ISSN 2039-1676


19 gennaio 2011

Trib. Milano, sez. direttissime, 19.1.2011, Giud. Interlandi (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)

Un'altra pronuncia con la quale sono stati disapplicati, per contrasto sopravvenuto con il diritto UE, il provvedimento di espulsione e l'ordine di allontanamento emanati prima del 24 dicembre 2010

STRANIERI – INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE – Direttiva 2008/115/CE – Norme della– Contrasto di tali norme con le disposizioni del t.u. imm. che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (artt. 13 e 14) – Sussistenza – Illegittimità sopravvenuta, dopo la scadenza del termine di attuazione della direttiva, dei provvedimenti emanati nell'ambito del procedimento amministrativo di espulsione prima di tale termine – Sussistenza – Disapplicazione dei provvedimenti stessi da parte del giudice penale – Delitto di inottemperanza all'ordine di allontanamento – Insussistenza
 
 
In seguito al decorso del termine per l’attuazione della direttiva 2008/115/CE, il decreto prefettizio e l'ordine questorile, anche se emessi prima di tale data, non possono essere presi in considerazione quale presupposto del reato di cui all’art. 14 co. 5 ter, in quanto, al momento della decisione, essi risultano emessi in base ad una normativa incompatibile con il contenuto della direttiva, e dunque non più applicabile da parte del giudice nazionale.
 
Riferimenti normativi: d.lgs. n. 286/1998, art. 14, co. 5 ter
  direttiva 2008/115/CE