ISSN 2039-1676


20 gennaio 2011

Trib. Verona, 20.1.2011, T.D., Giud. Piziali (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)

Un'altra pronuncia che nega la natura autoapplicativa e il contrasto della direttiva rimpatri con le incriminazioni di cui all'art. 14 t.u. immigrazione

STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Direttiva 2008/115/CE – Carattere autoapplicativo - Insussistenza
 
La Direttiva 008/115/CE non è autoapplicativa per le norme incidenti su disposizioni di rilievo penale nazionali, atteso che rimette allo Stato di dettare la complessiva normativa di dettaglio che attui le singole disposizioni.
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE
 
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Contrasto di tali delitti con la direttiva 2008/115/CE - Insussistenza
 
L’interpretazione secondo cui per effetto della Direttiva 2008/115/CE le sanzioni penali previste dall’ordinamento italiano per l’inottemperanza ad ordini di espulsione sarebbero da ritenersi abrogate perché in contrasto con la normativa comunitaria, è del tutto errata in quanto: a) la direttiva non ha ad oggetto il tema relativo agli interventi sanzionatori di natura penale previsti dal diritto interno, tanto che la stessa direttiva esclude dal proprio ambito applicativo la disciplina dell’espulsione quale sanzione penale; b) la direttiva si occupa esclusivamente della disciplina riguardante le procedure di rimpatrio dei cittadini extracomunitari irregolarmente soggiornanti, al cui interno si colloca anche la disciplina del trattenimento, ma non ha alcuna incidenza sulla legittimità delle misure penali di contrasto adottate dagli Stati membri nei confronti dello straniero clandestino, stante la radicale diversità tra l’istituto del trattenimento e la sanzione detentiva applicata dal giudice penale quale conseguenza del reato di cui all’art. 14 co. 5ter; c) tali conclusioni hanno ricevuto conferma dalla sentenza Kadzoev della Corte di Giustizia UE, secondo cui il periodo di trattenimento disposto all’interno della procedura prevista per gli stranieri richiedenti asilo non rileva ai fini del computo del termine massimo di trattenimento previsto dall’art. 15 della direttiva: affermazione da cui si ricava a fortiori come una detenzione disposta per sanzionare una condotta prevista dalla legge come reato non possa essere equiparata al trattenimento finalizzato all’esecuzione dell’espulsione; d) la Corte costituzionale, nella decisione relativa al reato di cui all’art. 10bis t.u. imm, ha già avuto modo di chiarire che l’eventuale contrasto della direttiva con il diritto interno ha riguardo alle norme che individuano nell’accompagnamento coattivo alla frontiera la modalità normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi, e non concerne quindi il delitto di cui all’art. 14 co. 5ter.
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE