ISSN 2039-1676


19 dicembre 2012 |

Un'applicazione del principio di affidamento al settore della sicurezza sul lavoro

Cass. pen., sez. IV, ud. 6 novembre 2012 (dep. 6 dicembre 2012), n. 47274, Pres. Marzano, Rel. Massafra, Ric. Ronchi

 

Pubblichiamo una recentissima sentenza della Quarta Sezione della Corte di Cassazione che, in materia di sicurezza sul lavoro, ha escluso la responsabilità del garante per difetto dell'elemento soggettivo, valorizzando l'incolpevole affidamento da egli riposto sulla rispondenza ai parametri di legge dei macchinari acquistati presso ditte terze.

La vicenda riguardava un incidente cagionato dal malfunzionamento di un macchinario utilizzato nel ciclo produttivo aziendale, macchinario la cui fabbricazione era stata commissionata ad un'apposita azienda specializzata. In particolare, a seguito della caduta di un pesante cilindro metallico dal macchinario in questione, un operaio riportava lesioni personali guaribili in più di sessanta giorni. In relazione a tale infortunio, l'amministratore unico della società veniva condannato dal Tribunale di Milano per lesioni colpose (art. 590 c.p.). La Corte d'Appello del capoluogo lombardo non solo confermava le statuizioni in ordine alla responsabilità dell'imputato, ma revocava altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena (pari a 309 euro di multa).

I giudici di legittimità - dopo aver respinto il motivo di ricorso teso a negare la permanenza della posizione di garanzia in capo all'imputato, osservando sul punto come l'aver attribuito al delegato il mero compito di "coadiuvare" il datore di lavoro implicasse il mantenimento, da parte di quest'ultimo, dell'originaria posizione di garanzia - hanno annullato con rinvio la condanna, accogliendo le ulteriori doglianze formulate dai difensori, imperniate sui rapporti tra regole cautelari, principio di affidamento e colpa generica.

La pronuncia prende le mosse dal consolidato orientamento secondo cui «la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte del garante di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso».

Proprio calando questi principi nella fattispecie in esame la Quarta Sezione mette a nudo il vizio motivazionale della condanna: la sentenza impugnata, infatti, non ha offerto alcuna argomentazione a sostegno dell'affermazione secondo cui l'evento lesivo - ossia l'infortunio scaturito dal malfunzionamento della macchina appaltata - sarebbe stato in concreto prevedibile da parte dell'imputato.

Al contrario, argomenta la Cassazione, detta prevedibilità ben poteva essere esclusa nel caso de quo, sulla scorta di una corretta applicazione delle regole in materia di principio di affidamento.

L'azienda gestita dall'imputato, infatti, era «priva delle competenze produttive e progettuali» in ordine al macchinario dal quale l'incidente era scaturito; per tale ragione ne aveva appaltata la fornitura ad un'impresa specializzata, la quale lo aveva realizzato garantendone la conformità ai requisiti imposti dalla legge.  In siffatta situazione, «quell'affidamento riposto dall'utilizzatore del macchinario [...] sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche da parte del costruttore [assume] una valenza particolarmente incisiva ai fini dell'apprezzamento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato».

Beninteso - chiarisce la Cassazione - «la commissione a terzi della costruzione del macchinario non esime da responsabilità il datore di lavoro committente», il quale, «nel caso che uno o più dispositivi di sicurezza di una macchina si rivelino in concreto insufficienti», «è tenuto a sopperire con accorgimenti di sicurezza che rendano il funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano». E tuttavia - precisa il collegio - «occorre pur sempre che l'imprenditore possa rendersi tempestivamente conto dell' insufficienza di quei dispositivi di sicurezza». In altre parole: il principio di affidamento cessa di operare allorché si tratti di affidamento mal riposto, vale a dire colpevole al metro del modello di datore di lavoro garante della sicurezza dei propri dipendenti.

Nel caso di specie - evidenzia la Cassazione - non si è affatto verificata tale evenienza. A tale conclusione i giudici pervengono non già valorizzando la presenza di marchi di conformità CE sul macchinario, «poichè il datore di lavoro è comunque tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati»; bensì osservando che l'affidamento riposto dall'imputato nell'operato dell'azienda risultava «corroborato dalla sperimentata pluriennale utilizzazione del macchinario», senza che mai si fosse verificato alcun incidente. Alla luce di tali circostanze, conclude la sentenza, «non può nemmeno escludersi la possibilità che, nonostante l'ampia serietà commerciale e la peculiare specializzazione della ditta costruttrice - circostanze, queste ultime, che paiono idonee ad escludere anche eventuali profili di culpa in eligendo, benchè il tema non sia specificamente affrontato dalla sentenza - il macchinario presentasse un vizio occulto (cioè quello che all'atto della accettazione da parte del committente non era ancora sorto o non era ancora percepibile), manifestatosi solo successivamente, a seguito dell'usura del macchinario».

In conclusione gli ermellini fissano - rievocando un proprio lontano precedente (sez. III, n. 9098/1984, CED 166296) - il seguente principio di diritto: «l'obbligo del datore di lavoro di controllare che gli strumenti della lavorazione siano adeguati alle norme antinfortunistiche provvedendo, se necessario, ad applicare i dispositivi di sicurezza mancanti o ad integrare quelli già esistenti se questi si presentano In maniera evidente insufficienti, non comporta la verifica della corrispondenza del detti strumenti alle garanzie fomite dalla casa costruttrice, potendo l'imprenditore fare affidamento, purché non colpevole, nei requisiti di resistenza e di idoneità indicati dalla casa costruttrice».