ISSN 2039-1676


17 gennaio 2012

Il ne bis in idem tra accordi di Schengen e art. 50 della Carta dei diritti fondamentali: una importante sentenza del Tribunale di Milano sulla diretta applicabilità  della CDFUE

Trib. Milano, Uff. Indagini Preliminari, 06.711 (sent.), Giud. Curami

Pubblichiamo qui una articolata sentenza del Tribunale di Milano su un interessante (e quanto meno curioso) caso di ne bis in idem comunitario del quale hanno dato notizia i principali quotidiani italiani, tra cui il Corriere della Sera del 3 gennaio 2012 con un articolo a firma di Luigi Ferrarella. La rilevanza di questa pronuncia trascende peraltro il caso di specie, riconoscendo la diretta applicabilità nel nostro ordinamento della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare del suo art. 50 in materia di ne bis in idem, con l'effetto di travolgere le riserve che lo Stato italiano aveva formulato in sede di ratifica della Convenzione per l'Attuazione dell'Accordo di Schengen. Un risultato, questo, certamente meritevole di approfondite riflessioni, sia dal punto di vista del diritto UE, sia dal punto di vista del diritto interno, anche alla luce degli insegnamenti della sentenza n. 80/2011 della Corte costituzionale in materia di efficiacia giuridica della Carta nel nostro ordinamento.

 

SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA EMANATA IN ALTRO PAESE UE - PROCEDIMENTO PER IL MEDESIMO FATTO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - Carta di Nizza - Trattato di Lisbona - Ne bis in idem

L'art. 50 della Carta europea dei diritti fondamentali - a norma del quale nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente a legge - è disposizione direttamente applicabile nell'ordinamento interno in seguito all'incorporazione della Carta nel Trattato di Lisbona (art. 6 TUE).

Riferimenti normativi: CFUE art. 50

 

SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA EMANATA IN ALTRO PAESE UE - PROCEDIMENTO PER IL MEDESIMO FATTO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen - Ne bis in idem - Deroga di cui all'art. 7 l. 30 settembre 1993, n. 388

L'articolo 7 della l. 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen - con il quale l'Italia si è avvalsa della facoltà di dichiarare di non essere vincolata all'applicazione del principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 54 della Convenzione medesima, nei casi indicati dal successivo art. 55  - è inapplicabile a far data dall'avvenuta incorporazione della Convenzione nell'Unione Europea ad opera del Trattato di Amsterdam. Ciò in quanto l'incorporazione della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen nel Trattato di Amsterdam non ricomprende le eventuali dichiarazioni che gli Stati contraenti abbiano presentato in applicazione della Convenzione stessa, le quali, pertanto (in assenza di espressa rinnovazione) devono ritenersi non più operanti.

 Riferimenti normativi:
 l. 30 settembre 1993, n. 388 art. 7
   CAAS art. 54
   CAAS art. 55