ISSN 2039-1676


26 ottobre 2015 |

Guida in stato di ebbrezza, altruità  del veicolo e raddoppio di durata della sospensione della patente

Corte cost., 9 ottobre 2015, n.198, Pres. Criscuolo, Rel. Zanon

 

Per scaricare il testo della sentenza in commento, pubblicata sul sito www.giurcost.org, cliccare qui.

 

1. La Corte costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato infondata una questione di legittimità proposta con riguardo all'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Per intendere il senso della questione, sollevata dal Tribunale di Rovereto, occorre una premessa sul meccanismo sanzionatorio, relativamente complesso, del quale la norma censurata costituisce solo una parte.

Nella materia della guida in stato di ebbrezza (o di acuta intossicazione da stupefacenti), le sanzioni penali classiche (ammenda ed arresto) sono accompagnate da misure concorrenti, con funzioni tanto dissuasive che preventive, sulla cui natura si è discusso in passato, soprattutto per determinare se potessero essere applicate retroattivamente o con la sentenza di patteggiamento. Nel quadro attuale, è lo stesso legislatore a stabilire, expressis verbis, la natura delle misure in questione, classificandole come sanzioni amministrative accessorie.

Va ricordata anzitutto, in questa sede, la sospensione della patente (artt. 218 e 218-bis), che ovviamente priva l'interessato, per un dato periodo,  della possibilità di condurre veicoli per i quali sia richiesta un'abilitazione alla guida, e comporta, in caso di violazione del divieto, l'applicazione di una sanzione amministrativa (fin circa ad un massimo di 8.000 euro) e l'adozione di misure amministrative ulteriori di gravità crescente (revoca della patente, fermo amministrativo del veicolo, confisca del veicolo stesso)[1].

Viene poi in rilievo la confisca del mezzo condotto dal soggetto in stato di ebbrezza (art. 213). Il provvedimento di ablazione - chiaramente il più efficace sul piano dissuasivo - resta escluso quando il veicolo appartiene a «persona estranea al reato» (così, per quanto particolarmente interessa in questa sede, l'art. 186, comma 2, lettera c del Codice). È opportuno ricordare come - nonostante qualche imprecisione talvolta determinata dal linguaggio corrente - non sia sufficiente che il veicolo appartenga a persona diversa dal soggetto conducente, essendo anche necessario che il terzo sia, appunto, «persona estranea al reato». Di talché, ad esempio, il proprietario del veicolo che lo affidasse al conducente, pur consapevole della condizione di ebbrezza del medesimo, sarebbe ugualmente esposto alla confisca[2].  

In questo contesto generale, a far tempo dal 2009, si inserisce la disciplina censurata dal tribunale di Rovereto.

Nel testo vigente, la lettera c) del comma 2 dell'art. 186 del Codice - cioè la previsione relativa alle intossicazioni di grado più elevato (oltre 1,5 grammi per litro) - stabilisce, al secondo periodo, che venga sempre applicata la sanzione della sospensione della patente, con durata che può variare da un anno a due, a seconda della gravità del fatto. Ma il terzo periodo della stessa norma dispone che «se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata», e dunque può variare tra un minimo di due anni ed un massimo di quattro.

Anche se la correlazione non è istituita direttamente, sembra chiaro che l'aggravamento della sanzione sospensiva si connette alla insuscettibilità di confisca del veicolo condotto in stato di ebbrezza: si è visto, infatti, che la confisca è preclusa in caso di appartenenza del mezzo a persona estranea al reato; la norma censurata, dal canto proprio, utilizza esattamente la stessa formula[3].

 

2.  La ratio della disposizione si individua con una certa facilità: prevenire (o almeno reprimere) la prassi del ricorso a vetture intestate ad altre persone per spostarsi pur dopo l'abuso di alcool, o di abusare di alcool con minori remore in quanto muniti di vetture intestate a terzi. È parso cioè che la deterrenza esercitata dal rischio di un grave danno economico, provocato dalla confisca di un veicolo, dovesse essere compensata, nel caso di preclusione della misura, dall'aggravamento  di una sanzione a sua volta temuta (e non suscettibile di sospensione condizionale), qual è la sospensione del permesso di guidare[4].

La previsione censurata trova applicazione, nei singoli casi concreti, in un aumento proporzionale rispetto al valore che sarebbe stato fissato dal giudice avuto riguardo ai limiti edittali ordinari della previsione. In altre parole, la durata della sospensione andrà determinata tenuto conto dei misuratori ordinari di gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e poi moltiplicata per due[5].

 

3. La comprensione del problema sollevato dal Tribunale di Rovereto richiede un ultimo approfondimento del dato normativo, che spieghi come mai la norma censurata non fosse il comma 2 dell'art. 186, ma il successivo comma 9-bis, aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d), della già citata legge n. 120 del 2010.

In  effetti il giudice a quo non contestava la previsione sanzionatoria, ma, piuttosto, gli esiti finali cui il trattamento punitivo perviene quando si innesca il particolare meccanismo esecutivo introdotto dal legislatore con il citato comma 9-bis dell'art. 186.

In sintesi, è previsto che il giudice della cognizione, sempre che non si sia verificato un incidente stradale, possa sostituire le sanzioni penali dell'ammenda e dell'arresto con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ragguagliando arresto e ammenda secondo il computo ordinario e poi disponendo un giorno di lavoro per ogni 250 euro del valore risultante[6].

Lungi dal consistere nella mera opportunità di avvalersi di una sanzione alternativa all'ammenda ed alla stessa detenzione a titolo di arresto, il lavoro di pubblica utilità, nell'ambito della disciplina in esame, avvia una vera e propria procedura "premiale". Infatti il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui - ad esecuzione della pena ultimata - il funzionario preposto riferisca in termini positivi della prestazione offerta dall'interessato, fissa una udienza, in esito alla quale, ove condivida la valutazione, assume una serie di provvedimenti favorevoli al soggetto condannato.

Il reato viene dichiarato estinto  e soprattutto, per quanto qui interessa, si ridimensionano le sanzioni amministrative: la confisca eventualmente disposta viene revocata, e la durata della sospensione della patente viene dimezzata.

 

4. Ecco allora il ragionamento del rimettente. Egli ha considerato, al fianco del caso di un conducente non proprietario per il quale la sospensione della patente sia stata applicata in misura doppia,  il caso del conducente proprietario che abbia subito una più breve sospensione della patente e, però, anche la confisca del mezzo. Egli ha considerato, inoltre, l'ipotesi che entrambi pervengano (come era pervenuto il condannato nel giudizio a quo) ad un esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Ecco allora che, da una situazione perequata (lunga durata della sospensione senza confisca v. durata dimezzata con confisca), si perverrebbe ad una situazione ingiustificatamente penalizzante per il conducente non proprietario: egli infatti si ritroverebbe comunque con una sospensione di durata raddoppiata, per quanto successivamente dimezzata, rispetto al suo omologo conducente proprietario, il quale però, grazie all'esito positivo della prova, si sarebbe liberato della sanzione "perequatrice" e cioè della confisca.

Di qui la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione. Il difforme trattamento sanzionatorio coglierebbe due condotte identiche, nei profili di gravità obiettiva e soggettiva, entrambe consistenti nell'essersi posti alla guida di un veicolo in condizioni di intossicazione alcolica,  senza che i profili dell'offesa e della pericolosità siano incisi dell'elemento, del tutto estrinseco, dell'appartenenza del veicolo utilizzato. A parere del giudice a quo, la violazione avrebbe dovuto essere rimossa con una decisione manipolativa della Consulta, essenzialmente volta a raddoppiare l'effetto premiale sulla durata della sospensione nel caso di soggetto al quale sia stata applicata una sanzione raddoppiata nella fase cognitiva del giudizio. Per la precisione, secondo il rimettente, il giudice avrebbe dovuto essere autorizzato a "ridurre della metà" la sanzione inflitta al conducente non proprietario - così come previsto dalla norma censurata -  «senza tenere conto del raddoppio» applicato in fase cognitiva[7].

 

5. Nell'approccio al problema, il giudice a quo ha ben considerato il tradizionale orientamento della Consulta, secondo il quale le scelte sanzionatorie sono eminentemente discrezionali, e possono essere sindacate solo in termini di manifesta irrazionalità. In particolare, quando manchi un qualsiasi punto di riferimento comparativo, è preclusa  alla Corte costituzionale l'autonoma identificazione di un valore edittale di pena che possa sembrare "più congruo" rispetto a quello prescelto dal legislatore[8]. Ed infatti, come si è visto, il Tribunale ha istituito una precisa comparazione tra la fattispecie sottoposta al suo giudizio e quella elevata a tertium, il cui trattamento, nel caso di effettiva sovrapponibilità delle situazioni, avrebbe potuto essere "esteso", appunto, alla prima fattispecie.

