18 gennaio 2011
Trib. Milano, 18 gennaio 2011, Giud. Tremolada (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)
Negato il contrasto tra direttiva rimpatri e art. 14 co. 5 ter t.u.
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Direttiva 2008/115/CE – Trattato di Lisbona - Estraneità della materia penale alle competenze comunitarie
In forza delle disposizioni transitorie del Trattato di Lisbona gli atti adottati anteriormente (il Trattato è entrato in vigore il 1 dicembre 2009, mentre la direttiva in esame è stata approvata nel 2008) continuano ad applicarsi secondo la valenza ad essi attribuita prima dell’entrata in vigore del Trattato, con la conseguenza che il giudice non potrà procedere alla “disapplicazione” del reato di cui all’art. 14 co. 5 ter perché la materia penale non può essere considerata di rilevanza comunitaria.
Riferimenti normativi:
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D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
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Direttiva 2008/115/CE
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Trattato di Lisbona
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STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Contrasto di tali delitti con la direttiva 2008/115/CE - Insussistenza
I limiti imposti dalla direttiva al trattenimento amministrativo dello straniero in attesa di rimpatrio non riguardano il reato di cui all’art. 14 co. 5 ter, posto che tale delitto ha un contenuto sanzionatorio del tutto svincolato ed anzi persino contrastante con la procedura di espulsione dato che ne interrompe il decorso.
Riferimenti normativi:
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D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
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Direttiva 2008/115/CE
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STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE – Disapplicabilità per contrasto con la direttiva 2008/115/CE degli ordini di allontanamento emessi prima della scadenza della direttiva – Esclusione
Anche accedendo alla tesi per cui sussiste un contrasto tra le norme della direttiva che regolano il procedimento amministrativo di espulsione e la disciplina interna, e pur ammettendo che la violazione di tali norme, dotate di effetto diretto, renda illegittimo l’ordine di allontanamento inottemperato dallo straniero, comunque la disapplicazione della norma di cui all’art. 14 co. 5 ter può riguardare solo le ipotesi in cui l’ordine sia successivo al termine di attuazione della direttiva, in quanto la disciplina di cui all’art. 2 c.p. si applica solo alle ipotesi in cui la normativa extrapenale integri la fattispecie incriminatrice, mentre nel caso in esame il provvedimento amministrativo da disapplicare costituisce un mero presupposto di fatto del reato.
Riferimenti normativi:
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D.L.vo n. 286/1998 Art. 14, comma 5 ter
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Direttiva 2008/115/CE
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C.p. art. 2
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