ISSN 2039-1676


06 giugno 2012 |

Una peculiare applicazione in udienza preliminare della regola dell'onere della prova in tema di responsabilità  degli enti ex D.Lgs. 231/2001

GUP Trib. Milano, 6 ottobre 2011(verb. ud. prel.), Giud. Salemme

La vicenda processuale trae origine dal decesso del caposquadra di un cantiere che si assume avvenuto in violazione della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quello che rileva in questa sede, viene contestata a carico di tre Enti la violazione degli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25-septies, D.Lgs. 231/2001, in relazione al delitto di omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) che sarebbe stato commesso nell'interesse o vantaggio degli Enti e che sarebbe frutto dell'inosservanza degli obblighi di adozione di Modelli di organizzazione idonei a prevenire l'infortunio mortale occorso alla persona offesa.

L'imputazione formulata dalla Pubblica Accusa contro le tre Società ipotizza che gli autori del reato di omicidio colposo siano soggetti apicali ex art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001. Ragion per cui nei confronti degli Enti graverebbe il regime ascrittivo di responsabilità previsto dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001 che impone ai medesimi di dimostrare, con una evidente inversione dell'onere della prova, che: i) gli agenti hanno perpetrato il reato presupposto in elusione di un modello organizzativo adottato ed efficacemente attuato; ii) il modello di organizzazione è stato sottoposto all'attenzione di un Organismo di Vigilanza; iii) il predetto Organismo ha effettuato le verifiche più opportune in ordine all'osservanza del modello organizzativo.

Terminata la fase degli accertamenti relativi alle costituzione delle parti, il Pubblico Ministero espone le ragioni a supporto della richiesta di rinvio a giudizio delle persone fisiche e delle Società implicate nella vicenda in esame.

Indi i difensori degli imputati, formulando le rispettive conclusioni, chiedono sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 425 del codice di rito. In particolare, le difese tecniche di due Enti, oltre a rilevare l'assenza di un interesse o vantaggio in favore delle Società anche per una incompatibilità fisiologica del D.Lgs. 231/2001 rispetto a reati puniti a titolo colposo (Giudice dell'Udienza Preliminare di Cagliari, sent. 4 luglio 2011, n. 1188), evidenziano come, in realtà, gli agenti del delitto presupposto sarebbero persone sottoposte alla direzione o vigilanza di figure apicali (art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001), non esercitando i medesimi, né di diritto né di fatto, funzioni di rappresentanza o di direzione o di amministrazione degli Enti o di loro unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale.

Da ciò discenderebbe una delle ragioni alla base della richiesta di sentenza di non luogo a procedere, avendo l'Organo Inquirente svolto unicamente attività difensive finalisticamente orientate a ricercare fonti di prova con riguardo alla negligenza dei vertici aziendali. A riprova di ciò, nelle arringhe difensive di entrambe le Società, si osserva come nei capi di imputazione a loro ascritti, lo stesso Pubblico Ministero abbia in modo incoerente, da un lato, contestato la violazione dell'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001, dall'altro, nella formulazione letterale delle incolpazioni, abbia "infelicemente" utilizzato il termine "sottoposti" con riferimento agli autori del delitto de quo che la Pubblica Accusa ritiene soggetti apicali.

Il Giudice, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 5307/2007), chiede all'Ufficio della Procura - vista la lacunosità e la contraddittorietà delle imputazioni a carico dei due Enti -  di chiarire se gli autori del reato presupposto siano soggetti apicali o se siano, invece, sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, cercando, quindi, di specificare meglio le condotte attribuite ai due Enti; in quest'ultima ipotesi l'onus probandi grava sulla Pubblica Accusa, eccezion fatta per la dimostrazione dell'adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 D.Lgs. 231/2001). Peraltro, con riguardo alla posizione personale di una delle due Società, il Giudice invita il Pubblico Ministero procedente a specificare quali sarebbero le censure mosse nei confronti del Modello di organizzazione sotto il profilo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, avendo l'Ente depositato certificazione idonea a presumere, in prima battuta, l'adeguatezza della parte speciale in questione (art. 30, comma 5, D.Lgs. 81/2008) ai requisiti richiamati nel predetto art. 30, che è rubricato "Modelli di organizzazione e di gestione".

Il provvedimento emesso dal Giudice rappresenta, quindi, un'interessante applicazione, con riguardo ad una materia particolare quale la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, del principio stabilito dal Giudice di legittimità secondo cui il Giudice dell'Udienza Preliminare, per non porre in essere un atto affetto da abnormità, debba preventivamente richiedere al Pubblico Ministero di precisare la formulazione dell'imputazione e, solo in seconda battuta, dichiarare eventualmente con ordinanza la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la genericità e l'indeterminatezza dell'imputazione, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio della Procura. 

In conclusione si auspica che, sulla scia del provvedimento in esame, anche nell'ambito dei processi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il vaglio preventivo dell'udienza preliminare sull'atto imputativo costituisca la sede precipua per verificare se la contestazione sia sufficientemente chiara e determinata, sia rispetto alla tipologia di reati presupposto, sia in relazione al carattere peculiare dell'onere della prova nella responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 (cfr. Cass. pen., n. 27735/10).