ISSN 2039-1676


12 luglio 2012

Responsabilità  amministrativa da reato: interesse e vantaggio dell'ente in caso di omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica

GUP Cagliari, 4 luglio 2011 (dep. 13 luglio 2011), giud. Altieri

Pubblichiamo di seguito le massime di un'interessante sentenza del GUP di Cagliari in tema di responsabilità da reato degli enti, già pubblicata in questa Rivista con un'annotazione di Diego Loy. Un'altra annotazione della sentenza, di Gianluca Gentile, può leggersi in Corr. merito 2012, n. 2, p. 169 s.

 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - interesse e vantaggio dell'ente - valenza alternativa - nozione

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, d.lgs. 231/2001, quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi: l'interesse esprime la direzione finalistica della condotta ed è apprezzabile in prospettiva soggettiva ex ante; mentre il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa. Inoltre, l'elemento costitutivo dell'interesse, in quanto espressione della direzione finalistica dell'agire, deve essere riferito alla sola condotta. Per contro, l'elemento costitutivo del vantaggio presuppone la verificazione dell'evento del reato.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 231 del 2001, art. 5

 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - reato presupposto ex art. 25-septies d.lgs. 231 del 2001 - applicabilità del solo criterio dell'interesse dell'ente e relativa accezione

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, allorché il reato presupposto sia uno di quelli elencati nell'art. 25-septies, d.lgs. 231/2001 ("Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"), l'unico criterio ascrittivo applicabile nei confronti dell'ente è quello dell'interesse, elemento da porsi in relazione solamente alla condotta che ha prodotto l'evento del reato e non anche all'evento stesso. In tale accezione, l'interesse dell'ente è integrato da una tensione finalistica verso un risparmio d'impresa, indipendentemente dal fatto che tale obiettivo sia concretamente raggiunto.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 5 e 25 septies

 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - reato presupposto ex art. 25-septies d.lgs. 231 del 2001 - reato commesso nell'interesse dell'ente - necessaria direzione finalistica della condotta

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, allorché il reato presupposto sia uno di quelli elencati nell'art. 25-septies, d.lgs. 231/2001, l'interesse dell'ente, sebbene costituente il fine della sola condotta colposa e non anche dell'evento del reato, non può essere connesso ad una qualsiasi condotta dell'agente, ma deve determinare in modo specifico la direzione finalistica della condotta colposa che ha concretamente cagionato l'evento.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 5 e 25 septies

 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - reato presupposto ex art. 25-septies d.lgs. 231 del 2001 - reato commesso nell'interesse dell'ente - necessaria direzione finalistica della condotta

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, allorché il reato presupposto sia uno di quelli elencati nell'art. 25-septies, d.lgs. 231/2001, assumono rilievo solamente azioni od omissioni che siano, anzitutto, coscienti e volontarie (con esclusione conseguente di tutti i profili di imperizia), nonché finalisticamente orientate al risparmio dei costi aziendali (con ulteriore esclusione della semplice sottovalutazione dei rischi o della mera individuazione di misure preventive non adeguate).

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 5 e 25 septies

 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE - reato presupposto ex art. 25-septies d.lgs. 231 del 2001 - questione di legittimità costituzionale per violazione del canone di tassatività - non manifesta infondatezza - irrilevanza nel caso di specie - inammissibilità

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, se da un lato l'introduzione, all'interno del catalogo dei reati presupposto, delle ipotesi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" è sistematicamente compatibile con l'elemento costitutivo finalistico dell'interesse di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs., dall'altro lato essa produce importanti antinomie in punto di disciplina, peraltro non legittimamente componibili per via interpretativa. Da ciò discende che non è manifestamente infondata (seppure irrilevante nel caso di specie), la questione di legittimità costituzionale, per difetto di tassatività, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, coinvolte nel sopraccitato, non componibile rapporto antinomico (In parte motiva, la sentenza individuava nell'art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001, una disposizione soggetta ad antinomia solo apparente con l'art. 25-septies; per contro, essa indicava nell'art. 6, comma 1, lett. c) e nell'art. 12, comma 1, lett. a), altrettante disposizioni irriducibilmente incompatibili con l'art. 25-septies, e quindi foriere, alternativamente, di interpretazioni abroganti in malam partem, ovvero di letture distanti dal tenore letterale della norma giuridica, con le perplessità conseguenti in punto di legittimità costituzionale. La corrispondente questione era però giudicata irrilevante in relazione al caso deciso, poiché la responsabilità amministrativa dell'ente veniva negata sulla scorta di considerazioni che non postulano l'applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. c) per l'effetto, venivano altresì superate le questioni di carattere strettamente sanzionatorio disciplinate nell'art. 12, comma 1, lett. a)).

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 5, 6 co. 1 lett. c), 12 co. 1 lett. a), 25 septies.