ISSN 2039-1676


12 ottobre 2011 |

Comportamento colposo del lavoratore infortunato e responsabilità  penale del datore di lavoro

Nota a Trib. di Ravenna, 28.6.2011 (sent.), Giudice Messini D’Agostini

Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Ravenna affronta il tema della possibile incidenza del comportamento colposo del lavoratore nella determinazione della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio o morte del lavoratore, ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è idonea ad interrompere il nesso di condizionamento – quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ai sensi dell’art. 41 cpv. c.p. – solamente la condotta inosservante di norme precauzionali che si caratterizzi per l’abnormità, l’imprevedibilità e l’eccezionalità del comportamento tenuto dal lavoratore.
 
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1. Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa. Il lavoratore G. T., dipendente della ditta D. D. E., si recava presso lo stabilimento della società F. S.p.A., ove erano in corso lavori di ampliamento e manutenzione generale degli impianti elettrici, per effettuare la riparazione di un interruttore difettoso fornito dalla stessa D. D. E. alla ditta F. L., che aveva in appalto la realizzazione dei lavori. Nel corso del predetto intervento, che veniva effettuato con impianto elettrico in tensione, il lavoratore, venuto accidentalmente a contatto diretto con le parti attive del circuito elettrico, rimaneva folgorato.
 
Anche se non è stato possibile ricostruire con esattezza i momenti immediatamente precedenti la morte del lavoratore, il Giudice ha ritenuto di condividere in punto di fatto le conclusioni dei consulenti della difesa secondo i quali il lavoratore avrebbe volontariamente disattivato i meccanismi di sicurezza, verosimilmente con l’intenzione di rendere più agevoli e rapide le operazioni di manutenzione, nella convinzione che il sistema elettrico non fosse in tensione o, semplicemente, sottovalutando il grave rischio cui andava incontro.
 
2. Il Tribunale ha individuato un profilo di grave colpa in capo a tutti gli imputati, colpa consistita in generica imprudenza, negligenza e imperizia. In particolare, il direttore dello stabilimento della F. S.p.A. ove è occorso l’incidente e il titolare della ditta F. L. appaltatrice dei lavori, avrebbero programmato (o, comunque, consentito) l’intervento di riparazione dell’interruttore difettoso nonostante la precisa direttiva, impartita dal direttore e responsabile dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza, di sospendere i lavori sino all’approvazione del progetto da parte del Comune e di riprendere l’esecuzione degli stessi solo dopo aver proceduto all’aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento. Il legale rappresentante della ditta D. D. E. datore di lavoro della vittima, invece, non si sarebbe preoccupato né di verificare l’ambiente in cui il proprio dipendente sarebbe andato ad operare, né di accertare il rispetto delle procedure e condizioni di sicurezza.
 
3. Non è stata accolta la tesi, prospettata dalla difesa, secondo la quale gli imputati avrebbero dovuto essere assolti perché il comportamento del lavoratore, assolutamente eccezionale, anomalo ed imprevedibile, avrebbe interrotto il nesso di causalità fra le condotte colpose degli imputati e l’evento mortale.
 
Il Tribunale rileva che, in caso di infortunio, la responsabilità del datore di lavoro non può essere esclusa da eventuali comportamenti colposi concorrenti del lavoratore perché spetta al datore di lavoro, che è garante dell’integrità fisica e dell’incolumità dei lavoratori, evitare anche le conseguenze degli errori dovuti alla loro inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza o disattenzione. Si fa eccezione a tale regola – in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione causale – unicamente in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore, che può verificarsi solo a fronte di condotte abnormi dello stesso.
 
Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto non vi sia stata alcuna esorbitanza rispetto alle mansioni proprie del lavoratore, né alcuna abnormità nella sua condotta: infatti, per quanto non siano state acclarate le ragioni che hanno indotto il lavoratore alla manovra di forzatura dei dispositivi di sicurezza, è certo che egli commise un tragico errore, svolgendo in solitudine un lavoro per il quale non aveva ricevuto un’adeguata formazione e preparazione (era, infatti, un semplice elettricista cablatore), cercando di farlo nel più breve tempo possibile e sottovalutando per eccesso di sicurezza il rischio cui si esponeva.
 
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In giurisprudenza, in senso conforme alla sentenza annotata, v. ad esempio Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267, Iglina, CED 246695. In dottrina v., anche per ampi riferimenti alla giurisprudenza della Cassazione, Veneziani, I delitti contro la vita e l'incolumità individuale, in Marinucci, Dolcini (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. III, tomo II, I delitti colposi, Padova, 2003, p. 448 s.