13 gennaio 2011
Procura della Repubblica di Pinerolo, 13 gennaio 2011 (rich. di archiviazione), p.m. Amato (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)
Sull'obbligo del p.m. di chiedere l'archiviazione dei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 14, co. 5 ter e 5 quater d.lgs. n. 286/1998, dato il contrasto con la Direttiva 2008/115/CE
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Contrasto con la direttiva 2008/115/CE - Sussistenza - Effetto diretto della direttiva - Sussistenza - Obbligo a carico del p.m. di non applicare la norma incriminatrice interna e di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato
In seguito alla scadenza del termine di attuazione della direttiva 2008/115/CE, il 24 dicembre 2010, il Pubblico ministero deve richiedere l’archiviazione dei procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui all'art. 14 comma 5 ter e 5 quater D. L.vo n. 286/1998. Tali norme incriminatrici sono infatti incompatibili con la normativa comunitaria, poiché introducono un trattamento deteriore per lo straniero, sotto il profilo della libertà personale, rispetto a quanto previsto ed autorizzato in sede comunitaria. Ne consegue l'obbligo, per il pubblico ministero, di non applicare le norme incriminatrici in questione, che comprimono la lbertà personale dello straniero in modo palesemente contrario con gli obblighi inattuati posti a carico dello Stato italiano dalla direttiva 2008/115/CE, alle cui norme precise e incondizionate deve riconoscersi effetto diretto; dal momento poi che il contenuto del testo comunitario non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, non è necessario sollecitare l’intervento pregiudiziale della Corte di giustizia UE.
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STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE – Applicabilità della disciplina comunitaria agli ordini di allontanamento emessi prima della scadenza della direttiva
Il contrasto dei delitti di cui all’art. 14 co. 5 ter e 5 quater con il contenuto della direttiva 2008/115/CE rileva anche nelle ipotesi in cui l’ordine di allontanamento, cui lo straniero non ha ottemperato, sia stato emesso prima della scadenza della direttiva, in quanto il dettato comunitario non incide solo sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi presupposti dell’ordine di allontanamento, ma fa venir meno la legittimità della stessa fattispecie incriminatrice, e non è dunque pertinente il richiamo alla sentenza Magera delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha escluso l’efficacia retroattiva delle modifiche mediate della fattispecie incriminatrice (massime a cura di Luca Masera).
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