ISSN 2039-1676


16 settembre 2012

Esposizione a CVM e malattie professionali: secondo il Tribunale di Ferrara, l'accertamento del nesso causale non può fondarsi su valutazioni di rischio ispirate al principio di precauzione

Trib. Ferrara, 30 aprile 2012 (dep. 04.09.2012), Giud. Mattelini

 

REATI CONTRO LA PERSONA E CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - LESIONI COLPOSE E OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE - Esposizione dei lavoratori a sostanze tossiche -- Amministratori privi di deleghe esecutive - Responsabilità - Esclusione - Fattispecie

 

I membri del C.d.A. privi di deleghe esecutive e/o di specifiche competenze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, non possono essere considerati penalmente responsabili delle lesioni occorse ai lavoratori e causate - in ipotesi d'accusa - dall'esposizione ad esalazioni di cloruro di vinile monomero (CVM). (Nel caso di specie, il giudice ha assolto tutti i membri sprovvisti di deleghe esecutive e/o di specifiche competenze in materia di igiene ambientale e sicurezza sul lavoro del Consiglio di Amministrazione di una società chimica multinazionale dall'accusa di aver cagionato le lesioni colpose occorse a due ex lavoratori omettendo di adottare tutte le cautele necessarie a proteggerli dall'esposizione a CVM, non avendo per l'appunto il p.m. dimostrato, in capo a ciascun consigliere, l'esistenza di poteri operativi finalizzati alla determinazione e concreta realizzazione di scelte operative aziendali).

 

Riferimenti normativi:

c.p. art. 590

 

c.p. art. 437

 

c.p. art. 40 comma 1

 

REATI CONTRO LA PERSONA - LESIONI COLPOSE - Esposizione dei lavoratori a sostanze tossiche e malattie insorte negli stessi (epatocarcinomi) - Nesso causale - Criteri di accertamento - Valutazioni di rischio formulate da agenzie internazionali sulla base del principio di precauzione - Inutilizzabilità ai fini dell'accertamento del nesso causale - Fattispecie  

In tema di lesioni colpose derivanti da esposizioni a sostanze tossiche, nell'accertamento del nesso causale tra l'esposizione ad una sostanza ed una determinata malattia, non può farsi ricorso al c.d. "principio di precauzione". Infatti, il "principio di precauzione", "doveroso e meritevole in contesto di generalizzata tutela della salute dell'uomo", appare "avulso" e "pericoloso se inserito in contesto dal quale far derivare una pronuncia di penale responsabilità; se da esso di volesse trarre una "legge di copertura" giuridicamente rilevante sotto il profilo causale". (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto errate le conclusioni alla quale era pervenuta la Pubblica Accusa invocando le risultanze epidemiologiche compendiate nella Monografia del 2007 dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro - IARC -in ordine alla sussistenza di una relazione causale tra esposizione a CVM ed epatocarcinoma, in quanto l'attività della IARC "appare caratterizzata da scopi essenzialmente precauzionali; ai fini che qui rilevano, una sostanza può essere indicata come pericolosa anche in assenza di evidenze che, dal punto di vista della scienza propriamente intesa, consentano di affermare un mero dubbio circa la sua efficacia concreta a cagionare effetti lesivi alla salute umana. Il tutto in conformità al c.d. 'principio di precauzione', secondo il quale appare più opportuno vietare l'uso di una determinata sostanza forse pericolosa piuttosto che consentirne l'utilizzo in assenza di opportune cautele in attesa che l'incertezza venga rimossa all'esito degli accertamenti effettuati dalla comunità scientifica").

 

Riferimenti normativi:

c.p. art. 590

 

c.p. art. 40 comma 1 e 2