ISSN 2039-1676


31 maggio 2013 |

Infortuni sul lavoro e responsabilità  degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: un'altra sentenza di assoluzione. Disorientamento interpretativo o rigoroso garantismo?

Tribunale di Torino, Sez. I, sent. 10.01.2013, Giud. Marra, Imp. MW Italia S.p.A.

 

1. Con la sentenza qui pubblicata, il Tribunale di Torino ha assolto la società MW Italia S.p.A. dall'imputazione di un illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001, in relazione a un reato di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Pur riconoscendo, in linea generale, la compatibilità tra i reati colposi d'evento previsti dall'art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001 (omicidio e lesioni personali colpose) e il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 5 del decreto, il Giudice ha escluso che, nel caso concreto, il reato fosse stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società.

 

2. Questa, in sintesi, la ricostruzione del fatto oggetto della sentenza. Un lavoratore della società sottoposta a processo - produttrice di ruote per autoveicoli - nell'eseguire la sostituzione di un pezzo dello stampo (c.d. tomino) presso la linea di montaggio, era stato colpito al volto da una scheggia di metallo che gli aveva procurato una ferita penetrante all'occhio destro, da cui era derivata una malattia giudicata guaribile in un tempo superiore a quaranta giorni e l'indebolimento permanente del senso della vista.

Il capoturno responsabile della linea di montaggio veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di lesioni personali colpose (aggravato ai sensi del comma 2° e 3° dell'art. 590 c.p.). Al capoturno veniva contestato, in particolare, di essersi avvalso dell'aiuto della persona offesa per procedere all'operazione di sostituzione del tomino perché non era presente in quel momento alcun addetto alla linea, senza tenere conto però che il lavoratore svolgeva altre mansioni e, di conseguenza, era privo delle capacità necessarie per svolgere quell'operazione. L'imputato, inoltre, non aveva neppure richiesto al lavoratore infortunato l'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza che prevedono l'uso di occhiali di protezione e l'impiego di strumenti adeguati.

Il pubblico ministero contestava altresì alla società l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001. Nella prospettiva accusatoria, il capoturno aveva adibito allo svolgimento dell'operazione di sostituzione dello stampo «il primo lavoratore disponibile», benché addetto ad altre mansioni e privo di adeguata formazione, al fine di velocizzare le operazioni di sostituzione e limitare al minimo la durata del fermo linea e il conseguente calo di produzione. L'interesse o vantaggio richiesto dall'articolo 5 era dunque individuabile, secondo la ricostruzione del pubblico ministero, nella necessità di riallestire la linea produttiva nel più breve tempo possibile al fine di evitare cali nella produzione programmata per quella giornata.

Avendo la persona fisica imputata definito la propria posizione mediante patteggiamento, il Tribunale procede separatamente, ex art. 38 co. 2 lett. b) d.lgs. 231/2001, nei confronti dell'ente, pervenendo all'accertamento del fatto di reato posto in essere dal caporeparto, nei termini descritti dall'imputazione. Assolve tuttavia - come anticipato - la persona giuridica imputata, per non essere stato il fatto compiuto nell'interesse o a vantaggio della società, come richiesto dall'art. 5 del decreto medesimo.

 

3. Nel motivare la decisione, il Tribunale di Torino svolge anzitutto alcune considerazioni preliminari intorno all'effettiva natura della responsabilità degli enti prevista dal d.lgs. n. 231/2001. Il giudice osserva che, benché il testo della norma parli formalmente di responsabilità amministrativa dipendente da reato, la responsabilità delle persone giuridiche introdotta dal legislatore nel 2001 dissimula in realtà una natura sostanzialmente penale.

La natura penale della responsabilità degli enti - autorevolmente sostenuta dalla dottrina[1] e affermata, seppur per inciso, dalla Corte di cassazione[2] - sarebbe ricavabile, secondo il giudice torinese, anche sulla base dei principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a proposito della natura delle sanzioni e degli illeciti per le quali sono comminate. La Corte di Strasburgo, le cui sentenze integrano il diritto vivente che deriva dalla Convenzione, ha più volte affermato che, al di là della nomenclatura formale utilizzata in uno degli Stati membri (illecito o sanzione amministrativa, disciplinare, ecc.), la valutazione tesa a chiarire se una certa sanzione abbia o meno caratteristiche intrinsecamente punitive e debba, dunque, essere ricondotta al topos delle sanzioni penali, deve fondarsi su criteri autonomi, considerati alternativi e non cumulativi, ma il più delle volte da apprezzare in chiave congiunta.

Tali criteri - cui brevemente fa cenno anche il giudice torinese nella sentenza qui annotata - possono essere fondamentalmente ricondotti a tre categorie: la qualificazione dell'infrazione/sanzione nel diritto interno (criterio, però, che ha solo un valore formale e relativo); la natura dell'infrazione o dell'illecito (vale a dire il carattere e la struttura della norma trasgredita e la significatività della trasgressione); la natura e la gravità della sanzione. In relazione a quest'ultima categoria, si osserva che il criterio della gravità focalizza l'analisi principalmente su profili contenutistici (carattere custodiale o non custodiale; meramente pecuniario o patrimoniale, ecc.), mentre il criterio della natura sarebbe ricavabile sia alla luce della pertinenzialità rispetto ad un fatto di reato, sia alla luce dello scopo (preventivo o repressivo) della sanzione stessa e alla luce delle procedure correlate alla sua adozione ed esecuzione (giurisdizione; autorità deputata al perseguimento; natura del procedimento)[3].

Ricondurre la disciplina della responsabilità degli enti alla materia penale ai sensi della C.E.D.U. (soluzione, a dire il vero, tutt'altro che scontata), significa riconoscere che nei confronti delle persone giuridiche trovano applicazione tutte garanzie di cui debbono beneficiare le persone contro le quali è formulata un'accusa in materia penale.

Il tema esige certamente una riflessione più approfondita. Basti qui solo rammentare che il concetto di criminal offence/matiére pènale oltre a definire l'ambito di applicazione delle garanzie dell'equo processo previste dall'art. 6 paragrafo 2° e 3° della Convenzione, e del principio del nulla poena sine lege previsto dall'art. 7 della Convenzione, descrive il perimetro di operatività di altre disposizioni convenzionali: l'articolo 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione che sancisce il diritto di revisione della condanna da parte di un'istanza giurisdizionale superiore per chiunque sia condannato per un illecito penale; l'articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione che stabilisce il principio del ne bis in idem nel processo penale.

Dal riconoscimento della natura penale della responsabilità delle persone giuridiche, il Tribunale di Torino ricava l'esigenza di interpretare il requisito dell'interesse o vantaggio previsto dall'art. 5 alla luce del principio di colpevolezza che caratterizza il rimprovero penalistico.

 

4. Il Tribunale passa quindi ad affrontare la questione - che tanto ha affaticato gli interpreti, sin dai primi commenti - della compatibilità tra i reati colposi d'evento introdotti dall'art. 25 septies e il criterio d'imputazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2001.

Il giudice, richiamando l'orientamento interpretativo che si è affermato nella giurisprudenza di merito[4], precisa che in relazione ai delitti di omicidio e lesioni colpose da infortunio sul lavoro, il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente deve necessariamente essere valutato con riguardo non all'intera fattispecie di reato (ciò che non avrebbe senso, perché difficilmente l'evento morte o lesioni può tradursi in un vantaggio per l'ente), ma alla sola condotta inosservante delle norme cautelari.

Tale soluzione ermeneutica, si osserva nella sentenza, è l'unica percorribile. In ossequio al principio di conservazione dell'ordinamento giuridico, infatti, il giudice deve attribuire alla norma, tra più possibili interpretazioni, quella che consenta la sua applicazione. A meno di voler giungere ad interpretazioni sostanzialmente abrogatrici, quindi, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 25 septies occorre suddividere il reato in condotta ed evento; e occorre valutare l'interesse o vantaggio, non con riferimento all'evento, come parrebbe attenendosi al dato letterale, ma alla condotta della persona fisica caratterizzata dalla violazione del precetto cautelare. Seguendo tale chiave di lettura, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbe consistere, ad esempio, nel risparmio sui costi della sicurezza ovvero nella mancata adozione di presidi antinfortunistici allo scopo di incrementare la velocità di esecuzione delle prestazioni o incrementare la produttività.

Ciò precisato, resta da stabilire quale sia il rapporto che intercorre tra il canone dell'interesse e quello del vantaggio (vale a dire: se i due concetti abbiano un contenuto autonomo oppure sostanzialmente sovrapponibile) e occorre definire quale sia l'esatto significato da attribuire ai due requisiti in parola.

In relazione alla prima questione, il Tribunale precisa che interesse e vantaggio devono essere considerati, anche in ragione della rilevanza sintattica della congiunzione «o», concetti diversi e giuridicamente autonomi, non potendosi certo interpretare il riferimento normativo a due locuzioni differenti come un'endiadi che rinvia ad un criterio unitario.

In ordine alla seconda questione, cioè quella della definizione dell'esatto significato da attribuire alle espressioni interesse e vantaggio, il Tribunale evidenzia la necessità di considerare quanto detto in ordine alla natura sostanzialmente penale della responsabilità degli enti, che impone di fondare la responsabilità della persona giuridica su idonei elementi soggettivi, non potendosi dare accesso a forme più o meno implicite di responsabilità oggettiva o da posizione.

