ISSN 2039-1676


12 luglio 2012

Ancora sulla responsabilità  ex art. 25 septies d.lgs. 231/2001: configurabilità  dei reati colposi-presupposto

GUP Tolmezzo, 23 gennaio 2012 (dep. 3 febbraio 2012), giud. Massarelli

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - interesse e vantaggio dell'ente - valenza alternativa - nozione

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, d.lgs. 231/2001, quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e sono riferiti a sfere diverse: il primo alla tensione soggettiva della condotta verso un risultato favorevole; il secondo al risultato oggettivamente conseguito.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 231 del 2001, art. 5

 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - reato presupposto ex art. 25-septies d.lgs. 231 del 2001 - applicabilità di entrambi i criteri dell'interesse e del vantaggio e rispettive accezioni

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, allorché il reato presupposto sia uno di quelli elencati nell'art. 25-septies, d.lgs. 231/2001, gli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, d.lgs. 231/2001, debbono essere riferiti alla sola condotta colposa che ha causato l'evento e non anche all'evento medesimo. In tale accezione, i predetti elementi costitutivi sono integrati, rispettivamente, da una tensione finalistica verso un risparmio d'impresa o un incremento di produttività, ovvero da un oggettivo e consapevole conseguimento delle predette situazioni vantaggiose, quali conseguenze della violazione colposa delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 231 del 2001, art. 5, 25-septies

 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - reato presupposto ex art. 25-septies d.lgs. 231 del 2001 - reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente - necessaria direzione finalistica della condotta

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, allorché il reato presupposto sia uno di quelli elencati nell'art. 25-septies, d.lgs. 231/2001, non assumono rilievo le violazioni che non siano frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare l'interesse dell'ente. Sono dunque irrilevanti i profili di colpa consistenti nella semplice imperizia, nella mera sottovalutazione dei rischi, nella non adeguata considerazione od esecuzione delle misure preventive da assumere, ovvero nella violazione, in via episodica ed in ambito locale e decentrato, di procedure operative vigenti o di sistemi di sicurezza esistenti nel contesto aziendale e, in prospettiva ex ante, idonei a prevenire l'evento.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 231 del 2001, art. 5, 25-septies

 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE - ADOZIONE E ATTUAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI - natura esimente - omessa adozione - insufficienza ex se a fondare la responsabilità amministrativa

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l'adozione, da parte dell'ente, di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato non costituisce il contenuto di un obbligo, in ipotesi sanzionato con la responsabilità amministrativa. Al contrario, l'adozione e la efficace attuazione del modello integrano una condotta esimente dalla responsabilità amministrativa per il caso in cui, nonostante il compimento di tale condotta da parte dell'ente, si verifichi il reato. Ne consegue che l'omessa adozione del modello non può di per sé essere addebitata all'ente per costituire la ragione unica della sua responsabilità.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 231 del 2001, art. 6

 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE - RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI APICALI - interesse o vantaggio dell'ente - onere della prova in capo all'accusa - difetto di prova - sentenza di non luogo a procedere

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, allorché il reato presupposto sia realizzato da uno dei soggetti apicali di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs.  231/2001, in capo alla pubblica accusa permane l'onere di individuare nel capo di incolpazione il concreto interesse sociale specificamente perseguito dall'agente mediante la violazione della disposizione cautelare presupposta. Ove tale allegazione faccia difetto, all'esito dell'udienza preliminare non può concedersi una progressione dibattimentale (nella fattispecie, il capo di incolpazione elevato nei confronti dell'ente allegava in modo generico il conseguimento dell'interesse o vantaggio da parte della società quale conseguenza del delitto di omicidio colposo contestato, tra gli altri, al direttore di stabilimento, "avendo la società omesso di adottare ed efficacemente attivare un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il reato sopra specificato [...] beneficiando di c.d. risparmio di spesa a ciò conseguente").

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 231 del 2001, art. 5, co. 1 lett. a)