ISSN 2039-1676


11 novembre 2011 |

In tema di responsabilità  dell'ente e reati colposi d'evento (art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001)

Nota a G.U.P. Tribunale di Cagliari, sent. 4 luglio 2011, Giud. Altieri.

1. La sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare presso Tribunale di Cagliari, che può leggersi interamente in allegato, si segnala, nella prospettiva della responsabilità da reato degli enti, perchè ha ritenuto compatibile il criterio oggettivo di ascrizione della responsabilità ex crimine degli enti (art. 5 D.Lgs. 231/2001) ai delitti di omicidio e lesioni colpose (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001), sebbene, nel caso di specie, abbia "escluso la responsabilità della società in ordine all'illecito amministrativo contestato perché il fatto non sussiste, in quanto il reato non fu commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente".

Con una motivazione articolata e approfondita (cfr. pp. 95 s. della sentenza allegata), il giudice sardo ha peraltro tematizzato numerosi profili relativi al problematico rapporto tra i criteri di imputazione della responsabilità dell'ente e reati colposi d'evento.

 

2. In primo luogo, il Giudice, considerando i requisiti dell'interesse e del vantaggio come due presupposti alternativi della responsabilità, dotati ciascuno di una propria autonomia e di un rispettivo ambito applicativo, ha affermato come "non debbano essere compresenti e ciò con riferimento a tutti i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001".

In linea di continuità con i primi orientamenti giurisprudenziali in materia (Trib. Trani, sez. Molfetta, 11 gennaio 2010; G.i.p. Trib. Novara, 26 ottobre 2010; G.i.p. Tribunale di Pinerolo, 23 settembre 2010), il Giudice rileva come la disposizione di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001, se riferita all'evento, sia incompatibile con la natura della responsabilità colposa in quanto "se la morte o le lesioni subite dal lavoratore potessero corrispondere all'interesse della società o provocare alla medesima un vantaggio la finalizzazione della condotta in tale direzione escluderebbe la natura colposa del reato".

Alla luce di tali considerazioni e nell'ottica di un'interpretazione conservativa della norma, il Giudice esclude la riferibilità dei criteri in questione all'evento del reato e, pertanto, rigetta le doglianze difensive secondo le quali, così operando, si determinerebbe un'applicazione in malam partem della norma poiché il parametro di riferimento consisterebbe in un elemento del reato - la condotta - invece che nel reato presupposto (considerato in tutti i suoi elementi costitutivi). "Appare invece corrispondente alla ratio e alla lettera della norma" - argomenta il Giudice -  un'interpretazione che riferisca l'interesse perseguito dal reo alla condotta in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sottese ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p.".


3. Ritenuto dunque che la responsabilità dell'ente possa essere integrata allorché, nei reati colposi d'evento, la condotta del reo sia finalisticamente orientata al perseguimento dell'interesse dell'ente, il Giudice limita notevolmente, tuttavia, l'ambito delle condotte colpose rilevanti, precisando che "perché la condotta colposa possa essere nell'interesse della persona giuridica si deve trattare anzitutto di un'azione o omissione consapevole e volontaria; ciò che esclude, ad esempio, tutte le ipotesi di imperizia, ma può - a seconda del caso concreto - comprendere diverse ipotesi di negligenza, di imprudenza e anche di colpa specifica. In secondo luogo, la volontarietà della condotta non deve derivare da una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma deve - oggettivamente - rivelare anche una tensione finalistica verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali che può o meno essere effettivamente conseguito".

 

4. La sentenza in commento è di particolare interesse anche perché, una volta accertata la compatibilità tra i reati colposi di evento con il criterio di imputazione oggettivo della responsabilità all'ente, si sofferma ad esaminare le ricadute applicative sistematiche derivanti da siffatta interpretazione. Il Tribunale evidenzia infatti come alcune disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, sicuramente coerenti se rapportate a reati-presupposto dolosi, pongono viceversa delicati problemi di coordinamento allorché debbano essere applicate in relazione a fattispecie colpose come quelle previste all'art. 25-septies.

