ISSN 2039-1676


17 novembre 2014 |

Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento delle ritenute: un problematico rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

Trib. Torino, IV sez. pen., 27 ottobre 2014, Giud. Pio

 

1. L'irrompere nell'ordinamento nazionale del diritto al ne bis in idem convenzionale, scolpito nel suo contenuto dalla sentenza Grande Stevens (cfr. Viganò, La sentenza Grande Stevens è ora definitiva, in questa Rivista, 8 luglio 2014), non poteva che ripercuotersi anche nella materia degli illeciti tributari, tradizionalmente caratterizzata dal doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, e quindi terreno di elezione per sondare la concreta portata applicativa del principio europeo.

Il caso oggetto dell'ordinanza del Tribunale di Torino qui allegata è quello dell'illecito di omesso versamento delle ritenute d'imposta, sanzionato sia dall'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, che prevede l'applicazione di una sovrattassa a titolo di sanzione amministrativa, sia dall'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, che commina invece, per il mancato pagamento del medesimo debito tributario, una pena detentiva (la reclusione da sei mesi a due anni).

Fino ad ora la giurisprudenza aveva decisamente escluso che tale regime punitivo si ponesse in contrasto con il divieto di bis in idem (Cass., sez. un., 12 settembre 2013, n. 37424 e 37425, Favellato e Romano, in questa Rivista, 18 settembre 2013, con nota di Valsecchi, Le Sezioni Unite sull'omesso versamento delle ritenute per il 2004 e dell'IVA per il 2005: applicabili gli artt. 10 bis e 10 ter, ma con un'interessante precisazione sull'elemento soggettivo). Discostandosi da tali precedenti, il giudice torinese ha ritenuto fondato il dubbio di conformità ai recenti arresti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di ne bis in idem e ha deciso di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ponendo la seguente questione interpretativa: "se, ai sensi degli artt. 4 Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE, sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74 del 2000 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione versamento delle ritenute), sia già stato destinatario della sanzione amministrativa irrevocabile di cui all'art. 13 d.lgs. 471/97 (con l'applicazione di una sovrattassa)".

 

2. Come è già stato puntualmente rilevato in dottrina (cfr. in particolare Flick-Napoleoni, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, in Riv. soc., 2014), il sistema sanzionatorio in esame - assestato sul cumulo tra sanzioni tributarie e penali - pone effettivamente più che ragionevoli dubbi di compatibilità con la dimensione europea del principio di ne bis in idem, non solo alla luce della sentenza Grande Stevens, ma anche, più specificamente, della sentenza Nykanen c. Finlandia, che ha riconosciuto la qualifica "sostanzialmente penale" - quale presupposto per l'operatività del diritto fondamentale a non essere giudicato e punito due volte per il medesimo fatto - anche al procedimento tributario e alle relative sanzioni (cfr. Corte EDU, 20 maggio 2014, Nykanen c. Finlandia, in questa Rivista, 5 giugno 2014, con nota di Dova, Ne bis in idem in materia tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici nazionali e sovranazionali).

 

3. Ciò che desta perplessità, nella vicenda in esame, è tuttavia la decisione di chiamare in causa la Corte di Giustizia dell'Unione europea. E' senz'altro vero che il principio di ne bis in idem trova riconoscimento anche nel diritto dell'Unione Europea, sulla base della espressa previsione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE); ed è parimenti vero che, ai sensi dell'art. 52 CDFUE, il contenuto del suddetto art. 50 debba essere ricostruito sulla base del corrispondente principio convenzionale, e quindi anche in forza della giurisprudenza della Corte europea sull'art. 4 Prot. 7 CEDU (sul tema cfr. ampiamente Viganò, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell'art. 50 della Carta?, in questa Rivista, 30 giugno 2014).

Può tuttavia ragionevolmente dubitarsi che la specifica fattispecie oggetto del giudizio rientri nell'ambito applicativo del diritto dell'Unione e, conseguentemente, che la Corte di Giustizia sia competente a pronunciarsi sul caso (si rammenti, infatti, che ai sensi dell'art. 51 CDFUE, la Carta può trovare applicazione solo quando gli Stati membri "agiscono nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione": cfr. CGUE, 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni, in questa Rivista, 17 maggio 2013 e, ivi, la perspicua nota di Manacorda, Dalle carte dei diritti a un diritto penale à la carte).

Ad eccezione della particolare normativa in materia dell'IVA, che rientra nel campo attuativo del diritto UE - come precisato dalla sentenza Fransson della Corte di Lussemburgo (in questa Rivista, 15 aprile 2013, con nota di Vozza, I confini applicativi del principio del ne bis in idem interno in materia penale: un recente contributo della Corte di Giustizia dell'Unione europea) - la materia erariale, alla quale sono ascrivibili gli illeciti tributari oggetto della vicenda in esame, ha infatti una dimensione esclusivamente nazionale, che la sottrae all'applicazione del sistema 'eurounitario' di tutela dei diritti fondamentali.

 

4. In merito alla duplicazione sanzionatoria dell'illecito di omesso versamento delle ritenute certificate, pertanto, la strada maestra da percorrere per dare attuazione al diritto convenzionale di ne bis in idem è necessariamente quella che passa attraverso una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 comma 1 Cost. (in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU) analoga a quella recentemente sollevata dalla Corte di Cassazione per censurare il doppio binario punitivo in materia di abusi di mercato (cfr. Cass., 10 ottobre 2014, n. 33314, con nota di Scoletta, Il doppio binario sanzionatorio del market abuse al cospetto della Corte costituzionale per violazione del diritto fondamentale al ne bis in idem): a meno che, naturalmente, non si ritenga praticabile una interpretazione conforme al diritto sovranazionale dell'art. 649 c.p.p., in modo da estenderne tout court la portata - al di là dei suoi limiti letterali -  anche all'ipotesi in cui il fatto sia già stato giudicato in via definitiva nell'ambito di un procedimento formalmente qualificato come amministrativo, ma di natura sostanzialmente 'punitiva' secondo i noti criteri elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo (per un cenno a questa possibilità, cfr. ancora Viganò, Doppio binario sanzionatorio, cit., p. 13 s. e nota 14).