STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Incompatibilità dei delitti di cui all'art. 14 co. 5ter e 5 quater D.L.vo.n. 286/98 con la direttiva 2008/115/CE - Sussistenza
La procedura di esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero extracomunitario irregolarmente soggiornante nel territorio di uno Stato membro delineata dalla direttiva 2008/115/CE (ove si prevede come modalità normale di esecuzione del provvedimento espulsivo l’intimazione a lasciare lo Stato entro un termine non inferiore a sette giorni, e si prevede la possibilità di disporre il trattenimento dello straniero in un CIE per un periodo massimo di diciotto mesi solo qualora non possano essere applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive) è radicalmente difforme dal sistema interno, ove invece è previsto come regola l’allontanamento coattivo dello straniero, non è prevista alcuna misura coercitiva diversa dal trattenimento in un CIE e in caso di inottemperanza all’ordine di allontanamento la configurabilità dei delitti di cui all’art. 14 co. 5ter e 5quater consente una privazione della libertà personale dello straniero ben superiore a diciotto mesi. La privazione della libertà personale dello straniero derivante dall’applicazione dei delitti in esame risulta chiaramente sproporzionata in relazione ai canoni fissati dalla direttiva, in quanto la pena comminata dall’art. 14 co. 5 ter va ben oltre i limiti indicati dalla direttiva, ed inoltre il meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento consente una privazione tendenzialmente illimitata della libertà personale del soggetto: sicché tali delitti devono ritenersi incompatibili con il contenuto della direttiva comunitaria.
Riferimenti normativi:
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D.L.vo n. 286/1998 art. 14, co. 5 ter
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Direttiva 2008/115/CE
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STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - Direttiva 2008/115/CE - Effetto diretto - Sussistenza - Obbligo per il giudice di disapplicare la norma incriminatrice interna contrastante
Il giudice nazionale ha l'obbligo di dare applicazione nelle controversie pendenti avanti a sé, comprese quelle di natura penale, alle norme di diritto UE dotate di effetto diretto, tra le quali rientrano le direttive di cui sia inutilmente scaduto il termine di attuazione che prevedono, anche solo in parte, misure precise, chiare e incondizionate, ed ha altresì l'obbligo di applicare il diritto nazionale in modo conforme alla lettera e agli scopi del diritto dell’Unione, all’occorrenza non applicando le norme interne con esso incompatibili, senza che occorra sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna contrastante con una norma UE dotata di effetto di diretto. Le norme incriminatrici di cui all'art. 14, co. 5 ter e 5 quater D.L.vo n. 286/1998, nella misura in cui siano incompatibili con la direttiva 2008/115/CE, devono pertanto essere disapplicate dal giudice penale, dal momento a) che la direttiva in parola - della quale è ormai inutilmente scaduto il termine di attuazione - è estremamente precisa nell’indicare presupposti, modalità esecutive e termini massimi di compressione della libertà personale del cittadino di stato terzo soggetto a rimpatrio, e b) dalla sua applicazione discendono effetti giuridici favorevoli all’individuo (c.d. effetto verticale), atteso che la direttiva mira a garantire allo straniero una sfera non comprimibile di libertà personale, che invece viene compressa dalle vigenti norme incriminatrici in materia di espulsione.
Riferimenti normativi:
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D.L.vo n. 286/1998 art. 14, co. 5 ter
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Direttiva 2008/115/CE
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STRANIERI - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE – Applicabilità della disciplina comunitaria agli ordini di allontanamento emessi prima della scadenza della direttiva
Il contrasto dei delitti di cui all’art. 14 co. 5 ter e 5 quater con la direttiva 2008/115/CE rileva anche nelle ipotesi in cui l’ordine di allontanamento cui lo straniero non ha ottemperato sia stato emesso prima della scadenza della direttiva, in quanto è proprio nel momento in cui il Giudice penale deve irrogare la sanzione che egli è tenuto a verificare la rispondenza della normativa interna a quella comunitaria, indipendentemente dal tempo in cui è stato notificato il provvedimento amministrativo e si è consumata la violazione della norma penale. L’applicazione retroattiva della disciplina comunitaria che regola le modalità esecutive dei provvedimenti espulsivi non si pone, del resto, in contrasto con la sentenza n. 2451/2007 delle Sezioni Unite della Cassazione che aveva negato efficacia retroattiva al venir meno della qualifica di extracomunitario per i cittadini rumeni in seguito all’entrata della Romania nell’Unione europea, posto che in tale sentenza la Cassazione ha escluso l’efficacia retroattiva de mutamento della normativa extrapenale che abbia determinato una mera “diversità del fatto e non della fattispecie”, mentre nel caso in oggetto le imponenti modifiche sistematiche della disciplina in materia di espulsioni hanno comportato un radicale stravolgimento dell’intero assetto normativo. (Massime a cura di Luca Masera).
Riferimenti normativi:
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D.L.vo n. 286/1998 art. 14, co. 5 ter
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Direttiva 2008/115/CE
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C.p. art. 2
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