ISSN 2039-1676


27 gennaio 2011

Tribunale di Rovereto, 27 gennaio 2011 (ord.) (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)

Rinviati gli atti alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità  tra direttiva rimpatri e art. 14 commi 5 ter ss. t.u.

STRANIERI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE Direttiva 2008/115/CE – Disciplina del trattenimento (artt. 15 e 16 della direttiva) – Dubbio relativo al possibile contrasto di tale disciplina con la previsione da parte dello Stato membro di sanzioni penali detentive a carico dello straniero che non cooperi con la procedura amministrativa di rimpatrio – Sussistenza – Necessità del ricorso pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia – Sussistenza
 

In presenza del dubbio sull'interpretazione della discipina di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva UE 2008/115/CE, deve essere rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del vigente Trattato sul funzionamento dell'Unione, la seguente questione pregiudiziale di interpretazione: "se alla luce dei principi di leale collaborazione e di effetto utile delle direttive, gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro di prevedere che la mancata collaborazione alla procedura amministrativa di rimpatrio di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare comporti la sottoposizione a misure privative della libertà personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16, sul presupposto dell’inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorità amministrativa a norma dell’art. 8, § 3 della direttiva".

 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE