ISSN 2039-1676


07 marzo 2013 |

Sono da revocare le sentenze di condanna per il reato di illecito reingresso nel territorio dello Stato ex art. 13 co. 13 t.u. imm., quando il reingresso sia avvenuto a più di cinque anni dall'espulsione

Trib. Rimini, 19.2.2013, Giud. Ferraro

Con sentenza del 13 marzo 2012 la Corte di Cassazione (clicca qui per accedere alla sentenza e all'articolata scheda relativa di G. Leo) aveva affrontato la questione della compatibilità tra la cd. direttiva rimpatri ed il delitto di illecito reingresso dello straniero espulso previsto dall'art. 13 co. 13 t.u. imm. In quell'occasione la Corte aveva rilevato come l'art. 11 § 2 della direttiva fissasse in cinque anni il termine massimo di durata del divieto di reingresso, mentre la disciplina interna, prima della riforma del 2011, stabilisse in dieci anni la durata di tale divieto: in ragione di tale contrasto, la Corte aveva reputato che, qualora l'imputato per il delitto di cui all'art. 13 co. 13 avesse fatto rientro in Italia dopo la decorrenza del termine massimo di cinque anni fissato dalla direttiva, il giudice interno dovesse disapplicare la normativa nazionale in contrasto con la direttiva, assolvendo il prevenuto "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".

L'ordinanza qui scaricabile in allegato rappresenta un logico sviluppo di tale decisione. Il caso è quello di un soggetto che era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile nel gennaio 2012 per il reato di cui all'art. 13 co. 13, avendo fatto reingresso in Italia prima della scadenza del divieto decennale stabilito nel decreto di espulsione dell'11.1.2005, ma dopo i cinque anni fissati come termine massimo dalla direttiva: cioè esattamente la stessa situazione esaminata dalla Corte di Cassazione nella sentenza appena citata. Proprio in ossequio a tale decisione, che utilizzando la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" aveva sostanzialmente assimilato l'incompatibilità della norma interna con quella comunitaria ad un fenomeno abolitivo, il Tribunale di Rimini, sulla base di una "interpretazione analogica dell'art. 673 c.p.p.", procede ora alla revoca della sentenza di condanna.

Anche in relazione al delitto di cui all'art. 13, dunque, la giurisprudenza segue il medesimo percorso tracciato riguardo al delitto di inottemperanza all'ordine di allontanamento disciplinato all'art. 14, nella versione antecedente alla riforma del 2011: una volta constatata l'incompatibilità tra la norma incriminatrice interna ed una o più disposizioni direttamente applicabili di una direttiva, il giudice interno deve procedere non solo ad assolvere gli imputati nei procedimenti in corso per la fattispecie in questione, ma anche a revocare le sentenze definitive di condanna pronunciate per tale reato, non importa se emesse prima o dopo che le norme europee fossero divenute direttamente applicabili.

Nel caso dell'art. 14, in verità, ad essere incompatibile con la direttiva era la stessa previsione di una pena detentiva per la condotta inottemperante (cd. incompatibilità diretta tra norma penale e norma europea), mentre nel caso dell'art. 13 ci troviamo di fronte ad un caso di incompatibilità indiretta, in quanto in contrasto con la fonte europea non è la fattispecie penale o la sua sanzione, ma il provvedimento amministrativo la cui violazione è sanzionata dalla norma penale. In entrambi i casi, tuttavia, l'esito cui conduce il principio di prevalenza del diritto europeo è quello di privare di rilevanza penale la condotta contestata (tanto che la formula assolutoria usata dalla Cassazione è sempre quella "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato"): sicché ci pare coerente con tale principio la decisione qui in commento, che procede alla revoca dei giudicati di condanna anche nei casi di incompatibilità indiretta tra norma penale interna e diritto europeo direttamente applicabile.