ISSN 2039-1676


18 febbraio 2011

Trib. Napoli, 18.2.2011, Giud. Buono (delitto di illecito reingresso nel territorio dello Stato ex art. 13 co. 13 d.lgs. 286/1998 ed assoluzione perché il fatto non sussiste)

Anche il delitto di illecito reingresso di cui all'art. 13 co. 13 d.lgs. 286/98 non è più applicabile perchè in contrasto con la direttiva 2008/115/CE

STRANIERI – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI REINGRESSO - Direttiva 2008/115/CE – Assoluzione perché il fatto non sussiste anche in relazione ai decreti di espulsione anteriori al 24.12.2010

La direttiva 2008/115/CE contiene disposizioni direttamente applicabili (in particolare l’art. 7, che prevede come modalità ordinaria di esecuzione del provvedimento espulsivo la partenza volontaria entro un termine non inferiore a sette giorni; e l’art. 11, ove si dispone che il provvedimento di rimpatrio possa essere corredato di un divieto di reingresso la cui durata è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze del caso concreto e comunque non deve superare di norma i cinque anni), che risultano incompatibili con la normativa dettata in materia dal d.lgs. 286/1998 (ove si prevede all’art. 13 che l’espulsione venga di regola eseguita mediante l’accompagnamento coattivo alla frontiera, e che tutti i provvedimenti di espulsione siano automaticamente corredati di un divieto di reingresso della durata di dieci anni). Le disposizioni interne che sono in contrasto con la normativa comunitaria non possono essere applicate e dunque i provvedimenti amministrativi emanati sulla base di tali norme devono ritenersi illegittimi perché privi di base legale, con la conseguenza che l’imputato per il reato di illecito reingresso di cui all’art. 13 co. 13 d.lgs. 286/98 deve essere assolto perché il fatto non sussiste. Tale conclusione deve essere ritenuta valida anche in relazione ai provvedimenti di espulsione emanati prima del 24.12.2010 (termine entro il quale gli Stati erano tenuti a dare attuazione alla direttiva), in quanto non soltanto le norme della legislazione interna, ma anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la normativa europea vanno necessariamente disapplicati nel giudizio sulla legittimità della sanzione penale irrogata per l’inosservanza di tali provvedimenti, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza della norma europea (cfr. in questo senso CGCE 29.4.1999, C-224/97, Ciola).

 Riferimenti normativi:

D.L.vo n. 286/1998 art. 13co. 13, comma 5 ter

 

Direttiva 2008/115/CE

Art. 2 c.p.