ISSN 2039-1676


28 febbraio 2011

Tribunale di Torino 28 febbraio 2011, Giud. Natale (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)

Il tentativo di adeguare il procedimento di espulsione amministrativa alla direttiva rimpatri, in assenza di un intervento legislativo, non sana l'illegittimità  della procedura

STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Direttiva 2008/115/CE – Ordini successivi al 24.12.2010 – Disapplicazione
 
L’art. 7 dir. 2008/115/CE, ove si prevede che la modalità ordinaria di esecuzione della decisione di rimpatrio sia la partenza volontaria dello straniero entro un termine compreso tra i sette ed i trenta giorni, delinea un modello di esecuzione del provvedimento espulsivo incompatibile con il sistema interno: dal momento poi che tale norma è dotata di effetto diretto, viene meno la base legale del provvedimento amministrativo presupposto del reato di cui all’art. 14 co. 5 ter d.lgs. 286/98, con la conseguenza che l’imputato deve essere assolto perché il reato non sussiste, a nulla rilevando il tentativo dell’autorità amministrativa di fornire una interpretazione correttiva del diritto interno per renderlo conforme alla fonte sovranazionale (indicando le ragioni per cui, in conformità a quanto prevede la direttiva, lo straniero nel caso di specie non aveva diritto alla concessione di un termine per la partenza volontaria), posto che il fenomeno dell’effetto diretto della norma comunitaria, con conseguente in-applicazione del diritto nazionale, consiste non già in un effetto sostitutivo, ma in un mero effetto di preclusione alla produzione di effetti da parte della norma interna incompatibile con il diritto comunitario. 
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE
 
 
 
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE – Art. 7 direttiva 2008/115/CE – Accertamento del pericolo di fuga quale ragione della mancata concessione del termine per la partenza volontaria
 
Il tentativo della autorità amministrativa di conformare il diritto interno in materia di esecuzione del provvedimento espulsivo al contenuto dell’art. 7 dir. 2008/115/CE, motivando la mancata concessione del termine per la partenza volontaria sulla base della sussistenza di un rischio di fuga, non fa venir meno l’illegittimità dell’ordine di allontanamento per contrasto con la normativa comunitaria, posto che l’art. 3 § 1 n. 7 della direttiva dispone che il rischio di fuga vada accertato sulla base di “criteri obiettivi definiti dalla legge”, e di conseguenza sino a quando il legislatore interno non avrà provveduto ad indicare tali criteri l’allegazione del rischio di fuga da parte dell’autorità amministrativa non potrà ritenersi conforme a quanto richiesto dalla direttiva.  
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE