ISSN 2039-1676


11 febbraio 2011

Trib. Milano, 11.2.2011 (ord.), Giud. Barazzetta (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)

Direttiva rimpatri: rigettata la richiesta del P.M. di rinviare gli atti alla Corte di Giustizia

Con l'ordinanza qui massimata, e che può leggersi nel documento allegato, il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di rinviare gli atti alla Corte di Giustizia, ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, avvalendosi del procedimento urgente di cui all’articolo 104 b) delle vigenti regole di procedura, formulando il quesito "se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilità che il legislatore nazionale preveda come reato, punibile con una pena detentiva di durata compresa tra uno e quattro anni, la mera inosservanza di un ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale emesso nel quadro di un procedimento amministrativo di rimpatrio a carico di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nello Stato sia irregolare"
 
 
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Direttiva 2008/115/CE - Effetto diretto - Insussistenza
 
La direttiva 2008/115/Ce non ha natura autoapplicativa, in quanto anche le disposizioni che contengono una disciplina dettagliata (come l’art. 7, relativo alla partenza volontaria; l’art.11, relativo alla disciplina del divieto di reingresso; l’art. 15, contenente la disciplina del trattenimento) non hanno natura incondizionata, la loro applicabilità risultando subordinata all’intervento del legislatore, al quale la direttiva lascia ampi margini di discrezionalità; e del resto, non è possibile invocare il carattere di diretta applicabilità della direttiva comunitaria in senso “parziale”, cioè nelle sole parti sufficientemente specificate.
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE
 
 
STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Incompatibilità dei delitti di cui all'art. 14, co. 5 ter e quater con la direttiva 2008/115/CE - Insussistenza
 
La tesi secondo cui gli artt. 14 co. 5 ter e quater t.u. imm. contrasterebbero con il contenuto della direttiva 2008/115/CE è destituita di fondamento, in quanto – ai sensi dell’art. 8 della direttiva 2008/115/CE, ove è previsto che gli Stati possano adottare “tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio” – la direttiva non vieta agli Stati membri di prevedere la repressione penale dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento, e comunque i termini fissati dall’art. 15 dir. concernono esclusivamente la durata del trattenimento amministrativo, e non riguardano le sanzioni di natura penale.
 
 Riferimenti normativi:
D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
 
Direttiva 2008/115/CE