Posta questa premessa, il giudice ritiene che il requisito dell'interesse ricorra ogniqualvolta si dimostri «una tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare». Richiamando una soluzione ermeneutica già proposta da alcuni giudici di merito[5], l'estensore della sentenza in commento ritiene siano imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire la persona giuridica. Per contro, non assumerebbero rilievo, in quest'ottica, le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Il requisito del vantaggio, invece, secondo il giudice torinese, avrebbe una connotazione oggettiva e andrebbe valutato ex post, prescindendo dalla sussistenza di qualsiasi connotazione finalistica in capo all'autore del reato presupposto. Si osserva che un vantaggio può essere ricavato dall'ente anche quando la persona fisica non ha agito nel suo interesse. In questo caso, però, si legge nella sentenza, per evitare surrettizie forme di responsabilità oggettiva, dovrebbe riscontrarsi un profilo di colpa di organizzazione, come ricavabile dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, «giacché appare necessario escludere dal novero delle ipotesi di responsabilità dell'ente tutti quei casi in cui un qualsivoglia vantaggio, si sia realizzato in maniera del tutto fortuita».

 

5. Applicando questi principi al caso concreto, il Tribunale ha escluso la responsabilità dell'ente in ordine all'illecito contestato. Difetta il requisito dell'interesse in quanto la condotta colposa del capoturno responsabile della linea di montaggio è stata del tutto occasionale ed estemporanea; una condotta certo imprudente, che non è stata però il frutto di una violazione deliberata delle regole cautelari finalizzata al perseguimento dell'interesse della società. Difetta, poi, anche il requisito del vantaggio perché il giorno in cui si è verificato l'infortunio le linee di lavorazione erano comunque ferme a causa di un guasto e «l'anticipazione al mattino dell'operazione di cambio del tomino fu decisa solo per "non sprecare" quelle ore in cui la lavorazione sarebbe rimasta comunque ferma in attesa della riparazione del guasto sulle linee».

 

6. Non è certamente questa la sede per un'approfondita valutazione critica della sentenza del Tribunale di Torino, che presenta comunque diversi profili di interesse, in particolare per quanto concerne le affermazioni di principio in ordine al carattere sostanzialmente punitivo della responsabilità degli enti e alla riconducibilità della relativa disciplina sotto l'ombrello garantistico posto dalla C.E.D.U. a presidio della materia penale.

Ci sia consentito però di svolgere qui alcune brevissime notazioni critiche intorno a due punti della sentenza che ci sembra possano destare qualche perplessità.

 

6.1. La prima considerazione riguarda la (pretesa) necessità di interpretare il criterio d'imputazione della responsabilità di cui all'art. 5, rappresentato dalla commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in modo da renderlo compatibile con la natura penale della responsabilità che, si osserva, dovrebbe necessariamente connotarsi di un profilo di colpevolezza. Così argomentando, però, a nostro avviso, si stravolge l'ordine logico-sistematico in cui si collocano gli elementi strutturali della responsabilità delle persone giuridiche.

È noto quali siano i criteri imputativi della responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001. Sul piano oggettivo è anzitutto necessaria la realizzazione di un reato (integrato sei suoi estremi oggettivi e soggettivi) che sia incluso tra quelli presupposto per la responsabilità dell'ente; è poi necessario che l'autore del reato sia una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente e che il reato sia stato commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio». Sul piano soggettivo, invece, si richiede un coefficiente di colpevolezza dell'ente che si sostanzia in una colpa di organizzazione e che si atteggia in modo diverso a seconda del tipo di rapporto funzionale che lega l'autore del reato alla persona giuridica.

Sul piano della coerenza sistematica, pertanto, non sembra convincente la pretesa di introdurre al momento della valutazione del requisito oggettivo di ascrizione della responsabilità, considerazioni relative alla rimproverabilità (e, dunque, alla colpa) della persona giuridica. Il criterio dell'interesse o vantaggio spiega una funzione di collegamento tra reato presupposto e persona giuridica che opera sul piano oggettivo. Il vaglio della colpevolezza - che pure è un momento necessario se si riconosce la natura sostanzialmente penale della responsabilità degli enti - deve essere rinviato ad un momento successivo, vale a dire quello della valutazione circa la rimproverabilità all'ente di una colpa di organizzazione.

 

6.2. La seconda notazione riguarda la compatibilità tra la natura colposa dei reati previsti dall'articolo 25 septies e il canone dell'interesse che parrebbe evocare un necessario orientamento teleologico della condotta della persona fisica incompatibile con l'assenza di volontà che caratterizza l'illecito colposo. Il Tribunale di Torino - condividendo la soluzione già avanzata da alcuni giudici di merito - ritiene di poter riscontrare la sussistenza del requisito della commissione di un reato nell'interesse dell'ente quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica. Ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche è l'esito di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa.

