5 gennaio 2011
Trib. Torino, 5.01.2011 (sent.), Giud. Bosio (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)
Un primo caso di disapplicazione da parte del giudice penale del delitto di inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore per contrasto con la direttiva rimpatri UE
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Incompatibilità parziale di tali delitti con la direttiva 2008/115/CE - Sussistenza
I delitti di inosservanza all'ordine di allontanamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, commi 5 ter e 5 quater D.L.vo n. 286/1998 sono incompatibili con la direttiva 2008/115/CE, nella misura in cui prevedono la reclusione rispettivamente da uno a quattro anni e da uno a cinque anni in conseguenza dell'ordine di allontanamento emanato in conseguenza di un decreto di espulsione amministrativa - e cioè dell'inosservanza di un provvedimento che è parte integrante della procedura amministrativa di rimpatrio, e che ricade, quindi, nella sfera di applicazione della direttiva, la quale prevede unicamente il ricorso alle misure coercitive ivi previste e in “extrema ratio” il trattenimento in un apposito centro di permanenza temporanea, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi e con le garanzie previste agli art. 15 e 16 della direttiva. Le norme penali in oggetto violano, pertanto, le garanzie imposte dalla direttiva a tutela della libertà personale dello straniero destinatario di un provvedimento di rimpatrio e che non lo abbia osservato, prevedendo una misura coercitiva qualitativamente diversa e temporalmente più estesa di quella prevista (in caso estremo il trattenimento) dalla direttiva UE. Tale incompatibilità non investe, invece, le norme incriminatrici in parola nella misura in cui queste si riferiscono alla procedura di respingimento alla frontiera, ovvero abbiano quale presupposto un provvedimento di espulsione disposto dal giudice penale anziché dal'autorità amministrativa, l'una e l'altra ipotesi non essendo comprese nell'ambito di applicazione della direttiva.
Riferimenti normativi:
|
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
|
|
Direttiva 2008/115/CE
|
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Direttiva 2008/115/CE - Effetto diretto - Sussistenza - Obbligo a carico del giudice di disapplicare la norma incriminatrice interna contrastante
Il giudice nazionale ha l'obbligo di dare applicazione nelle controversie pendenti avanti a sé, comprese quelle di natura penale, alle norme di diritto UE dotate di effetto diretto, tra le quali rientrano le direttive di cui sia inutilmente scaduto il termine di attuazione che prevedono, anche solo in parte, misure precise, chiare e incondizionate, ed ha altresì l'obbligo di applicare il diritto nazionale in modo conforme alla lettera e agli scopi del diritto dell’Unione, all’occorrenza non applicando le norme interne con esso incompatibili, senza che occorra sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna contrastante con una norma UE dotata di effetto di diretto. Le norme incriminatrici di cui al'art. 14, commi 5 ter e 5 quater D.L.vo n. 286/1998, nella misura in cui siano incompatibili con la direttiva 2008/115/CE, devono pertanto essere disapplicate dal giudice penale, dal momento a) che la direttiva in parola - della quale è ormai inutilmente scaduto il termine di attuazione - è estremamente precisa nell’indicare presupposti, modalità esecutive e termini massimi di compressione della libertà personale del cittadino di stato terzo soggetto a rimpatrio, sulle quali lo stato membro potrà intervenire nei dettagli, senza peraltro poter configurare in senso peggiorativo (tipologia e durata) il quadro della detenzione previsto dalla direttiva, e b) dalla sua applicazione discendono effetti giuridici favorevoli all’individuo (c.d. effetto verticale), dal momento che la direttiva mira a garantire allo straniero una sfera non comprimibile di libertà personale, che invece viene compressa dalle vigenti norme incriminitrici in materia di espulsione.
Riferimenti normativi:
|
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
|
|
Direttiva 2008/115/CE
|
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Permanenza del reato iniziata prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva 2008/115/CE - Inaplicabilità sopravvenuta della disciplina penale per contrasto con la direttiva a partire dalla scadenza del termine di attuazione della medesima - Art. 2 co. 2 c.p. - Applicabilità - Obbligo del giudice di assolvere l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
La condotta antigiuridica di inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore che abbia avuto inizio anteriormente alla data di scadenza del termine di attuazione della direttiva 2008/115/CE ha cessato di essere penalmente rilevante a partire dal 25 dicembre 2010, nella misura in cui la disciplina penale in parola risulti incompatibile con norme della direttiva dotate di effetto diretto. Trova in questa ipotesi applicazione l'art. 2, comma 2 c.p., essendo nel frattempo intervenuta una restrizione dell'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice, dal momento che non più tutte le condotte astrattamente rientranti nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo oggi diversamente regolata dalla direttiva 2008/115/CE, e l'imputato deve conseguentemente essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Riferimenti normativi:
|
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
|
|
Direttiva 2008/115/CE
|
|
C.p. art. 2 |