ISSN 2039-1676


26 aprile 2017 |

Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e del manutentore di un videogioco per la morte di una bambina rimasta folgorata

Nota a Cass., sez. IV, sent. 15 novembre 2016 (dep. 15 dicembre 2016), n. 53326, Pres. Blaiotta, Rel. Pezzella

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2017

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1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell’esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell’azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano nascondere una ricostruzione imprecisa delle posizioni di garanzia, con il rischio di affermare una responsabilità senza che sia chiaro – o, almeno, non chiaramente espresso – il suo fondamento in termini di tipicità e di colpevolezza. La sentenza in commento è un esempio di questo fenomeno.

 

2. Davvero drammatici e tristi i fatti che hanno dato origine alla vicenda oggetto della sentenza che può leggersi in allegato: una bambina di quattro anni, mentre gioca con un videogioco nei locali di uno stabilimento balneare, rimane folgorata, morendo sul colpo. Le indagini accertano che il cavo di messa a terra interno al macchinario è stato reciso durante un precedente intervento di manutenzione “per superare un difetto di funzionamento[1]; inoltre, l’interruttore differenziale salvavita dell’impianto elettrico non ha rilevato l’anomala tensione né interrotto il contatto, perché non era sufficientemente sensibile. Un parente della piccola, nel tentativo di soccorrerla, è anch’egli percorso da una forte scarica, riportando una riduzione della sensibilità agli arti.

Per tali fatti vengono chiamati a rispondere di omicidio colposo e lesioni colpose sia F., titolare dello stabilimento balneare in cui si trovava il videogioco, sia G., proprietario del macchinario, titolare della ditta M.G. che l’aveva consegnato all’esercente, e gestore di fatto della ditta R.G., cui era delegata la manutenzione. Dopo la condanna in primo grado, confermata dalla Corte d’Appello, i due imputati ricorrono per cassazione con motivi incentrati principalmente sul concorso di cause e sull’inesistenza di posizioni di garanzia, nonché sull’inapplicabilità nei loro confronti dell’aggravante per la violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. I giudici di legittimità dichiarano infondate tutte le censure.

 

3. La Corte affronta innanzitutto il problema della causalità, rigettando il motivo di ricorso incentrato sul concorso di cause. Il fornitore del videogioco (G.) obietta che la presenza di un interruttore differenziale adeguato avrebbe scongiurato la morte, causando solo danni reversibili alla piccola; pertanto “nel caso di specie non doveva applicarsi il principio di equivalenza delle cause[2]. La Cassazione afferma invece che la recisione del cavo di messa a terra e l’inadeguatezza del differenziale sono cause concorrenti: hanno infatti contribuito entrambe a determinare l’evento concreto, ma nessuna esclude l’altra. Il ricorrente ha ragione nel sostenere che un salvavita più sensibile avrebbe impedito l’evento, ma ciò non implica che la presenza di un differenziale inadeguato abbia da sola causato la folgorazione, escludendo quindi la rilevanza dell’altra causa (la recisione del cavo di messa a terra): “non può dunque essere considerata causa sopravvenuta (o, il che dal punto di vista eziologico, è lo stesso: causa preesistente) quella che abbia cagionato il suo evento in sinergia con la condotta dell’imputato. Infatti, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe realizzato[3]. Il principio di equivalenza è solitamente riferito alle ipotesi commissive, ma può essere applicato anche alle omissioni, proprio perché riguarda l’accertamento di ciò che è accaduto in concreto (la causalità reale), passaggio obbligato prima di compiere l’operazione di “aggiunta mentale” della condotta omessa per verificarne l’efficacia. Pertanto, sembra del tutto giustificata la condanna dei due correi alla medesima pena, almeno per quanto riguarda la “quantità di contributo causale in un concorso di persone[4], che è uno degli elementi, ascrivibili alle “modalità dell’azione” in base a cui il giudice deve commisurare la pena ex art. 133 c.p. (salva, naturalmente, la considerazione di altri criteri, tra cui la valutazione sulla diversa colpevolezza degli imputati).

 

4. Veniamo però al tema centrale della sentenza: l’individuazione delle posizioni di garanzia. Entrambi i ricorrenti lamentano di essere stati chiamati a rispondere, per così dire, in via indiretta, per non aver controllato l’operato altrui, e segnalano che la sentenza di appello avrebbe erroneamente attribuito loro obblighi di impedimento degli eventi lesivi verificatisi. Si tratta di una questione dirimente, visto il carattere normativo[5] dei reati omissivi impropri, in cui il non facere assume rilevanza penale solo quando l’azione e l’impedimento di un evento sono imposti dalla legge o da un contratto[6]. La risposta della Cassazione non brilla per chiarezza, lasciando al lettore l’onere di ricostruire il fondamento della responsabilità omissiva.

Per quanto riguarda F., titolare dello stabilimento balneare in cui si trovava il videogioco, i giudici di legittimità accennano brevemente al mancato controllo del macchinario, presupponendo un obbligo di verifica delle apparecchiature che vengono messe a disposizione dei clienti. Sottolineano poi che mancano i certificati necessari ad attestare la conformità dell’impianto elettrico alla normativa vigente. Poiché la Corte non cita le norme a fondamento della posizione di garanzia che graverebbe sulla ricorrente, non è chiaro se le venga mosso il rimprovero di non aver controllato il videogioco, di non aver adeguato l’impianto elettrico dello stabilimento o entrambi. Neppure vengono riportate le conclusioni delle sentenze di merito su questo punto, e resta il dubbio che non siano più eloquenti.

Vediamo quali possono essere le norme rilevanti. Circa l’impianto elettrico, l’art. 7, comma 2 l. 5 marzo 1990, n. 46 (citato dalla ricorrente) richiedeva genericamente la dotazione di un interruttore differenziale “ad alta sensibilità”; l’art. 5, comma 6 del regolamento di attuazione (d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447) precisava che era necessario “il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell’ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi”. Dopo l’abrogazione di questi testi normativi[7], la materia è oggi regolata dal d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, che contiene qualche indicazione in più, laddove afferma (art. 8) che “il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate”. Dal testo della sentenza non è tuttavia chiaro quando i fatti sono avvenuti, e conseguentemente quale sia la normativa applicabile.

I giudici potrebbero aver fondato la posizione di garanzia sulla citata normativa tecnica, in conformità ad alcuni precedenti giurisprudenziali che sembrano legare la responsabilità all’aver costruito[8] o certificato[9] l’impianto. Peraltro, anche laddove il gestore non abbia contravvenuto a specifici obblighi dettati dai regolamenti tecnici, la giurisprudenza afferma un profilo di colpa generica: il generale dovere di prudenza impone infatti al gestore l’adozione delle cautele necessarie a fronteggiare il pericolo che si presenta nei singoli casi concreti[10].

In alternativa, la Cassazione potrebbe aver fatto riferimento a norme civilistiche, sulla scorta di una giurisprudenza che descrive il rapporto tra il proprietario di un immobile o il gestore di una struttura e le fonti di pericolo in essa presenti (non solo per l’impianto elettrico difettoso). Alcune pronunce richiamano l’art. 2051 c.c. (“ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), precisando che non si tratta di un rinvio alla distribuzione degli oneri probatori operante solo in ambito civile, ma solo “alla particolare pregnanza dei doveri cautelari incombenti sul custode, in ragione della sua vicinitas alla cosa custodita e delle informazioni di cui lo stesso ragionevolmente dispone sulle circostanze concrete in cui ne avviene l’uso[11]; il rapporto di pertinenza con la cosa pericolosa, infatti, impone una valutazione particolarmente accurata dell’osservanza delle regole di comune prudenza da parte del custode[12], tanto più se lo spazio viene aperto al pubblico[13].

Inoltre, nel caso di attività sportive e ricreative, diversi precedenti hanno attribuito al titolare della società cui è affidata la gestione di impianti ed attrezzature l’obbligo di proteggere l’incolumità degli utenti, anche se partecipano a titolo gratuito. La fonte è stata individuata ancora nell’art. 2051 c.c.[14] o nell’art. 2050 c.c. (responsabilità per l’esercizio di attività pericolose) per i rischi fisiologicamente connessi all’esercizio dell’attività sportiva[15]. In altri casi, sono state citate entrambe le norme, insieme al principio del neminem laedere[16]. Ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 2050 al nostro caso, è utile ricordare che sono considerate attività pericolose non sono soltanto quelle esplicitamente definite tali dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per loro natura o per le modalità con cui vengono esercitate, comportano l’alta probabilità che si verifichi un danno[17].

Basandoci sulla citata giurisprudenza, al netto di una possibile culpa in eligendo dell’impresa a cui era stata affidata la realizzazione dell’impianto, sembra dunque possibile affermare la responsabilità della ricorrente F. per non aver controllato che il differenziale fosse sufficientemente sensibile a rilevare l’eventuale malfunzionamento del videogioco. Anche in questo caso, tuttavia, resta un dubbio: quali competenze specifiche possono essere richieste a chi gestisce uno stabilimento balneare per valutare l’adeguatezza di un impianto elettrico?

 

5. Assai più problematico sembra invece affermare la colpevolezza di F. per i difetti nella manutenzione dell’apparecchio, di cui la ricorrente è soltanto utilizzatrice, non proprietaria né addetta alla manutenzione. Anche ipotizzando una posizione di garanzia a suo carico per proteggere i clienti (che potrebbe essere ricondotta al c.d. codice del consumo[18], ad altra normativa di settore, o ai principi civilistici già menzionati), questa dovrebbe trovare un limite nel legittimo affidamento che la titolare riponeva nella corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione da parte del coimputato G. Se infatti il cavo di messa a terra che era stato reciso si trovava all’interno dell’apparecchio, la F. non aveva alcuna possibilità di accorgersi di un potenziale rischio: non si può certo pretendere che il gestore di uno stabilimento balneare ogni giorno apra gli involucri dei diversi videogiochi e controlli l’integrità dei cavi. Eppure – non lo nascondiamo – una simile opinione rischia di essere minoritaria: diverse sentenze tendono a ritenere sussistente la posizione di garanzia del titolare di una struttura sportiva o ricreativa indipendentemente dalla mancata contezza di un difetto[19], oppure estendono gli obblighi di protezione anche a soggetti che in via di fatto assumono la gestione del rischio in concreto[20], o, ancora, ritengono incompatibili l’affidamento con l’esistenza di una posizione di garanzia[21]. Riteniamo, tuttavia, che sia necessario tracciare un confine, per non scivolare lungo la china pericolosa di una responsabilità oggettiva mascherata. A questo proposito, va segnalato che alcune pronunce riconoscono che gli obblighi in materia di sicurezza che gravano sul proprietario non si trasmettono ad un soggetto terzo in ragione del semplice possesso della cosa, o del suo essere utilizzatore[22].

 

6. Per quanto riguarda la posizione del G., la Cassazione si mostra sicura della sua responsabilità, ed utilizza un’espressione ellittica: poiché i giudizi di merito hanno accertato che il cavo è stato reciso in sede di manutenzione del videogioco “o è stato direttamente lui a compiere tale operazione o comunque non se n’è accorto, così come non si è accorto del differenziale, il cosiddetto “salvavita” tarato malamente[23]. Nel capo d’imputazione si rimprovera al G. una condotta omissiva, ma il testo della pronuncia sembra confondere i piani dell’azione e dell’omissione. Successivamente, tuttavia, l’impianto argomentativo della sentenza si incentra sulla condotta omissiva. Viene infatti spiegata la posizione di garanzia fondata sulla triplice qualifica di proprietario[24], installatore[25] e manutentore[26] del videogioco, che avrebbe dovuto consegnare un macchinario in regola ed assicurarsi che rimanesse tale. In questo caso, i dubbi non riguardano l’esistenza degli obblighi, ma la situazione fattuale che ne costituisce l’occasione. Infatti, la motivazione della decisione è corretta se, e solo se, è accertato che il cavo è stato reciso durante un intervento di manutenzione effettuato dal G. o da un suo addetto, circostanza che la Corte di legittimità enuncia ma non spiega. Differentemente, se fossero stati altri a recidere il cavo, non è chiaro cosa avrebbe dovuto fare l’imputato: recarsi ogni mattina, ogni ora, ogni momento a verificare il corretto funzionamento dell’impianto di messa a terra?

 

7. Vi è però un altro aspetto nella determinazione degli obblighi cui sono tenuti gli imputati che ha pesanti conseguenze in tema di tipicità e di commisurazione della pena: la Cassazione, infatti, conferma la decisione delle corti di merito di applicare ad entrambi i ricorrenti l’aggravante di cui all’art. 589, comma 2 c.p. (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). Parte della giurisprudenza ha ritenuto che l’aggravante possa ricorrere “anche quando la vittima è persona estranea all’impresa, in quanto l’imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell’area della loro operatività[27]; tale conclusione si applica pertanto al lavoratore che non svolge le mansioni a cui è solitamente destinato[28], ai dipendenti di imprese a cui sono appaltate alcune mansioni[29], ai lavoratori occasionali[30]. Unico limite, pertanto, è che la presenza del danneggiato nel luogo e nel momento dell’infortunio “non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante[31], mentre non basterebbe una semplice condotta imprudente del danneggiato ad escludere la responsabilità del datore[32].

Vi è poi un indirizzo interpretativo ancora più estremo, secondo cui le normative dettate in tema di sicurezza sul lavoro non hanno come beneficiari esclusivamente i lavoratori o i soggetti loro equiparati, ma al contrario definiscono da un punto di vista oggettivo per quali attività devono essere rispettate determinate regole, indipendentemente dai soggetti protetti. Pertanto, sarà sufficiente il nesso causale tra la violazione di tali norme e l’evento lesivo per ricadere in questo ambito[33] e, conseguentemente, “una volta che con le proprie condotte omissive si è determinata l'insorgenza di una fonte di pericolo, la posizione di garanzia si mantiene non solo per i danni che possono essere provocati ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali[34]. La Cassazione ha avuto occasione di precisare che è sufficiente che l’evento lesivo sia riconducibile alla mancata osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni da parte del datore di lavoro o di chiunque cooperi all’esito infausto: infatti, l’art. 590 c.p. “fa generico riferimento a fatti ‘commessi con violazione delle norme … per la prevenzione degli infortuni sul lavoro’, senza limitarne l’applicazione ai soggetti che rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti. Tale norma non è per nulla collegata alla qualità del soggetto che riporta le lesioni, bensì all’esposizione a rischio di quanti, dipendenti o no, si trovino legittimamente a frequentare un luogo ove si svolge attività lavorativa[35]. Questo principio è stato applicato anche nel caso delle lesioni subite dai clienti di impianti sportivi e ricreativi[36], salvo che siano presenti sul posto abusivamente[37]. In altre parole, l’aggravante si applica anche se a farsi male è un cliente, purché si trovi in un luogo di lavoro, e la violazione sia riconducibile alla normativa antinfortunistica. Secondo la giurisprudenza, luogo di lavoro è ogni spazio che ospiti una postazione di lavoro o sia accessibile al lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni; non però il luogo dove egli, come un terzo, si trovi per caso a transitare, senza collegamento alcuno con lo svolgimento dei propri compiti[38]. Nel nostro caso, poiché sia chi puliva sia chi manuteneva il videogioco operava nello stesso spazio dove la bambina è rimasta folgorata, lo stabilimento balneare può essere considerato luogo di lavoro.

A nostro parere, l’orientamento fortemente maggioritario della Cassazione (sono pochissime le sentenze in senso contrario[39]) rischia di sottovalutare uno dei c.d. nessi tra la colpa e l’evento: l’evento che si voleva evitare deve rientrare nell’ambito di rischio che il precetto voleva contenere o neutralizzare. Ovviamente, questo non significa che possa essere tollerato da parte degli utilizzatori di un videogioco il rischio di restare fulminati, ma soltanto che non è corretto applicare l’aggravante contestata. Ancora una volta, quello che interessa sottolineare è un certo disordine nell’individuazione delle posizioni di garanzia e dei rischi che le stesse mirano ad evitare.

Inoltre, va da sé che nel caso si ritenga corretta l’applicazione dell’aggravante, ciò significa che gli imputati hanno disatteso i loro doveri cautelari in quanto datori di lavoro: il G. nei confronti dei suoi assistenti manutentori e la F. nei confronti delle persone incaricate della pulizia dell’apparecchio. In altre parole, applicando la normativa sulla sicurezza in ambito lavorativo, non mancano certo le norme che contengono prescrizioni specifiche, oltre al generale principio secondo cui il datore, ex art. 2087 c.c., deve tutelare “l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro[40]. Peraltro, per quanto concerne la responsabilità di F., va precisato che la giurisprudenza obbliga il datore a garantire la sicurezza dei macchinari a prescindere dall’eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità del fabbricante o del fornitore: anche in questo caso, sembra irrilevante il principio di affidamento[41].

 

8. A parere di chi scrive, la formulazione del capo d’imputazione conferma queste incertezza. Sono infatti menzionate sia la clausola di equivalenza nei reati omissivi impropri (art. 40, comma 2 c.p.), sia la cooperazione colposa (art. 113 c.p.). Quest’ultima, al pari di altri istituti concorsuali, svolge due funzioni differenti: quella incriminatrice, che conferisce rilevanza anche ai comportamenti atipici di coloro che partecipano soltanto alla commissione del reato, e quella di disciplina, tesa a misurare la pena dei singoli concorrenti, applicando le circostanze proprie della disciplina concorsuale (artt. 111, 112, comma 1, n. 3 e n. 4, 114 c.p.)[42], oltre alle regole sulla comunicabilità della altre circostanze e delle diverse cause di esclusione della pena di cui agli artt. 118 e 119 c.p.[43]; discussa è invece l’applicabilità dell’art. 117 c.p. in materia di mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti[44]. Nel caso dei reati omissivi impropri, la cooperazione colposa può svolgere una funzione di estensione dell’incriminazione verso chi non riveste alcuna posizione di garanzia, eppure coopera con la condotta del garante (per esempio, convincendolo a sottovalutare un segnale di pericolo, o impedendogli materialmente di intervenire)[45]. Tuttavia, se ogni soggetto è destinatario di determinati obblighi e di una posizione di garanzia, la sua partecipazione è già tipica ai sensi della clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2 c.p., e dunque l’art. 113 può avere esclusivamente una funzione di disciplina, almeno nel caso dei reati causalmente orientati, dove il comportamento omissivo non viene ulteriormente descritto dalla fattispecie[46].

