5 febbraio 2015 |
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come consulente del datore di lavoro
Osservazioni a margine (ed in conseguenza) di Cass., Sez. III Penale, sentenza 6 - 21 maggio 2014, n. 20682
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Abstract. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione - la cui designazione, per essere efficace, dev'essere compiuta tra persone dotate di specifiche conoscenze e di requisiti professionali - concorre nel reato in danno della salute dei lavoratori ascrivibile al datore di lavoro - del quale è il consulente istituzionale nell'organizzazione del sistema globale della sicurezza aziendale - qualora abbia omesso di svolgere diligentemente i propri compiti, sempre che si dimostri l'efficienza causale del suggerimento inadeguato o scorretto del RSPP rispetto alla condotta inosservante dei doveri cautelari tenuta dallo stesso datore di lavoro
SOMMARIO: 1. La specificità dei requisiti professionali del responsabile del servizio di prevenzione e protezione quale condizione della sua efficace designazione da parte del datore di lavoro. - 2. Il dovere di organizzazione della prevenzione: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come consulente istituzionale del datore di lavoro. - 3. Posizioni di garanzia del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e cooperazione colposa nel reato omissivo improprio del datore di lavoro. - 4. Gli obblighi originari e gli obblighi derivati di gestione del sistema antinfortunistico.