ISSN 2039-1676


18 gennaio 2011

Trib. Pavia, 18.1.2011 (sent.), G.u.p. Rizzi (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)

Un'altra pronuncia che nega la natura autoapplicativa e il contrasto della direttiva rimpatri con le incriminazioni di cui all'art. 14 t.u. immigrazione

STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Contrasto dei delitti di cui all'art. 14, co. 5 ter e quater con la direttiva 2008/115/CE - Insussistenza
 
L’interpretazione secondo cui per effetto della Direttiva 2008/115/CE non sarebbero più applicabili le sanzioni penali previste dagli artt. 14 co. 5 ter e quater t.u. imm. per l’inottemperanza ad ordini di espulsione non può essere condivisa in quanto: a) la direttiva non è autoapplicativa per le norme incidenti su disposizioni di rilievo penale nazionali, in quanto rimette al singolo Stato di dettare la complessiva normativa di dettaglio che attui le singole disposizioni; b) non risulta un insanabile contrasto tra le norme della direttiva e la disciplina interna, posto che l’unica disposizione della direttiva direttamente contrastante con l’attuale procedura attiene alla previsione del termine da concedere per l’ordine di allontanamento volontario (almeno sette giorni, invece dei cinque previsti dalla legislazione nazionale), tale termine risultando peraltro derogabile in ipotesi da definire nei dettagli a cura degli Stati membri; c) è inesatta l’interpretazione secondo cui per effetto della direttiva le sanzioni penali previste dall’ordinamento italiano per l’inottemperanza ad ordini di espulsione sarebbero da ritenere radicalmente abrogate perché in contrasto con la direttiva, in quanto la direttiva stessa non ha ad oggetto il tema relativo agli interventi sanzionatori di natura penale previsti negli ordinamenti di alcuni Stati membri, tanto è vero che esclude dal proprio ambito applicativo la disciplina dell’espulsione quale sanzione penale.
 
 
 

 
 
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter e quater
 
Direttiva 2008/115/CE