ISSN 2039-1676


28 gennaio 2011

Tribunale di Aosta 28.1.2011 (dep. 25.2.2011), Giud. Tornatore (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)

Ancora un caso di disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto per illegittimità  comunitaria sopravvenuta

STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Direttiva 2008/115/CE - Effetto diretto – Disapplicazione degli ordini di allontanamento anche anteriori al 24.12.2010
 
L’art. 7 dir. 2008/115/CE, che prevede come modalità normale di esecuzione del provvedimento espulsivo l’intimazione allo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro un termine non inferiore a sette giorni, ha natura di norma direttamente applicabile; dal momento poi che tale disposizione è in contrasto con il sistema normativo interno, l’ordine di allontanamento emanato dal Questore ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 286/1998 è da ritenersi illegittimo per contrasto con la normativa comunitaria. Tale conclusione concerne anche gli ordini emanati prima del 24.12.2010 (termine ultimo per il recepimento della direttiva da parte del legislatore nazionale), in quanto la Corte di Giustizia UE, nella causa C-224/97, ha chiarito che un provvedimento amministrativo in contrasto con una normativa comunitaria successivamente approvata non può essere applicato nel giudizio relativo alle conseguenze penale derivanti dall’inosservanza di tale provvedimento: anche in relazione alla violazione di ordini di allontanamento anteriori all’entrata in vigore della direttiva, dunque, l’ordine va disapplicato dal giudice penale, che deve assolvere l’imputato dall’imputazione ex art. 14 co. 5 quater con la formula perché il fatto non sussiste, essendo venuto meno un elemento costitutivo del reato.
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE