ISSN 2039-1676


09 maggio 2011

Trib. Roma, 9.5.2011, Giud. Di Nicola (illecito reingresso dello straniero e direttiva rimpatri)

Anche il delitto di illecito reingresso di cui all'art. 13 co. 13 d.lgs. 286/98 non è più applicabile perchè in contrasto con la direttiva 2008/115/CE

STRANIERI – REATO DI ILLECITO REINGRESSO (art. 13 co. 13 d.lgs. 286/1998) – Direttiva 2008/115/CE – Assoluzione perché il fatto non sussiste
 
La sentenza della CGUE del 28 aprile 2011, El Dridi, nella quale è stata affermata l’illegittimità comunitaria della fattispecie delittuosa di cui all’art. 14 co. 5 ter, rileva anche in ordine al delitto di illecito reingresso nel territorio dello Stato di cui all’art. 13 co. 13, in quanto anche tale fattispecie comporta una violazione del principio dell’effetto utile, posto che la previsione di una pena detentiva a carico dello straniero che abbia fatto illegalmente ingresso in Italia in violazione di un divieto di reingresso costituisce un ostacolo al conseguimento dell’obiettivo dell’effettivo rimpatrio dello straniero irregolare, individuato come prioritario dalla direttiva 2008/115/CE. Inoltre, l’incompatibilità del procedimento amministrativo interno di esecuzione del provvedimento di espulsione con il sistema delineato in sede comunitaria comporta la disapplicazione dell’atto amministrativo contenente il divieto di reingresso (anche se emesso prima del termine concesso agli Stati per l’attuazione della direttiva), con la conseguenza che l’imputato del reato di cui all’art. 13 co. 13 deve essere assolto perché il fatto non sussiste, essendo venuto a mancare un presupposto della condotta tipica.
 
Riferimenti normativi:
 
art. 13 co. 13 d.lgs. 286/1998

direttiva 2008/115/CE