ISSN 2039-1676


13 gennaio 2011

Trib. Reggio Calabria, sez. I, 13.1.2011 (dep. 11.2.2011), Pres. Costabile, Est.. Minniti (sull'inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore, nonché sul ne bis in idem a livello comunitario)

Ancora un provvedimento che disapplica la norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter t.u. imm. per contrasto con la Direttiva rimpatri (peraltro assolvendo l'imputato in applicazione dell'art. 2, co. 2 c.p.) e che si segnala inoltre per un'applicazione del divieto di ne bis in idem alla luce del diritto comunitario

STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Incompatibilità dei delitti di cui agli artt. 14, co. 5 ter e quater con la direttiva 2008/115/CE - Sussistenza
 
Benché la direttiva 2008/115/CE non escluda in modo esplicito che possano derivare conseguenze penali dalla condotta di inottemperanza all’ordine di allontanamento, i delitti di inosservanza all'ordine di allontanamento del questore di cui all'art. 14, commi 5 ter e 5 quater D.L.vo n. 286/1998 sono in contrasto con gli artt. 15 e 16 dir., in quanto consentono una privazione della libertà personale dello straniero inottemperante che risulta incompatibile con i limiti fissati dalla direttiva alla possibilità di utilizzare misure coercitive nei confronti dello straniero nell’ambito della procedura di rimpatrio.
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE
 
 
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Direttiva 2008/115/CE - Effetto diretto - Sussistenza - Obbligo a carico del giudice di disapplicare la norma incriminatrice interna contrastante
 
Il giudice nazionale ha l'obbligo di dare applicazione nelle controversie pendenti avanti a sé, comprese quelle di natura penale, alle norme di diritto UE dotate di effetto diretto, tra le quali rientrano le direttive di cui sia inutilmente scaduto il termine di attuazione che prevedono, anche solo in parte, misure precise, chiare e incondizionate, ed ha altresì l'obbligo di applicare il diritto nazionale in modo conforme alla lettera e agli scopi del diritto dell’Unione, all’occorrenza non applicando le norme interne con esso incompatibili: la norma incriminatrice di cui all’art. 14 co. 5 ter, in quanto contrastante con gli artt. 15 e 16 dir., deve quindi essere disapplicata, senza che occorra sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna contrastante con una norma UE dotata di effetto di diretto. 
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE
 
 
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Permanenza del reato iniziata prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva 2008/115/CE - Inapplicabilità sopravvenuta della disciplina penale per contrasto con la direttiva a partire dalla scadenza del termine di attuazione della medesima - Art. 2 co. 2 c.p. - Applicabilità - Obbligo del giudice di assolvere l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
 
La condotta antigiuridica di inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore che abbia avuto inizio anteriormente alla data di scadenza del termine di attuazione della direttiva 2008/115/CE ha cessato di essere penalmente rilevante a partire dal 25 dicembre 2010, nella misura in cui la disciplina penale in parola risulti incompatibile con norme della direttiva dotate di effetto diretto: tale situazione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2 co. 2 c.p., con la conseguenza che l’imputato deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE
 
C.p. art. 2, co. 2
 
 
SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA EMANATA IN ALTRO PAESE UE – PROCEDIMENTO PER IL MEDESIMO FATTO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO – Carta di Nizza – Trattato di Lisbona – Ne bis in idem
 
Quando per il medesimo fatto oggetto del procedimento l’imputato è già stato condannato con sentenza definitiva in altro Paese UE , il giudice italiano – in applicazione dell’art. 50 della cd. Carta di Nizza, che in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattatati (art. 6 Trattato UE) – deve dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ragione del divieto di ne bis in idem previsto dalla normativa comunitaria. (Nella fattispecie l’imputato, cittadino rumeno, era già stato condannato nel suo Paese per un tentativo di omicidio compiuto in Italia nei confronti di una connazionale).