ISSN 2039-1676


7 gennaio 2011

Procura della Repubblica di Firenze, decr. 7 gennaio 2011, p.m. Barlucchi, arr. Secrieru (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)

Disposta dal p.m. l'immediata liberazione di uno straniero arrestato ex art. 14 comma 5 ter t.u. imm. per contrasto dell'incriminazione con la direttiva rimpatri UE

STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Contrasto con la direttiva 2008/115/CE - Sussistenza - Effetto diretto della direttiva - Sussistenza - Obbligo a carico del p.m. di non applicare la norma incriminatrice interna e di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato
 
In seguito alla scadenza del termine di attuaizone della direttiva 2008/115/CE, il 24 dicembre 2010, deve essere disposta l'immediata liberazione dello straniero arrestato in flagranza del delitto di cui all'art. 14 comma 5 ter D. L.vo n. 286/1998, il quale si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza giustificato motivo in violazione dell'ordine di allontanamento emanato dal questore. L'incriminazione in parola elude infatti le garanzie della libertà personale dello straniero stabilite dalla direttiva, comminando una severa pena detentiva in conseguenza di una condotta - la mancata partenza volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento - che secondo la direttiva può giustificare al più, e solo come extrema ratio, la detenzione amministrativa attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ne consegue l'obbligo a carico del pubblico ministero di non applicare la norma incriminatrice de qua, che comprime la lbertà personale dello straniero in modo palesemente contrario con gli obblighi inattuati posti a carico dello Stato italiano dalla direttiva 2008/115/CE, alle cui norme precise e incondizionate deve riconoscersi effetto diretto.
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE