1. Il nuovo anno si è avviato, per
Diritto penale contemporaneo, ancora una volta con uno sguardo privilegiato sul
diritto penale dell’immigrazione. Alla ripresa generalizzata del lavoro dopo le vacanze natalizie è infatti ripreso intenso il dibattito sugli effetti dell’(inutile) decorso del termine di attuazione, il 24 dicembre scorso, della direttiva rimpatri UE. La tesi riproposta in un
articolo pubblicato lo scorso 22 dicembre sulla
Rivista - secondo cui tale direttiva
a) sarebbe frontalmente incompatibile con le vigenti incriminazioni di cui all’art. 14 commi 5
ter e
quater t.u.imm, nella parte in cui tali incriminazioni intervengono a sanzionare l’inottemperanza ad ordini emanati nell’ambito di procedimenti di
espulsione amministrativa (e non già di rimpatrio, ovvero di espulsione disposta dal giudice penale), e
b) comporterebbe già oggi l’obbligo, a carico dello stesso giudice ordinario, di
disapplicare le norme incriminatrici in parola, con conseguente effetto liberatorio per gli imputati - è stata anzitutto discussa dai lettori che hanno inviato i loro commenti all’articolo. Vari critici della tesi, tra cui si annovera anche l’autore di un
nuovo articolato contributo pubblicato ieri, hanno in particolare contestato che dalla direttiva possano derivarsi
effetti diretti, pur riconoscendo in linea di principio la contrarietà delle incriminazioni in parola al sistema complessivo disegnato dalla direttiva. Ormai
numerosi provvedimenti giudiziari, dei quali dava conto tra l’altro il
Corriere della Sera di ieri, hanno tuttavia optato per la via della
disapplicazione dei commi 5
ter e
quater (oltre che
quinquies, ove si prevede la misura chiave dell’arresto obbligatorio in flagranza) dell’art. 14 t.u.: sia da parte di p.m. che hanno disposto l’immediata
liberazione degli arrestati, sia da parte di giudici che hanno
assolto gli imputati in sede di giudizio direttissimo. Resta invece per ora inesplorata, per quanto sappiamo, la strada di un possibile
ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che pure è l’organo competente a pronunciarsi - in ultima istanza - sull’esatta interpretazione del diritto comunitario, e dunque anche sulla correttezza dell’assunto di partenza, relativo alla effettiva incompatibilità delle incriminazioni
de quibus alla direttiva UE.
La nostra Rivista continuerà, comunque, a seguire da vicino questi sviluppi, non solo in ragione del loro particolare interesse dal punto di vista scientifico (la questione chiama in causa frontalmente il delicato e complesso tema dei rapporti tra diritto penale e un diritto UE dotato di primato sul diritto nazionale, e la cui forza conformativa del diritto penale continua a crescere, specie dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona); ma anche in ragione dell’enorme rilevanza pratica della questione, che si tocca agevolmente con mano considerando che una percentuale verosimilmente compresa tra il terzo e la metà degli arresti quotidianamente compiuti in Italia dalle forze dell’ordine concernono proprio i delitti di cui all’art. 14 t.u. immigrazione, confluendo poi nelle udienze con rito direttissimo che altrettanto quotidianamente si svolgono presso i nostri Tribunali.
2. Ampio spazio è poi dedicato a una recente sentenza della quarta sezione penale della Cassazione (oggetto di una
breve scheda e di un’
analisi più articolata a firma di Stefano Zirulia) che affronta di petto una serie di nodi problematici in materia di responsabilità penale del datore di lavoro per
esposizione ad amianto del dipendente: nodi sui quali sin dalla sua nascita la nostra
Rivista ha dedicato una particolare attenzione. Tra i molti profili oggetto di attento scrutinio da parte della Corte, spicca quello - cruciale in questa tipologia di processi - relativo alla controversa esistenza di una legge causale che stabilisca una correlazione tra le
dosi successive a quella che ha determinato l’insorgere della patologia tumorale (mesotelioma) e l’aggravamento o l’accelerazione del decorso della malattia. Profilo, questo, cruciale in relazione alla possibilità di imputare l’evento lesivo all’amministratore che abbia esercitato le proprie funzioni in una frazione soltanto del complessivo lasso temporale durante il quale il lavoratore è stato esposto ad amianto e nel quale potrebbe, pertanto, avere contratto la malattia. La soluzione cui perviene la Corte apre, a sua volta, una quantità di problemi che dovranno essere risolti dal giudice del rinvio, e che certamente meriteranno attento approfondimento anche da parte della dottrina più sensibile a queste tematiche.
3. La
Rivista pubblica poi un ricca
relazione di Guido Piffer, già presentata a un incontro di studio organizzato dal CSM per la formazione dei magistrati, sulla materia della
recidiva, di giorno in giorno più complessa in seguito ai continui interventi legislativi e alle conseguenti evoluzioni giurisprudenziali.
Quanto invece al materiale giurisprudenziale, segnaliamo anzitutto - a completamento della sezione dedicata al ‘
processo Telecom’, nella rubrica ‘processi in diretta’ la pubblicazione (accompagnata da una
breve scheda esplicativa a cura della redazione) di cinque ordinanze del g.i.p. di Milano emesse nell’ambito del
procedimento per la distruzione dei dossiers illegali ex art. 240 c.p.p., prima e dopo la sentenza n. 173/2009 della Corte costituzionale in materia. Con esiti, lo anticipiamo, di assoluto interesse, che paiono modificare ulteriormente - tramite lo strumento dell’interpretazione costituzionalmente conforme - quel riassetto complessivo dei contrapposti interessi in gioco che il giudice delle leggi aveva faticosamente tentato di operare, incidendo a sua volta con una sentenza manipolativa sulle scelte originarie del legislatore del 2006.
Merita inoltre menzione la pubblicazione di una serie di
provvedimenti del Tribunale di Napoli nella materia delle
misure di prevenzione, in particolare con riferimento alla confisca; provvedimenti che ben illustrano l’enorme impatto che queste misure possono avere sul diritto di proprietà, sulla base di
standard probatori assai più lassi di quelli richiesti ai fini di una eventuale condanna del loro destinatario in sede penale, e al di fuori delle garanzie tipiche della materia penale (ad esempio per quanto concerne la loro possibile applicazione
retroattiva). Tutto ciò anche al di là - specie dopo le riforme intervenute con il “pacchetto sicurezza” del 2008 - del contesto della grande criminalità organizzata di tipo mafioso, per contrastare la quale le misure di prevenzione patrimoniali erano state originariamente pensate dal legislatore del 1982. Una materia, dunque, di innegabile rilievo nella prassi, e sulla quale urgerebbe una riflessione collettiva da parte dell’accademia, che troppo spesso - salve qualche lodevole eccezione - tende a considerarla come estranea agli orizzonti culturali tipici del diritto o della procedura penale.
Sul versante
sovranazionale, poi, segnaliamo - oltre al consueto
monitoraggio della giurisprudenza della Corte EDU nel mese di novembre 2010 - un’ampia
nota di Angela Colella ad una recente e importante sentenza della medesima Corte in materia di
aborto. Una decisione sofferta, assunta con il dissenso di sei tra i più autorevoli membri della Corte, nella quale la maggioranza sceglie la strada di un rigoroso
self restraint nei confronti delle scelte sovrane degli Stati parti della Convenzione, pur non rinunciando ad imporre la prevalenza delle ragioni di tutela
effettiva del diritto alla vita della madre rispetto a quelle confliggenti di tutela del nascituro.
E ancora - in ordine sparso -il lettore potrà trovare ulteriori spunti di riflessione in brevi note a commento di recenti sentenze della Cassazione in tema di
attenuanti generiche e di dolo intenzionale nel delitto di
abuso d’ufficio; nonché, per toccare ancora una volta un tema già recentemente affrontato nella nostra
Rivista, una recente e perspicua sentenza di merito sulle modifiche normativa in tema di
guida in stato d'ebbrezza e di confisca del veicolo, in cui si perviene a soluzioni distinte da quelle verso cui si sta orientando la più recente giurisprudenza di legittimità, così come dettagliatamente ricostruita in un
precedente approfondimento già pubblicato qualche settimana fa.
4. Come di consueto, auguriamo a tutti buona lettura: aggiungendo, questa volta, anche i nostri più sinceri e cordiali auspici per un felice anno nuovo.