ISSN 2039-1676


14 dicembre 2010 |

Principio di affidamento e reati colposi connessi alla circolazione stradale: un revirement della Cassazione

Nota a Cass. pen., sez. IV, ud. 4 dicembre 2009, n. 46741

La Corte di Cassazione, con la sentenza che si può leggere in calce, si è pronunciata sul tradizionale ma sempre attuale problema dell’applicabilità del principio di affidamento nell’ambito dei reati colposi commessi per inosservanza di norme sulla circolazione stradale.
 
Come è noto, il principio di affidamento opera in relazione ad attività pericolose svolte da una pluralità di persone, permettendo a ciascun agente di confidare che il comportamento dell’altro sia conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia.
 
Il giudizio in esame, in particolare, aveva ad oggetto la condotta posta in essere da un automobilista che, nell’eseguire una manovra di svolta a sinistra per raggiungere un’area di servizio sita sul lato opposto della carreggiata, urtava contro un motociclo che sopraggiungeva dall’opposto senso di marcia superando dal lato destro la colonna di autoveicoli, tra cui un autoarticolato, fermatisi al fine di favorire l’operazione di svolta dell’imputato.
 
La Corte d’Appello aveva assolto l’imputato, ritenendo che lo stesso non avrebbe potuto in alcun modo prevedere la manovra irregolare del ciclomotorista ed affermando il principio secondo cui se è ben vero che l’utente della strada ha l’obbligo di fronteggiare anche le prevedibili irregolarità di comportamenti altrui, “tale cautela non può spingersi sino ad imporre di prevedere comportamenti al di fuori di ogni ragionevole prevedibilità”.
 
Avverso tale sentenza assolutoria veniva proposto ricorso alla Corte di Cassazione che, superando il proprio precedente e consolidato orientamento, ha confermato quanto statuito dal giudice dell’Appello.
 
Occorre sottolineare come l’orientamento consolidato della Suprema Corte sul punto era teso a riconoscere solo formalmente il principio di affidamento in materia, finendo per affermare in ogni caso la responsabilità penale dell’utente della strada che, sebbene avesse rispettato le regole cautelari a lui dirette, non avesse previsto l’altrui condotta inosservante, determinando la realizzazione dell’evento lesivo proprio per via dell’erroneo affidamento sull’altrui rispetto delle norme cautelari, a prescindere dalla concreta possibilità o meno di prevedere l’altrui negligenza.
 
Alla base di tale impostazione vi era il cosiddetto principio della prevedibilità in astratto che portava a concludere che “la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente” e, di conseguenza, ad escludere nella sostanza l’operatività del principio di affidamento nel settore de quo (Cass. pen., Sez. IV, 28 marzo 1996, CED 204451).
 
Il fondamento normativo di tale principio veniva rinvenuto nella lettera dell’art. 145, comma 1, c.s., che obbliga tutti i conducenti che si approssimano ad una intersezione, non solo quello che deve dare la precedenza, ad usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, escludendo, dunque, la possibilità di fare affidamento sul rispetto della norma da parte degli altri utenti della strada.
 
La Cassazione, nella pronuncia in esame, dopo aver preso atto del consolidato orientamento in materia, ha analizzato le ragioni che eventualmente avrebbero potuto sorreggere una tesi tanto rigorista, per giungere ad una soluzione sicuramente innovativa e di grande importanza.
 
Dopo aver rilevato che il settore della circolazione stradale si caratterizza per l’interazione impersonale di più soggetti fra loro, che le norme che ne disciplinano l’operare sono tese ad estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a ricomprendere il dovere di prospettarsi le altrui irregolarità, e che le condotte contrarie alle regole cautelari sono così frequenti da costituire un rischio tipico, la Suprema Corte ha concluso affermando che tali circostanze non sono affatto sufficienti per ritenere sussistente un obbligo generale di prevedere e governare sempre e comunque il rischio da altrui attività illecita in capo all’utente della strada, tale da escludere l’operatività dei principi cardine del diritto penale in un intero settore quale quello relativo ai reati colposi commessi a seguito di violazione delle regole sulla circolazione stradale. In particolare, la Corte ha sottolineato, contrastando il precedente e costante orientamento, che il principio cardine della personalità della responsabilità penale, necessariamente operante anche in materia, deve far concludere per il concreto riconoscimento del principio di affidamento anche nel settore in esame, nel senso che, al fine di poter affermare la penale responsabilità dell’utente della strada, rispettoso delle regole cautelari a lui dirette, ma che non ha previsto l’altrui violazione delle stesse, risulta essere necessaria una effettiva indagine in merito alla concreta prevedibilità dell’altrui negligenza, così da permettere di muovere allo stesso un effettivo rimprovero;  afferma la Cassazione che procedendo nel senso paventato dalla costante giurisprudenza si finirebbe per votare l’utente della strada “al destino del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio”.
 
La Suprema Corte, dunque, ha proseguito affermando che il principio di affidamento nel settore in esame impone di valutare se, nelle condizioni di spazio e di tempo, l’agente avrebbe dovuto e potuto prevedere l’altrui violazione e, dunque, comporta l’obbligo di verificare se le circostanze dell’accidente presentano indizi apprezzabili da parte dell’utente e tali da permettergli di desumere la concreta probabilità di condotte negligenti.
 
Tale assunto deve essere confermato anche in relazione a quelle condotte inosservanti che risultano essere particolarmente diffuse nell’ambito della circolazione stradale: anche in ordine a tali violazioni occorre valutare in concreto la prevedibilità, nonché la evitabilità, dell’evento realizzatosi, al fine di verificare se le particolarità del caso concreto possano dar corpo ad una condotta realmente imprevedibile, non potendosi, al contrario, ritenere che, proprio in quanto particolarmente diffuse, tali inosservanze siano astrattamente prevedibili sulla base della comune esperienza e che, di conseguenza, la loro mancata previsione possa di per sé essere posta a fondamento di un addebito di colpa in caso di realizzazione dell’evento lesivo.
 
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, applicando i principi di diritto enunciati a superamento della precedente impostazione giurisprudenziale, dopo aver rilevato che l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito portava a ritenere che l’imputato avesse realizzato la manovra nel rispetto di tutte le regole cautelari e che, al contrario, il ciclomotorista avesse sorpassato da destra i veicoli fermi per favorire la condotta di svolta, senza rallentare, in un contesto in cui tutto lasciava presagire una manovra quale quella posta in essere dall’imputato, ha concluso nel senso di ritenere “ragionevolmente imprevedibile” la condotta di guida della persona offesa dal reato ed ha provveduto rigettando il ricorso proposto avverso la sentenza assolutoria della Corte d’Appello.
 
Per un approfondimento sul tema trattato cfr. Veneziani P., I delitti contro la vita e l'incolumità individuale, tomo II, I delitti colposi, in Marinucci G.-Dolcini E. (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. III, 2003, pp. 662-691 e Mantovani M., Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997, pp. 184-244.