ISSN 2039-1676


24 gennaio 2011

Tribunale di Milano, Sez. I pen., 24 gennaio 2011 (ord.) (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)

Rinviati gli atti alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità  tra la direttiva rimpatri e l'art. 5 commi ter e ss. t.u.

STRANIERI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE Direttiva 2008/115/CE – Disciplina del trattenimento (artt. 15 e 16 della direttiva) – Dubbio relativo al possibile contrasto di tale disciplina con la previsione da parte dello Stato membro di sanzioni penali detentive a carico dello straniero che non cooperi con la procedura amministrativa di rimpatrio – Sussistenza – Necessità del ricorso pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia – Sussistenza
 

In presenza di un dubbio sull'interpretazione della discipina di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva UE 2008/115/CE, deve essere rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del vigente Trattato sul funzionamento dell'Unione, la seguente questione pregiudiziale di interpretazione: "se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a quattro anni nell’ipotesi di inosservanza al primo ordine del Questore e con la reclusione sino a cinque anni per l’inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all’arresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall’autorità amministrativa".

 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE