31 gennaio 2011
Corte d'Appello di Ancona, 31.1.2011 (sent.), Pres. ed Est. Fanuli (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)
Negata l'inapplicazione dell'art. 14 co. 5 ter per difetto di competenza dell'UE in materia penale nonchè per la legittimità dell'ordine di espulsione antecedente al termine di recepimento della direttiva rimpatri
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Direttiva 2008/115/CE – Trattato di Lisbona - Estraneità della materia penale alle competenze comunitarie
In forza delle disposizioni transitorie del Trattato di Lisbona, gli atti adottati anteriormente (il Trattato è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, mentre la direttiva in esame è stata approvata nel 2008) continuano ad applicarsi secondo la valenza ad essi attribuita prima dell’entrata in vigore del Trattato, con la conseguenza che il giudice penale non potrà procedere direttamente alla “inapplicazione” del reato di cui all’art. 14 co. 5 ter d.lgs. 286/1998 in ragione del suo supposto contrasto con la direttiva 2008/115/CE, perché prima del dicembre 2009 la materia penale non era comunque di competenza comunitaria.
Riferimenti normativi:
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D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
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Direttiva 2008/115/CE
Trattato di Lisbona
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STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE – Direttiva 2008/115/CE - Ordini di espulsione emanati prima e dopo il 24.12.2010
Anche accedendo alla tesi per cui sussiste un contrasto tra le norme della direttiva che regolano il procedimento amministrativo di espulsione e la disciplina interna, e pur ammettendo che – in relazione agli ordini di allontanamento emanati successivamente al decorso del termine di adeguamento fissato nella direttiva – la violazione di tali norme, dotate di effetto diretto, renda illegittimo l’ordine di allontanamento inottemperato dallo straniero, comunque la disapplicazione della norma di cui all’art. 14 co. 5 ter può riguardare solo le ipotesi in cui l’ordine sia successivo al termine di attuazione della direttiva, in quanto gli ordini emessi prima di data al momento della loro emanazione erano legittimi, ed il mutamento della normativa extrapenale richiamata dalla norma incriminatrice non opera retroattivamente, la disciplina di cui all’art. 2 c.p. risultando applicabile solo alle ipotesi in cui la normativa extrapenale integri la fattispecie incriminatrice, mentre nel caso in esame il provvedimento amministrativo da disapplicare costituisce un mero presupposto di fatto del reato (nel caso di specie, l’ordine inottemperato era anteriore al 24.12.2010, sicché la Corte d'Appello ha ritenuto applicabile l’art. 14 co. 5 ter, escludendo poi la sussistenza di tale delitto per il ricorrere di un giustificato motivo della irregolare permanenza, e ritenendo applicabile in via sussidiaria la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 10 bis d.lgs. 286/1998) (Massime a cura di Luca Masera).
Riferimenti normativi:
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D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
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Direttiva 2008/115/CE
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