ISSN 2039-1676


16 settembre 2015 |

Spunti di riflessione in materia di colpa del garante per gli infortuni nei luoghi di lavoro. Garanzie processuali, contributo della vittima, causalità  e imputazione dell'evento in una recente (e succinta) sentenza della Corte di Cassazione

Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2015 (dep. 8 giugno 2015), n. 24452, Pres. Brusco, Rel. Blaiotta, ric. Fontanin

 

1. Il fatto. La vittima, lavoratore presso uno stabilimento siderurgico, stava operando su un fusto vuoto che in precedenza conteneva un prodotto per la diluizione degli intonaci a base di alcol etilico, un liquido notoriamente idoneo a sprigionare vapori potenzialmente esplosivi. La manovra durante la quale si verificò l'incidente aveva lo scopo di rendere il contenitore utilizzabile per la raccolta dei materiali di scarto delle lavorazioni e consisteva nell'utilizzo di un utensile dotato di un elettrodo al fine praticare dei fori nel bidone, rendere possibile il suo aggancio ad una gru e così il suo spostamento. L'applicazione dello strumento produsse però una scintilla che, venuta a contatto con i vapori ancora presenti nel fusto, innescò un'esplosione che cagionò gravissime lesioni al volto del lavoratore.

2. Il Tribunale di Pordenone e la Corte d'Appello di Trieste affermano la responsabilità dell'imputato, responsabile dello stabilimento con delega in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, in ordine al reato di lesioni colpose (ex artt. 43 e 590 c.p.). Pertinenti e rilevanti sono però i motivi di ricorso dedotti dall'imputato (tutti respinti dalla Corte). Essi coinvolgono questioni "capitali" in materia di reato colposo, tutte attualmente oggetto di un intenso dibattito scientifico, e ci consentono ancora una volta di rilevare la netta distanza che separa dottrina e giurisprudenza - come in altri - anche in questo specifico settore.

3. Il primo motivo (par. 2.1.) adduce la violazione dell'art. 521 c.p.p. (correlazione tra imputazione e sentenza) e quindi il diritto di difesa. Infatti - lamenta il ricorrente -, mentre la contestazione riguardava la mancata adozione di dispositivi più adeguati, inosservanza astrattamente imputabile al delegato e posta effettivamente a fondamento della sentenza di primo grado, il Giudice d'appello ha sostenuto la responsabilità dell'imputato sull'omessa valutazione del rischio, violazione mai espressamente contestata di un obbligo peraltro non delegabile da parte del datore di lavoro. Da qui, dunque, un ulteriore motivo di ricorso (par. 2.2.), quello relativo alla violazione dell'art. 4 ter del d.lgs. 626/1994.

La Corte, tuttavia, ritiene infondate entrambe le censure, giacché la valutazione effettuata dal Tribunale sarebbe «sostanzialmente consonante con quella espressa dalla Corte d'Appello». Infatti, nonostante la prassi, nota e sempre rispettata da parte di tutti i lavoratori, fosse quella di lavare con acqua l'interno dei fusti prima di svolgere l'operazione sopra descritta, la vittima sarebbe stata «all'oscuro circa le ragioni che rendevano essenziale, ai fini della sicurezza, il lavaggio dei bidoni». Da ciò deriverebbe, secondo i Giudici, il ripercuotersi dell'omessa valutazione (che «già all'epoca del fatto era adempimento non delegabile dal datore di lavoro», riconoscono i Giudici) nell'inadeguato assolvimento dell'obbligo di informazione sui rischi per la sicurezza in favore dei lavoratori e nell'adozione di una prassi, quella generalmente adottata (ma non rispettata dal lavoratore nel caso di specie), in ogni caso sommaria e inidonea a scongiurare il (prevedibile) pericolo di esplosioni. Questo duplice profilo di colpa, sempre a parere della Cassazione, non recherebbe in sé alcuna mutazione della contestazione, nella quale già «si faceva riferimento all'assenza di appropriate misure per governare il rischio».

La replica dei Giudici di legittimità al menzionato argomento difensivo riflette una tendenza della giurisprudenza, quella di riconoscere piena "fungibilità" a tutte le ipotetiche inosservanze riconducibili all'art. 43 c.p. (anche a prescindere da un nesso diretto ed effettivo fra ciascuna violazione cautelare ed evento[1]), già opportunamente stigmatizzata da parte della dottrina[2]. Questa soluzione determina una evidente volatilizzazione fatto tipico, cioè della dimensione propriamente oggettiva (generalizzante, tendenzialmente valida erga omnes) della colpa[3]; sicché la definizione della regola cautelare inosservata non riesce a svolgere quella funzione garantista tradizionalmente assegnata - anche in questo settore, nonostante la nota indeterminatezza che affligge la colpa - al principio di legalità penale[4].

4. Ma il profilo cui si è appena fatto riferimento ci porta a considerare due ulteriori aspetti "sostanziali", intimamente legati alle modalità di contestazione del fatto, emergenti dai motivi di ricorsi e dalle relative argomentazioni della Corte: a) la sostanza normativa del rapporto "causale" fra omissione colposa ed evento, che si riflette sul piano del metodo di accertamento (rectius, di valutazione) del relativo nesso di imputazione; b) e la eventuale rilevanza della "colpa" della vittima su quello dell'ascrizione dell'evento-infortunio al garante della sicurezza.

5. Per quanto riguarda il nesso di causalità, già nel relativo motivo di ricorso (così come riportato in sentenza: par. 2.4.) si può scorgere una commistione concettuale da tempo criticata da alcuni commentatori: quella fra il giudizio di prevedibilità in concreto, attraverso cui il giudice dovrebbe concretizzare il dovere di diligenza individuando la regola cautelare inosservata nel caso concreto, e il criterio di prevedibilità in astratto (sostanzialmente analogo a quello di idoneità o di non eccezionalità secondo l'id quod plerumque accidit) ereditato dalla teoria della causalità umana di Francesco Antolisei[5]. Censurando la decisione della Corte d'Appello in punto di causalità, infatti, si lamenta che «erroneamente si è ritenuto che si trattasse di disattenzione prevedibile».

C'è però un altro argomento della difesa, ancora relativo alla causalità, indicato come motivo di ricorso (2.6.): quello secondo cui l'ipotetica omissione non potrebbe assumere rilevanza causale, giacché il controfattuale sarebbe «puramente immaginativo» (par. 2.6.). A dispetto della replica piuttosto sbrigativa della Corte («se il lavoratore fosse stato informato del rischio di esplosione - cd. comportamento alternativo lecito o diligente -  avrebbe con maggiore attenzione e cautela proceduto al lavaggio, così evitando l'evento. Il controfattuale è dunque articolato correttamente»), la questione della (eventuale) rilevanza dei decorsi causali ipotetici è di enorme portata (non solo teorica!)[6] e coinvolge direttamente il problema della cd. "causalità omissiva" (o comunque, per alcuni autori, dell'imputazione oggettiva dell'evento)[7].

La conclusione della Corte in relazione al caso in esame, sia ben chiaro, può anche essere ritenuta condivisibile. Ma ciò non toglie che sia opportuna, anche sul piano della prassi, una più attenta riflessione sulla reale sostenibilità del paradigma (condizionalistico) dominante della evitabilità e sulla consistenza epistemologica, argomentativa e valutativa del canone di giudizio della "probabilità confinante con la certezza"[8].

6. Un ultimo motivo di ricorso (par. 2.5) concerne la rilevanza del contributo colposo della vittima e, quindi, l'applicabilità del principio di affidamento (anche) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro[9]. La questione è allora la seguente: può il datore di lavoro (o il garante delegato, nell'ambito delle proprie competenze) fare affidamento sull'osservanza delle rispettive norme di diligenza da parte del singolo lavoratore dipendente?

In linea di principio e alla luce dell'attuale dato positivo, è ormai difficile negare che ciascun lavoratore sia titolare di una "quota" del dovere generale di sicurezza[10]. Tale dovere di diligenza, però, si potrà delineare soltanto nel caso in cui il garante abbia a propria volta adempiuto i doveri di formazione e di informazione sui rischi per la sicurezza[11], attività preliminare che consente di stabilire quali siano le regole comportamentali che il lavoratore dovrà seguire (e quindi di determinate l'oggetto dell'aspettativa normativa che, in generale, consente di riporre legittimo affidamento nella condotta del terzo). Da qui, si sostiene in dottrina, sorgerebbe la facoltà del garante della sicurezza di fare affidamento nella diligenza del soggetto garantito, con conseguente affievolimento del dovere di vigilanza che si innesta (con quei doveri strumentali) nell'obbligo di garanzia[12].

A tal proposito possono sorgere però ulteriori questioni. È sufficiente che il datore di lavoro (o chi per lui) abbia intimato o comunque favorito l'adozione di adeguate prassi o consuetudini cautelari, o è invece necessario che le regole da seguire nei luoghi di lavoro siano contenute nei documenti di valutazione dei rischi e poi formalmente comunicate? Ad ogni modo, scrivono i Giudici, «a fronte di una così macroscopica violazione del dovere di informazione, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di non poter porre in campo l'opinata negligenza della ignara vittima».

Ammettendo che nel caso di specie l'obbligo di informazione sui rischi per la sicurezza non sia stato adeguatamente adempiuto, l'osservazione della Corte appare condivisibile. Ma se il lavoratore fosse stato correttamente formato e informato, allora, fino a che punto il responsabile della sicurezza avrebbe potuto fare legittimo affidamento sull'osservanza degli obblighi di sicurezza assegnati? E con quali conseguenze sul piano della concreta definizione ed estensione del (residuale) dovere "relazionale" di vigilanza[13]? Leggendo a contrario la succinta puntualizzazione della Corte, pare in effetti che, anche in questo settore[14], il principio di affidamento possa finalmente trovare un ragionevole spazio di applicazione[15].

 


[1] Sul punto, cfr. le riflessioni di G. Civello, La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il discrimen fra regole cautelari e regole meramente gestionali ed organizzative, in www.archiviopenale.it, 2011, fasc. 2, e di M. Grotto, Obbligo di formazione e formazione dei lavoratori, nesso di rischio e causalità della colpa, in questa Rivista, 25 settembre 2012, spec. p. 12 ss.

