiche (sempre che ovviamente ve ne sia una, nel caso contrario imponendosi un esito assolutorio), rifiutando viceversa le tesi che si presentano come mere congetture o che comunque non trovano diffuso sostegno nella comunità scientifica prevalente.

I profili più interessanti della sentenza si apprezzano peraltro sul fronte della causalità individuale, ossia laddove il giudice valorizza l'assenza di silicosi quale segnale concreto della mancanza di nesso eziologico tra l'esposizione al fattore di rischio e la patologia tumorale. A tal proposito, la pronuncia evidenzia da un lato l'omogeneità di vedute dei consulenti in merito alla necessità della silicosi quale anello causale intermedio tra l'esposizione al cancerogeno e l'insorgenza del tumore; dall'altro lato, sottolinea l'assenza di tale patologia "intermedia" nel quadro clinico della vittima. Il passaggio è particolarmente rilevante in quanto consente di toccare con mano un aspetto che troppo spesso sfugge agli attori del processo penale: e cioè che anche il giudizio di causalità individuale deve essere, a sua volta, basato su una valida legge scientifica di copertura (nel caso di specie rappresentata dalla teoria che individua la silicosi, e non la mera esposizione a silice, quale necessario antecedente del tumore); e che l'ipotesi fondata su tale legge di copertura deve trovare conferma alla luce delle circostanze concrete (nel caso di specie, l'assenza di silicosi nel quadro clinico della vittima evidenzia una interruzione nella catena causale tra l'esposizione e l'evento morte). Si tratta di un modus operandi valido sia nei casi - come quello in esame - in cui la causalità individuale viene accertata attraverso la ricerca di segnali di conferma o di falsificazione dell'ipotesi causale generale; sia, ed a maggiore ragione, nei casi in cui la prova della causalità individuale viene prevalentemente affidata alla esclusione di decorsi causali alternativi (nel senso che la idoneità del decorso alternativo ad innescare la patologia e la sua concreta operatività nel caso concreto devono parimenti essere fondate sul valido sapere scientifico).

Forse, l'unico neo che si riscontra in questa parte della motivazione riguarda l'asserita concordanza di opinioni tra i consulenti rispetto alla necessità di una silicosi in atto quale necessario antecedente causale del tumore. I brevi passaggi delle consulenze riportate dal giudice, infatti, suggeriscono che la silicosi avrebbe potuto essere considerata un mero indicatore di una esposizione sufficientemente intensa da innescare il tumore. Se cosí fosse, allora resta in piedi il dubbio - anch'esso alimentato da alcuni stralci delle opinioni dei CT - che i noduli silicotici, questi sì effettivamente diagnosticati alla vittima, potessero costituire altrettanto validi indicatori di esposizione adeguatamente intensa. Si tratta ovviamente di mere supposizioni suscitate dalla lettura della motivazione, e che verosimilmente sarebbero venute in rilievo soltanto nel corso di un dibattimento (mentre la presente vicenda è stata definita allo stato degli atti).

Il rigore attraverso il quale viene condotto il giudizio causale è senz'altro favorito dalla qualificazione delle condotte degli imputati come commissive. Anche sotto questo profilo la pronuncia mostra di fare corretta applicazione degli insegnamenti della sentenza Cozzini (che aveva descritto l'esposizione ad amianto quale «situazione riconducibile all'archetipo dell'avvelenamento somministrato con dosi quotidiane»), nonché della stessa sentenza Franzese (la quale, benché spesso lo si dimentichi, aveva già a suo tempo messo gli interpreti in guardia rispetto alle frequenti confusioni tra la causalità omissiva in senso stretto e quella componente omissiva, insita nella violazione delle norme cautelari, riscontrabile anche nel reato colposo commissivo). L'applicazione del paradigma commissivo consente infatti al giudice di accertare la causalità affidandosi non tanto al coefficiente espresso dalla legge scientifica di copertura (coefficiente che invece è determinante nell'ambito del giudizio prognostico sulla causalità omissiva), bensì ad un'indagine sul caso concreto tesa a ricercare segnali di conferma o di smentita dell'ipotesi causale.

 

6. A ormai dodici anni dalla sentenza Franzese, questa come altre recenti sentenze (cfr. da ultimo Cass. Pen., IV Sez., 21.6.2013, n. 37762, ric. Battistella e al., in questa Rivista con nota di Brambilla), mostrano finalmente di fare sul serio con la prova scientifica del nesso causale, e lasciano sperare che la lunga fase durante la quale tale prova è stata nella sostanza elusa possa a breve considerarsi superata. Se questa previsione sia o meno corretta, peraltro, avremo modo di accertarlo negli anni a venire, considerato che continueremo verosimilmente ad assistere a procedimenti per esposizione a sostanze tossiche, in primis quelli per i mesoteliomi pleurici da amianto, il cui picco di incidenza nella popolazione italiana è stimato dal Registro Nazionale dei Mesoteliomi per l'anno prossimo (cfr. Renam, rapporto 2012, pp. 20, 25).