Secondo questo orientamento, in buona sostanza, occorrere distinguere a seconda che la realizzazione del reato presupposto si radichi sulla colpa cosciente ovvero sulla colpa incosciente della persona fisica. Mentre certamente non sarebbe possibile sostenere che sia stato tenuto nell'interesse dell'ente un comportamento delittuoso connotato da colpa incosciente - e quindi come tale privo di qualsivoglia finalismo e caratterizzato per il fatto che il soggetto agente non è consapevole di violare la norma cautelare - altrettanto non potrebbe dirsi invece con riferimento ad una condotta caratterizzata da colpa cosciente. In questo secondo caso, infatti, sembrerebbe che il finalismo della condotta possa conciliarsi con la non volontarietà dell'evento: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione).

Questa impostazione, certamente suggestiva, non convince però fino in fondo. A nostro giudizio, non può non rilevarsi che di fronte ad una scelta consapevole ordita al fine di risparmiare costi d'impresa a scapito della sicurezza dei lavoratori pare più confacente un paradigma doloso (seppur con dolo eventuale) piuttosto che quello della colpa con previsione. Il parametro dell'interesse, che si addice perfettamente ad un comportamento di matrice dolosa, sembrerebbe difficilmente adattabile ai reati di omicidio e lesioni personali previsti dall'art. 25 septies. Con riferimento a questi ultimi reati, in definitiva, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sembrerebbe essere quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed ex post.

 


[1] In dottrina, come noto, si è animato un vivace dibattito intorno all'effettiva natura (penale, amministrativa, tertium genus) della responsabilità degli enti: decisamente orientato nel senso della responsabilità penale Paliero, Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest, in Corr. Giur., 2001, p. 845; per la natura amministrativa della responsabilità degli enti Marinucci, "Societas puniri potest": uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, pp. 1201 e segg.; suggerisce di usare la formula «responsabilità da reato» che è «dogmaticamente neutra» Pulitanò, La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, p. 420; propende per una responsabilità di natura terza rispetto a quella penale e a quella amministrativa Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, pp. 241 e segg.

[2] La Corte di cassazione ha affermato che «ad onta del nomen iuris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale»; così Cass. pen., Sez. II, 20.12.2005 (dep. 30.01.2006), n. 3615, Imp. Jolly Mediterraneo, in DeJure.

[3] L'archetipo di tali criteri si fa comunemente risalire alla celebre decisione della Grande Camera nella causa Engel and others c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, ricorso n. 5100/71, n. 5101/71, n. 5102/71, n. 5354/72 e n. 5370/72, paragrafi 81 e segg.

[4] La problematica del rapporto tra i criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente e i reati colposi d'evento introdotti dall'art. 25 septies, è stata affrontata in giurisprudenza da: Tribunale di Trani, Sez. distaccata di Molfetta, 26.10.2009 (dep. 11.01.2010), Est. Gadaleta, Imp. Truck Center S.a.s., in Corr. Merito, 2010, pp. 408 e segg., con annotazione di Gatta (nonché ivi, pp. 651 e segg., con nota di Pelazza, Sicurezza sul lavoro e responsabilità penale degli enti; e in Società, 2010, pp. 1116 e segg., con nota di Scoletta, Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna; e in Dir. Pen. e Processo, 2010, pp. 842 e segg., con nota di Amarelli, Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le società); Tribunale di Pinerolo, 23.09.2010, Giud. Reynaudaf, in questa Rivista; Tribunale di Novara, 1.10.2010, G.U.P. Pezone, in questa Rivista con nota di Pelazza (nonché in Corr. Merito, 2011, pp. 403 segg. con nota di Lunghini e Paris, D.Lgs. n. 231/2001 e responsabilità dell'ente per reati colposi); Tribunale di Cagliari, 4.07.2011 (dep. 13.07.2011), G.U.P. Altieri, Imp. Saras S.p.A., in questa Rivista con nota di Loy (nonché in Corr. Merito, 2012, pp. 169 e segg., con nota di Gentile, Incidente sul lavoro e interesse dell'ente; e in Società, 2011, pp. 1349 e segg., con annotazione di Scoletta); Co. App. Brescia, Sez. II, 14.12.2011, in Società, 2012, pp. 1105 e segg., con annotazione di Scoletta; Tribunale di Tolmezzo, 23.01.2012 (dep. 3.02.2012), G.U.P. Massarelli, in questa Rivista (nonché in Società, 2012, pp. 1105 e segg., con annotazione di Scoletta).

[5] In particolare, si vedano il provvedimento del Tribunale di Cagliari del 4 luglio 2011, e il provvedimento del Tribunale di Tolmezzo del 23 gennaio 2012, entrambi citati nella nota precedente.