[2] V. ad es.: D. Castronuovo, La colpa penale, Milano, 2009, p. 198 ss.; V. Attili, Dalla struttura alla funzione (probatoria): il "tipo colposo" nel crogiolo dell'accertamento giudiziale, in Cass. pen., 2012, 4, p. 1571 ss.

[3] Sulla tipicità colposa, per tutti: G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, p. 136 ss.; F. Giunta, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, I, La fattispecie, Padova, 1993, p. 15 ss.; P. Veneziani, Regole cautelari "proprie" ed "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate, Padova, 2003, p. 10 ss. Contra, per quanto concerne la collocazione sistematica della colpa (della sua misura oggettiva o generalizzante) già all'interno del fatto tipico, G. Marinucci, La responsabilità colposa: teoria e prassi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1, p. 15 ss.; cfr., però, dello stesso Autore, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, p. 73 ss.

[4] F. Giunta, La normatività della colpa. Lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 86; Id., La legalità della colpa, in Criminalia, 2008, 149.

[5] Con specifico riferimento al settore degli infortuni, cfr. le osservazioni critiche di G. P. Volpe, Infortuni sul lavoro e principio di affidamento, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, 101, p. 110 ss., e di R. Giovagnoli, Il concorso colposo del lavoratore infortunato tra principio di affidamento e interruzione del nesso causale, in Mass. giur. lav., 2000, 990, p. 994-5.

[6] V., di recente, anche per ulteriori riferimento, K. Summerer, Causalità ed evitabilità. Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale, Pisa, 2013.

[7] Al riguardo, fra gli altri: G. Fiandaca, Riflessioni problematiche tra causalità e imputazione obiettiva, in Ind. pen., 2006, 945; F. Viganò, Riflessioni sulla cd. "causalità omissiva" in materia di responsabilità medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1679. Cfr., in Spagna, la posizione "radicale" assunta da M. Martínez Escamilla, La imputación objetiva del resultado, Madrid, 1992, passim; Id., ¿Relevancia de los comportamientos alternativos conformes a Derecho en la imputación objetiva del resultado?, in E. Gimbernat Ordeig - B. Schünemann - J. Wolter (a cura di), Omisión e imputación objetiva en Derecho penal, Madrid, 1994, 103.

[8] Entrambi sostenuti e difesi, fra gli altri, da M. Donini, Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono. Contributo all'analisi dei rapporti fra causalità e imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 494 ss.

[9] In materia di colpa del garante, sicurezza nei luoghi di lavoro e contributo colposo della vittima, v. in particolare: M. Mantovani, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997; P. Veneziani, Infortuni sul lavoro e responsabilità per omesso impedimento dell'evento: profili attuali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 493; O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003; M. Grotto, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Torino, 2012, p. 259 ss.

[10] Ciascun lavoratore, infatti, è oggi chiamato a «contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» (art. 20, co. 1, lett. a, d.lgs. 81/2008).

[11] V. gli artt. 15, co.1, lett. n e q, e 36 ss., d.lgs. 81/2008.

[12] M. Mantovani, Il principio di affidamento, cit., p. 446 ss.; O. Di Giovine, Il contributo della vittima, cit., p. 83 ss; D. Pulitanò, Diritto penale, Torino, 2005, p. 385; G. Marando, Il sistema vigente del diritto della sicurezza del lavoro, Milano, 2006, p. 295 ss.; I. Leoncini, L'obbligo di impedire l'infortunio, in F. Giunta - D. Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, 107, p. 124-5; M. Grotto, Principio di colpevolezza, cit., p. 259 ss., spec. 273 ss. Contra, quanto all'operatività dell'affidamento in favore del garante, F. Mantovani, Il principio di affidamento nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, II, 536.

[13] Sui profili relazionali della colpa: L. Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio, Torino, 2004, passim (spec. p. 518-9); D. Castronuovo, La colpa penale, cit., p. 321 ss. (entrambi debitori, quantomeno dal punto di vista terminologico, del contributo civilistico di F. Cafaggi, Profili di relazionalità della colpa: contributo ad una teoria della responsabilità extracontrattuale, Padova, 1996).

[14] Come già avvenuto in qualche occasione: Cass. pen., sez. IV, ud. 6 novembre 2012 (dep. 6 dicembre 2012), n. 47274, con nota di S. Zirulia, Un'applicazione del principio di affidamento al settore della sicurezza sul lavoro, in questa Rivista, 19 dicembre 2012; Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 1993, con nota di G. P. Volpe, Infortuni sul lavoro, cit., p. 101 ss.

[15] Del resto, com'è stato autorevolmente sostenuto, il «principio di affidamento, lungi dall'essere un'eccezione, è un criterio generale di cui occorre tener conto per la ricostruzione della colpa, e, dunque, per la individuazione della misura di diligenza» (G. Forti, Colpa ed evento, cit., p. 288-9); in senso analogo, più di recente, P. Veneziani, Regole cautelari "proprie" ed "improprie", cit., p. 79 ss., 82.