ISSN 2039-1676


04 gennaio 2011

Trib. Torino, 4 gennaio 2011 (sent.), Giud. Minucci (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)

Ancora un caso di disapplicazione, da parte del giudice penale, del delitto di inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore per contrasto con la direttiva rimpatri UE

STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Incompatibilità dei delitti di cui all’art. 14 co. 5ter e 5quater D.L.vo.n. 286/98 con la direttiva 2008/115/CE - Sussistenza
 
La procedura di esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero extracomunitario irregolarmente soggiornante nel territorio di uno Stato membro delineata dalla direttiva 2008/115/CE (ove si prevede come modalità normale di esecuzione del provvedimento espulsivo l’intimazione a lasciare lo Stato entro un termine non inferiore a sette giorni, e si prevede la possibilità di disporre il trattenimento dello straniero in un CIE per un periodo massimo di diciotto mesi solo qualora non possano essere applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive) è radicalmente difforme dal sistema interno, ove invece è previsto come regola l’allontanamento coattivo dello straniero, non è prevista alcuna misura coercitiva diversa dal trattenimento in un CIE e in caso di inottemperanza all’ordine di allontanamento la configurabilità dei delitti di cui all’art. 14 co. 5ter e 5quater consente una privazione della libertà personale dello straniero ben superiore a diciotto mesi. Gli ordini di allontanamento che fungono da presupposto per la configurabilità di tali delitti, prevedendo un termine inferiore a sette giorni, sono dunque in contrasto con la direttiva, ed inoltre è la stessa introduzione della sanzione penale nell’ambito della procedura amministrativa di espulsione a porsi in contrasto con la disciplina comunitaria, configurando una risposta sanzionatoria per natura ed entità astratta più gravosa di quella consentita dalla direttiva: ne consegue che la norma incriminatrice deve essere disapplicata e l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE
 
 
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Direttiva 2008/115/CE - Effetto diretto - Sussistenza - Obbligo a carico del giudice di disapplicare la norma incriminatrice interna contrastante
 
Il giudice nazionale ha l'obbligo di dare applicazione nelle controversie pendenti avanti a sé, comprese quelle di natura penale, alle norme di diritto UE dotate di effetto diretto, tra le quali rientrano le direttive di cui sia inutilmente scaduto il termine di attuazione che prevedono, anche solo in parte, misure precise, chiare e incondizionate, ed ha altresì l'obbligo di applicare il diritto nazionale in modo conforme alla lettera e agli scopi del diritto dell’Unione, all’occorrenza non applicando le norme interne con esso incompatibili, senza che occorra sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna contrastante con una norma UE dotata di effetto di diretto. Le norme incriminatrici di cui al'art. 14, commi 5 ter e 5 quater D.L.vo n. 286/1998, nella misura in cui siano incompatibili con la direttiva 2008/115/CE, devono pertanto essere disapplicate dal giudice penale, dal momento a) che  la direttiva in parola - della quale è ormai inutilmente scaduto il termine di attuazione - è estremamente precisa nell’indicare presupposti, modalità esecutive e termini massimi di compressione della libertà personale del cittadino di stato terzo soggetto a rimpatrio, e b) dalla sua applicazione discendono effetti giuridici favorevoli all’individuo (c.d. effetto verticale), dal momento che la direttiva mira a garantire allo straniero una sfera non comprimibile di libertà personale, che invece viene compressa dalle vigenti norme incriminatrici in materia di espulsione. (Massime a cura di Luca Masera)
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE