ISSN 2039-1676


08 marzo 2011

Cass. pen., sez. I, 8.3.2011, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, Ric. Ngagne (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento: la Cassazione rinvia gli atti alla Corte di giustizia)

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE da parte della Cassazione sulla possibile illegittimità  comunitaria dei delitti di cui all'art. 14 t.u.

La prima sezione penale della Corte suprema di Cassazione, nel procedimento a carico di Demba Ngagne, in esito all’udienza pubblica dell'8 marzo 2011,  ha deliberato di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in merito alla direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008, recante «norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Nel caso di specie,  il Procuratore generale presso la Corte ha proposto richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs.  25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche introdotte ex  art. 1, comma 22, lettera m) della legge15 luglio 2009, n. 94 (approvata in pendenza del termine per l'adeguamento della normativa interna alla direttiva). La richiesta di annullamento è stata formulata per la ritenuta insussistenza del fatto ascritto al ricorrente, sul presupposto che la disciplina interna in materia di inottemperanza all’ordine di allontanamento contrasti con la citata direttiva.
 
La Cassazione, come detto, ha sollecitato la Corte europea affinché si pronunci in via pregiudiziale sulle questioni di interpretazione dell’art. 2, par. 2, lett. b), dell’art. 7, par. 1 e 4, dell’art. 8, par. 1 e 4, dell’art. 15, par. 1, 4, 5, 6 della suddetta direttiva.
 
Sarà allegato, non appena disponibile, il testo della relativa ordinanza.