27 gennaio 2011
Tribunale di Rovereto, 27 gennaio 2011 (ord.) (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)
Rinviati gli atti alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità tra direttiva rimpatri e art. 14 commi 5 ter ss. t.u.
In presenza del dubbio sull'interpretazione della discipina di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva UE 2008/115/CE, deve essere rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del vigente Trattato sul funzionamento dell'Unione, la seguente questione pregiudiziale di interpretazione: "se alla luce dei principi di leale collaborazione e di effetto utile delle direttive, gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro di prevedere che la mancata collaborazione alla procedura amministrativa di rimpatrio di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare comporti la sottoposizione a misure privative della libertà personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16, sul presupposto dell’inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorità amministrativa a norma dell’art. 8, § 3 della direttiva".
Riferimenti normativi:
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D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
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Direttiva 2008/115/CE
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