Nel caso di specie, la motivazione fa riferimento ad obblighi che gravano su ciascun soggetto separatamente: la Corte ricorda infatti “come siano state la negligenza, l’interesse e l’imprudenza di entrambi gli odierni ricorrenti a contribuire parimenti – e da qui la coerente decisione di riservare loro il medesimo trattamento sanzionatorio – al verificarsi dell’evento mortale, in quanto, ognuno per il suo ambito, non ha ottemperato all’obbligo di impedire che le macchine e i loro impianti elettrici costituissero una fonte di pericolo per gli utenti[47]. Non solo: in questa pronuncia il 113 non sembra svolgere neppure alcuna funzione di disciplina, ed inoltre la Corte parla esplicitamente di “cause colpose indipendenti[48], concetto ritenuto da gran parte della dottrina incompatibile con la cooperazione colposa (il discrimen tra i due sarebbe infatti l’elemento della consapevolezza soggettiva dell’interazione con un altro soggetto, che è stato variamente interpretato)[49]. Se fossero più chiare le singole posizioni di garanzia, risulterebbe evidente l’inutilità di nominare la cooperazione colposa… o si tratta di una citazione utile a colmare un’eventuale deficit di tipicità?

 

9. In conclusione, ci sembra evidente una certa confusione nella struttura logico-giuridica della pronuncia. Si tratta dell’ennesimo esempio – allo stesso tempo – della difficoltà e della necessità di individuare correttamente le problematiche legate alle posizioni di garanzia per bilanciare in modo corretto la distribuzione delle responsabilità laddove più di un soggetto sia chiamato a rispondere di un medesimo rischio, e per costruire su questa base l’analisi dei singoli profili di colpevolezza.

 

 

[1] Sentenza in commento, p. 8, dove sono richiamate le conclusioni dei consulenti tecnici intervenuti nei giudizi di merito.

[2] Sentenza in commento, p. 7.

[3] Cass. pen., sez. V, sent. 13 febbraio 2002, dep. 6 aprile 2002, n. 13114, in Dejure. Non possono essere considerate autonome le cause che hanno causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato e, quindi, non sono assolutamente svincolate da quest’ultima (Cass. pen., sez. IV, sent. 7 luglio 2005, dep. 6 ottobre 2005, n. 36338, in Dejure).

[4] L. Goisis, Sub art. 133, in Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini, G.L. Gatta, IV ed., Milano, Ipsoa, 2015, vol. I, p. 1988. Peraltro, la giurisprudenza ritiene che il giudice sia obbligato a quantificare percentualmente l’apporto dei diversi fattori causali solo quando è chiamato ad una statuizione civilistica e vi sia il concorso del fatto colposo del danneggiato (Cass. pen., sez. IV, sent. 17 marzo 2005, n. 20580, in Leggi d’Italia; Cass. pen., sez. IV, sent. 6 maggio 2009, n. 26663, in Dejure).

[5] Cfr. sul punto F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, Cedam, 2015, pp. 129-130; 135.

[6] Per l’individuazione del dovere giuridico di agire come elemento della tipicità, cfr. G. FIandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Bologna, Zanichelli, p. 625. Secondo questa ricostruzione, tale indagine deve addirittura precedere quella sulla causalità (Ivi, pp. 631, 632), ma non conosciamo l’iter seguito dalle pronunce di merito ed è vero che in sede di legittimità i giudici sono più liberi di scegliere in che ordine rispondere alle doglianze.

[7] La disposizione della l. 46/1990, prima trasfusa nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stata successivamente abrogata, dall’art. 3 d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, conv., con modif., in l. 26 febbraio 2007, n. 17. Con la medesima disposizione è stato abrogato anche il d.P.R. 447/1991.

[8] Cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 6 ottobre 2016, dep. 31 ottobre 2016, n. 45782, in Dejure (il fatto che il proprietario dell’immobile non abbia personalmente realizzato l’impianto non esclude la sua responsabilità, avendo egli fatto realizzare ad altri un impianto completamente abusivo). Molte sono poi le pronunce che affermano la responsabilità civilistica ex art. 2051 c.c. del proprietario in caso di difetto dell’impianto elettrico, ad es: Cass. civ., sez. III, sent. 26 gennaio 2015, dep. 16 aprile 2015, n. 7699, in Dejure.

[9] Cass. pen., sez. IV, sent. 8 ottobre 2013, dep. 19 febbraio 2014, n. 7949, in Dejure, in cui è stato ritenuto responsabile colui che presenti una richiesta di licenza, attestando, anche mediante la relazione tecnica allegata, la conformità alle regole di sicurezza degli impianti.

[10] Cass. pen., sez. IV, sent. 17 dicembre 1999, dep. 1° febbraio 2000, n. 1170, in Dejure (i gestori di un kartodromo erano stati condannati per aver fornito ad una cliente un casco senza visiera, rientrando nei limiti regolamentari, che tuttavia non aveva impedito che il pietrisco sparso sulla pista la colpisse negli occhi facendola sbandare e portandola ad incidentarsi).

[11] Cass. pen., sez. IV, sent. 31 gennaio 2008, dep. 3 aprile 2008, n. 13943, in Leggi d’Italia.

[12] Nello stesso senso, cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 30 settembre 2008, dep. 28 ottobre 2008, n. 40243, in Leggi d’Italia. Cfr. inoltre, proprio per un caso simile a quello in commento, in cui la vittima era rimasta fulminata dai cavi elettrici scoperti posti su un muro dell’edificio, Cass. pen., sent. 31 ottobre 1998, in Riv. pen., 1989, p. 864. Casi analoghi sono poi quelli concernenti la responsabilità per l’annegamento di una vittima in una vasca di irrigazione priva di qualsiasi protezione posta in un fondo a cui chiunque aveva accesso (Cass. pen., sent. 9 ottobre 1985, in Cass. pen., 1987, p. 913), per la caduta all’interno di un pozzo che non era stato recintato (Cass. pen., sent. 23 marzo 1982, in Riv. pen., 1983, p. 532), per il decesso di un bambino travolto da una tubatura collocata senza protezioni su un terreno scosceso (Cass. pen., sent. 15 dicembre 1988, in Riv. pen., 1988, p. 1184).

[13] Cass. pen., sent. 22 ottobre 2002, in Riv. pen., 2003, p. 312. Si trattava del responsabile di un’area agricola all’interno della quale era stata ricavato un campo di calcio; il danno era stato provocato da una gru, non funzionante ma non smontata correttamente; alcuni componenti meccanici erano rimasti senza protezioni, ed erano stati giudicati di per sé pericolosi.

[14] Cass. pen., sez. IV, sent. 24 gennaio 2006, dep. 18 maggio 2006, n. 16998, in Dejure.; Cass. pen., Sez. IV, 27 maggio 2003, n. 34620, in Riv. pen., 2003, p. 959 (vengono condannati per omicidio colposo i gestori di una pista di go-kart per aver consentito l’uso della stessa ad un minorenne, poi volato fuori pista e schiantatosi contro un ostacolo fisso).

[15] Cass. pen., sez. IV, sent. 22 ottobre 2004, dep. 2 febbraio 2005, n. 3446, in Dejure (il titolare di una società che organizza rafting viene condannato per aver autorizzato un gruppo ad iniziare l’attività nonostante la loro inesperienza e la fortissima corrente).

[16] Cass. pen., sez. IV, sent. 21 aprile 2015, dep. 26 maggio 2015, n. 22037, in Dejure (responsabilità per il titolare di una squadra di calcio delle lesioni patite da un giocatore che al termine di un’azione di gioco si era scontrato contro le barriere poste ad una distanza non regolamentare dal bordo del campo); Cass. pen., sez. IV, sent. 20 settembre 2011, dep. 16 maggio 2012, n. 18798, in Dejure (ancora relativa al gioco del calcio); Cass. pen., sez. IV sent. 10 novembre 2005, dep. 31 marzo 2005, n. 11361, in Dejure (l’amministratore delegato di un autodromo viene condannato per non aver protetto adeguatamente un muro contro cui si è schiantato un cliente).

[17] Per questa definizione riassuntiva, cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 11 luglio 2007, n. 39619, in Dejure, che distingue tra attività sciistica in sé ed attività di gestione delle piste da sci, e cita ulteriori precedenti in materia.

[18] Si tratta del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che ha sostituito numerosi altri testi che regolavano questa materia (elencati all’art. 146 dello stesso). Ne ricordiamo, in particolare, gli articoli 2, in cui si afferma che la salute e la sicurezza dei prodotti sono diritti fondamentali dei consumatori, e 104, comma 6, secondo cui “il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri”.

[19] Cass. pen., sent. 1° luglio 2008, dep. 3 dicembre 2008, n. 45006, in Dejure (il legale rappresentante della società che gestisce un complesso turistico viene condannato perché in una delle piscine all’interno di questo era affogato un ragazzo, a causa della mancata manutenzione che aveva lasciato non protetti dei filtri pericolosi, e per la mancata predisposizione di un servizio di vigilanza continuativo).

[20] Cass. pen., sez. IV, sent. 11 ottobre 2016, dep. 17 novembre 2015, n. 48793, in Dejure; Cass. pen., sez. IV, sent. 8 ottobre 2013, dep. 19 febbraio 2014, n. 7949, in Leggi d’Italia.

[21] Cfr., a titolo di esempio, Cass. pen., sez. IV, sent. 22 ottobre 2008, dep. 10 dicembre 2008, n. 45698, in Dejure. Sul principio di affidamento, cfr. per tutti, M. Mantovani, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, Giuffrè, 1997.

[22] Cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 24 maggio 2012, dep. 14 agosto 2012, n. 32742, in Dejure: la Corte di legittimità esclude che gli obblighi di manutenzione e verifica dell’impianto elettrico di una casa che gravano originariamente sul proprietario possano trasferirsi agli utilizzatori esclusivi in ragione del loro rapporto con la cosa. Sembra confermare tale orientamento Cass. pen., sez. IV, sent. 25 gennaio 2016, dep. 3 marzo 2016, n. 8882, in Leggi d’Italia, in cui viene esclusa la responsabilità per la folgorazione di una bambina del proprietario che ha consegnato un immobile con l’impianto in regola all’utilizzatore, il quale aveva poi effettuato delle modifiche. Cfr. anche Cass. pen., sez. VI, sent. 4 maggio 2011, dep. 10 novembre 2011, n. 40897, in Leggi d’Italia, che esclude la responsabilità del chirurgo che installa una valvola cardiaca munita della necessaria certificazione il cui successivo malfunzionamento, dovuto ad un difetto non riscontrabile, determina la morte del paziente. Mutatis mutandis, per un caso di intossicazione alimentare, cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 16 gennaio 2007, dep. 23 febbraio 2007, n. 7692, in Leggi d’Italia.

[23] Sentenza in commento, p. 8.

[24] Riteniamo che i principi di diritto espressi nelle sentenze già citate con riferimento agli artt. 2050 e 2051 c.c. possano trovare applicazione anche in questo caso.

[25] Sul punto, cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 7 giugno 2011, dep. 13 dicembre 2011, n. 46024, in Dejure; Cass. pen., sez. IV, sent. 13 giugno 2007, dep. 6 settembre 2007, n. 34115, in Leggi d’Italia (difetto di uno scaldabagno).

[26] Cass. pen., sez. IV, sent. 30 settembre 2008, dep. 28 ottobre 2008, n. 40243, in Leggi d’Italia; Cass. pen., sez. IV, sent. 28 aprile 2008, deo. 29 novembre 2005, n. 43078, in Leggi d’Italia.

[27] Cass. pen., sez. IV, sent. 7 febbraio 2008, dep. 11 marzo 2008, n. 10842, in Cass. Pen., 2009, fasc. 1, p. 201.

[28] Cass. pen., sez. IV, sent. 8 novembre 2005, n. 14175, in Dejure.

[29] Cass. pen., sez. IV, sent. 11 novembre 2014, dep. 9 febbraio 2015, n. 5857, in Leggi d’Italia.

[30] Cass. pen., sez. IV, sent. 7 novembre 2001, dep. 27 febbraio 2002, n. 7726, in Dejure.

[31] Cass. pen., sez. IV, sent. 17 aprile 2012, n. 23147, in Dejure; Cass. pen., sez. IV, sent. 18 gennaio 2007, dep. 15 febbraio 2007, n. 6348, in Dejure (viene condannato il responsabile per la sicurezza dell’ente che gestisce un bacino artificiale per la morte di due soggetti che, non dipendenti della società, erano autorizzati ad attingere acqua in base ad un contratto di fornitura).

[32] Cass. pen., sez. IV, sent. 12 maggio 2016, dep. 14 settembre 2017, n. 38200, in Dejure, che tratta il caso di un vicino di casa che, entrato col consenso del proprietario in un appartamento in ristrutturazione, aveva imprudentemente seguito un percorso diverso da quello che gli era stato indicato ed era caduto in una botola priva di protezioni.

[33] Cass. pen., sez. IV, sent. 17 giugno 2014, dep. 15 ottobre 2014, n. 43168, in Dejure; Cass. pen., sez. IV, sent. 10 novembre 2005, dep. 20 gennaio 2006, n. 2383, in Leggi d’Italia.

[34] Cass. pen., sez. IV, sent. 10 giugno 2010, dep. 4 novembre 2010, n. 38991, in Dejure.

[35] Cass. pen., sez. IV, sent. 10 novembre 2005, n. 11360, in Dejure.

[36] Cass. pen., sez. IV, sent. 27 novembre 2013, n. 2343, in Dejure (una cliente di un kartodromo indossava una sciarpa che si era impigliata negli ingranaggi del prototipo, provocandone il soffocamento; i gestori vengono condannati per l’omessa segnalazione dell’obbligo di indossare un abbigliamento adeguato).

[37] Cass. pen., sez. IV, sent. 10 novembre 2005, dep. 27 gennaio 2006, n. 3371, in Dejure.

[38] Cass. pen., sez. IV, sent. 9 settembre 2015, dep. 9 ottobre 2015, n. 40721, in Dejure; Cass. pen., sez. IV, sent. 27 novembre 2013, dep. 20 gennaio 2014, n. 2343, in Dejure; Cass. pen., sez. IV, sent. 19 maggio 2011, dep. 19 luglio 2011, n. 28780, in Leggi d’Italia. La giurisprudenza non ha avuto difficoltà a qualificare come luoghi di lavoro anche ambienti destinati ad attività ludiche e ricreative (Cass. pen., sez. IV, sent. 27 novembre 2013, n. 2343, cit., relativa al kartodromo; Cass. pen., sez. III, sent. 4 luglio 2012, dep. 31 agosto 2012, n. 33567, in Leggi d’Italia, relativa ad un locale di ristorazione).

[39] Cass. pen., sez. I, sent. 22 maggio 2013, dep. 13 giugno 2013, n. 26087, in Dejure.

[40] Secondo la giurisprudenza, anche ai fini dell’applicazione dell’aggravante, “non occorre la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore” (Cass. pen., sez. IV, sent. 14 aprile 2010, dep. 17 maggio 2010, n. 18628, in Dejure).

[41] Cass. pen., sez. IV, sent. 11 dicembre 2007, n. 6280, in Cass. Pen., 2008, fasc. 11, p. 4317, citata anche nella sentenza in commento; Cass. pen., sez. IV, 3 luglio 2022, n. 31467, ivi, 2003, p. 2028; Cass. pen., sez. fer., sent. 26 agosto 2008, dep. 5 dicembre 2008, n. 45335, in Dejure.

[42] Queste sarebbero le circostanze concorsuali applicabili, secondo l’opinione maggioritaria della dottrina (F. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, Milano, Giuffrè, 1984, p. 194; G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale, Milano, Giuffrè, 2015, p. 477; G. Grasso, Sub art. 113, in Commentario sistematico del codice penale, diretto da M. Romano, G. Grasso, IV ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 243; P. Severino di Benedetto, La cooperazione nel delitto colposo, Milano, Giuffrè, 1989, p. 149).

[43] P. Severino di Benedetto, op. ult. cit., p. 156; G. Grasso, op. ult. cit., p. 243.

[44] G. Grasso, op. loc. ult. cit.

[45] Cfr. sul punto F. Albeggiani, op. cit., p. 183; G. Grasso, op. ult. cit., p. 221. L. Risicato, La partecipazione mediante omissione a reato commissivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1267. Viene sottolineato che la stessa posizione di garanzia può essere intesa come una qualifica, non difformemente da quanto avviene nei reati propri. Altri autori hanno espresso sul punto la preoccupazione che questa estensione possa cadere in contraddizione con il carattere tendenzialmente eccezionale dei reati omissivi impropri (cfr. G. Insolera, Concorso di persone nel reato, in Dig. Disc. Pen., vol. II, 1988, p. 437).

[46] Cfr. S. Corbetta, Sub art. 113, in Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini, G. Gatta, Milano, Ipsoa, 2015, p. 1816; P. Severino di Benedetto, op. ult. cit., p. 199.

[47] Sentenza in commento, pag. 9.

[48] Ibidem.

[49] In questa sede non possiamo che rinviare al copioso dibattito: cfr. S. Corbetta, op. cit., pp. 1811 ss. e gli autori ivi citati; un interessante recente contributo di sintesi è quello di M. Zincani, La cooperazione nel delitto colposo. La portata incriminatrice dell’art. 113 c.p. nei reati a forma libera, in Cass. pen., 2014, fasc. 1, pp. 163 ss.