ISSN 2039-1676


03 novembre 2010

Trib. Milano, 3.11.2010 (dep. 3.1.2011), G.u.p. D'Arcangelo (questione di legittimità costituzionale in materia di responsabilità da reato degli enti)

Dichiarata irrilevante e manifestamente infondata una questione di illegittimità  costituzionale dell'art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001 sollevata per difetto di determinatezza

RESPONSABILITà DEGLI ENTI – ADOZIONE ED EFFICACE ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE – Colpa di organizzazione - Valutazione di idoneità del modello – Difetto di determinatezza - Questione di legittimità costituzionale – Irrilevanza e manifesta infondatezza.

 

E’ irrilevante e manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 D.Lgs. 231/01, sollevata per difetto di determinatezza e, pertanto, per contrasto con gli artt. 24, co. 1, 25, co. 2, e 27, co. 1 e 2 Cost.

 

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 231/2001, art. 6
  Cost. art. 24, co. 1
  Cost. art. 25, co. 2
  Cost. art. 27, co. 1 e 2

 

 

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NOTA REDAZIONALE: La difesa dell’imputato aveva sostenuto che l’art. 6 d.lgs. n. 231/2001 si limiterebbe a postulare l’adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, senza tuttavia offrire indicazione alcuna in ordine al contenuto o al grado di specificità che siffatti modelli devono soddisfare.

 

Parimenti eccepiva che il giudice, tradizionalmente estraneo per formazione e per esperienza alla organizzazione di impresa ed alla governance aziendale, sarebbe privo di sicuri elementi di valutazione per riconoscere l'adeguatezza del modello dopo la realizzazione del reato e, pertanto, sarebbe inevitabilmente influenzato dalla distorsione cognitiva del "post hoc, ergo propter hoc".

 

Nel respingere tale eccezione di illegittimità il Tribunale milanese ha affermato che l’adozione di un idoneo modello organizzativo e la sua efficace attuazione (qualora il delitto presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale) costituiscono non già elementi costitutivi della regola di responsabilità da reato degli enti, ma assumono esclusivamente valenza esimente di un illecito già completo in tutti i suoi elementi costitutivi. 

 

Il contenuto del dovere di auto-organizzazione dell'ente (e dell'onere di adottare modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01) è d’altra parte precisato da un ampio compendio di fonti normative primarie e sub primarie, da codici di autodisciplina e da guidelines emesse dalle associazioni di categoria che indicano il contenuto delle misure di prevenzione.

 

La colpa di organizzazione rilevante ai sensi del diritto punitivo degli enti è, dunque, colpa specifica (nei limiti in cui la assimilazione tra colpa della persona fisica e colpa di organizzazione sia predicabile) ovvero colpa dovuta alla violazione di discipline positive.

 

In tale contesto normativo si rivela, pertanto, fallace l'asserto secondo il quale il contenuto dei modelli organizzativi sarebbe indeterminato, in quanto il legislatore agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 delinea un contenuto tipico degli stessi e ciascun ente può mutuare le prescrizioni organizzative di dettaglio dall'insieme della disciplina primaria e sub-primaria di settore, dagli atti di autoregolamentazione vigenti e dalle linee guida emanate dalle associazioni di settore.

 

Il Tribunale ha precisato inoltre che il giudice chiamato a delibare la idoneità di un modello organizzativo deve far riferimento alla disciplina di un determinato settore con riferimento al tempo della condotta criminosa in contestazione e verificare quali cautele organizzative siano state adottate dall'ente per scongiurare un dato fatto criminoso e come le stesse in concreto siano state attuate con riferimento al miglior sapere tecnico disponibile all'epoca.

 

Il modello cautelare idoneo è infatti (come si desume, sul piano metodologico, anche dal contenuto precettivo dell'art. 30 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81) quello forgiato dalle migliori conoscenze, consolidate e condivise nel momento storico in cui è commesso l'illecito, in ordine ai metodi di neutralizzazione o di minimizzazione del rischio tipico. (A cura di Marco Scoletta).