ISSN 2039-1676


09 gennaio 2012 |

La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. 81/2008 e del decreto 'correttivo'

Condizioni di ammissibilità e dovere di vigilanza del delegante

Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 2/2012

Pubblichiamo qui il testo (corredato di note, rielaborato ed integrato alla luce dei successivi sviluppi normativi e dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale) della relazione tenuta dall'Autore in occasione del Convegno "Responsabilità penale individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro", organizzato dal Gruppo italiano (Sezione Giovani penalisti) del'A.I.D.P., svoltosi a Roma il 20 aprile 2009.

 

SOMMARIO:  1. Il riconoscimento legislativo dell'istituto ad opera del d.lgs. n. 81/2008, le correzioni apportate nel 2009 e i recenti rilievi della Commissione europea 

2. Una preliminare distinzione concettuale: atto di investitura in ruoli funzionali e delega di funzioni.

3. I titolari del potere di delega ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008. La questione della subdelega.

4. I destinatari della delega.

5. Il principio di generale delegabilità delle funzioni datoriali (art. 16, comma 1) e gli obblighi intrasferibili, in via d'eccezione (art. 17).

5.1. Criticità del divieto di delegare il dovere di valutazione dei rischi.

6. (Segue) Le funzioni delegabili.

7. Le specifiche condizioni di ammissibilità della delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008.

7.1. I requisiti di carattere formale: conferimento ed accettazione per iscritto (lett. a) ed e)).

7.1.1. (Segue) La «data certa».

7.2. I requisiti di carattere materiale: professionalità ed esperienza del delegato (art. 16, lett. b)).

7.3. (Segue) Il conferimento di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo (lett. c) e della necessaria autonomia di spesa (lett. d).

8. La pubblicità della delega (comma 2).

9. Tassatività dei requisiti legali di validità della delega. L'irrilevanza delle dimensioni dell'impresa.

10. Gli effetti della delega di funzioni secondo il d.lgs. n. 81/2008. Il recepimento dell'indirizzo dottrinale 'intermedio'.

10.1. Natura giuridica del residuo dovere di vigilanza del delegante ex art. 16, comma 3.

10.2. Il contenuto del dovere di vigilanza del delegante. Il tentativo di precisazione compiuto dal legislatore attraverso il nesso instaurato con il 'modello organizzativo 231' (art. 16, comma 3, seconda parte).

10.3. Le perplessità dottrinali in merito al disposto dell'art. 16, comma 3 (seconda parte) e le possibili soluzioni.

11. Assenza delle condizioni normative di ammissibilità della delega e responsabilità (a titolo  omissivo) del delegato.