In particolare il Giudice fa riferimento: (i) alla clausola di esonero da responsabilità dell'ente prevista quando il reo abbia agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2); (ii) all'onere probatorio che grava sull'ente il quale, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver adottato efficaci modelli di organizzazione e gestione e che l'agente abbia commesso il reato "eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione" (art. 6, lett. c); (iii)  alla  possibilità di beneficiare di una diminuzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'ente dimostri che il reo abbia "commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo" (art. 12, lett. a).

Infatti, con riferimento al punto sub (i), se è facilmente ipotizzabile che il reo agisca per un interesse dell'ente identificabile in un risparmio di costi, è altrettanto improbabile che la condotta colposa, e in particolare l'evento morte e lesioni, possano costituire un interesse personale dell'agente o di terzi. Ne consegue che la norma sarebbe inapplicabile, se interpretata alla lettera, ai reati colposi di cui all'art. 25-septies. Vengono denunciate anche le pesanti conseguenze derivanti dall'apprezzare il dettato normativo in modo simmetrico rispetto alla previsione contenuta al comma 1 del medesimo articolo. Si rischierebbe, infatti, di incorrere in una grave semplificazione probatoria in forza della quale "non essendo configurabile in radice l'interesse personale dell'agente (...) ogni delitto di omicidio o lesioni colpose con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro sarebbe imputabile all'ente". Una tale stortura, ad avviso del Giudice, potrebbe essere evitata adattando in via interpretativa il concetto di interesse, limitatamente ai reati colposi, affinché la clausola debba intendersi nel senso che "non è imputabile la condotta che, pur non essendo diretta a soddisfare un interesse personale del reo, non sia neppure volontaria e finalisticamente orientata dall'interesse dell'ente."

In relazione al profilo sub (ii), fortemente problematica, in relazione ai reati colposi, è anche l'interpretazione del termine "fraudolentemente". Detto avverbio è impiegato dal Legislatore per definire l'animus che deve sorreggere l'agire dei soggetti apicali al momento dell'elusione del Modello perché l'ente possa andare esente da responsabilità. Tale locuzione, tuttavia, sembra implicare una volontà di inganno e una modalità di condotta incompatibile con la responsabilità di tipo colposo. Si pone il problema, pertanto, di valutare se tale esimente debba essere considerata inapplicabile o se, al contrario - nella prospettiva di un'interpretazione conservativa - la si possa riempire di contenuto ritenendo sufficiente, in relazione ai reati colposi ed ai fini dell'integrazione dell'esimente, l'elusione "volontaria" dei protocolli di controllo previsti dal modello.

Per quanto attiene, infine, il punto sub (iii), cioè l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 12, lett. a), si prospettano due opposte interpretazioni: ritenerla totalmente inapplicabile ai reati colposi ovvero interpretarla eludendo (arbitrariamente) il riferimento all'interesse: la sussistenza della circostanza verrebbe riconosciuta ogniqualvolta l'ente non abbia ricavato dal reato alcun vantaggio, o ne abbia ricavato un vantaggio minimo, pur non potendosi sostenere che la condotta stessa sia stata posta in essere nell'interesse prevalente dell'agente o di terzi.

 

5. Lo stesso Giudice rileva come l'interpretazione correttiva delle suddette disposizioni normative, funzionale al rispetto del principio di conservazione, sarebbe tuttavia connotata da "un ampio margine di soggettività cosa che si traduce, in termini giuridici, in un difetto di tassatività", che si potrebbe tradurre in una questione di legittimità costituzionale - peraltro eccepita in giudizio dalla difesa - "non manifestamente infondata".

Il Tribunale, tuttavia, ritiene irrilevante la questione di legittimità costituzionale nel caso specifico, perché giudica insussistente il fatto di reato imputato alla persona giuridica: il Giudice precisa, infatti, che "l'interesse non può essere connesso ad una qualsiasi condotta dell'agente, ma deve determinare la direzione finalistica della condotta colposa che ha cagionato l'evento". Nel caso di specie, invece, le condotte colpose causalmente determinanti l'evento lesivo (costituite dalla deviazione comportamentale rispetto a talune procedure tecniche formalizzate) hanno trovato origine in un guasto tecnico e comunque in ragioni estranee all'interesse dell'ente. Le specifiche condotte oggetto di imputazione, viceversa, non erano dotate di efficacia causale rispetto agli eventi tipici del reato-presupposto e pertanto non possono essere ascritte alla responsabilità dell'ente.