Un tale percorso ha consentito di superare la soglia dell'ammissibilità, ma non poteva evidentemente documentare l'effettiva analogia delle situazioni comparate, che la Corte ha infatti finito col negare, con ciò escludendo la manifesta irragionevolezza del trattamento differenziale (l'unica che avrebbe legittimato l'accoglimento della questione).

Uno dei presupposti del ragionamento proposto dal giudice a quo consiste nell'assunto che non vi siano differenze rilevanti del fatto tipico ascritto al conducente non proprietario, che valgano a spiegare (o almeno concorrano a spiegare) il diverso (ma non per questo più grave) trattamento sanzionatorio. L'argomento avrebbe forse meritato una maggiore riflessione, poiché il legislatore potrebbe avere apprezzato, in qualche misura, la scelta di condurre in condizioni di etilismo un veicolo altrui[9]. E infatti, sia pur sinteticamente, la Corte ha osservato come non si possa «escludere che [...] si sia anche inteso enfatizzare, sul piano della colpevolezza, il disvalore insito nella scelta di guidare in condizioni di ebbrezza un veicolo appartenente ad altra persona, così tradendone l'affidamento».

In ogni caso, l'obiettivo di conservare efficienza per la funzione deterrente dell'arsenale sanzionatorio attraverso la sua diversificazione appare ragionevole (forse addirittura più compatibile con il principio di uguaglianza della mera rinuncia ad una compensazione riguardo all'omissione del provvedimento ablatorio). Può essere discusso  se la scelta tecnica adottata sia la più funzionale, o la più opportuna, ma certamente non si è trattato di una opzione irrazionale. Va considerato che la confisca del mezzo proprio, comunque sia qualificata, è perfettamente congrua nel panorama delle misure "punitive" che svolgono anche le funzioni di prevenzione tipiche delle misure di sicurezza (si priva l'agente della possibilità di guidare nuovamente, almeno il mezzo in questione). Nel contempo, va considerato che la rinuncia alla confisca nel caso di veicolo altrui (recte: di veicolo appartenente a persona che sia anche immune da responsabilità concorsuale per il fatto) pare al tempo stesso ragionevole e doverosa: ragionevole, poiché non è detto che il mezzo sarebbe posto nuovamente a disposizione dell'agente; doverosa, in forza di una giurisprudenza nazionale e sovranazionale sul divieto di punizione per il fatto altrui e sul principio di colpevolezza, in specifico rapporto col provvedimento ablatorio, che pare troppo nota per richiedere analitiche citazioni.

Ora, una volta ammessa la compatibilità costituzionale del trattamento differenziale posto all'origine della situazione denunciata dal rimettente, l'attenzione avrebbe dovuto necessariamente trasferirsi sulla portata omologante dei fatti successivi all'irrogazione della sanzione. Nonostante l'indubbia suggestione d'impatto, non è affatto "autoesplicativa" la pretesa che, pur essendo "giustamente" puniti in misura differenziale nella fase cognitiva del processo, i soggetti protagonisti della comparazione debbano invece uscire puniti "allo stesso modo" dalla fase esecutiva. La riduzione premiale del trattamento sanzionatorio - eventualmente conquistata mediante una responsabile collaborazione del condannato nella fase punitiva e rieducativa del procedimento - corrisponde a (trova cioè giustificazione in) una condotta diversa da quella illecita, che consiste appunto nella efficace e diligente prestazione di un servizio in favore della collettività. In questo senso la posizione del conducente non proprietario e quella del conducente che abbia subito (medio tempore) la confisca possono essere effettivamente comparate.

Sennonché, all'unità del fattore giustificativo non può che corrispondere l'identità del trattamento premiale, cioè una riduzione percentuale sulla pena irrogata, in misura fissa (nella specie il 50%) ma con effetti ovviamente diversi in termini assoluti, a seconda dei valori di partenza. È del resto - ha osservato la Corte - la logica di qualunque istituto che mira ad incentivare comportamenti virtuosi (sul piano sostanziale o processuale) attraverso un decremento della reazione punitiva: i criteri di determinazione della pena  stanno altrove, sono quelli ordinari, e solo sul valore risultante dalla loro applicazione si determina in seguito una riduzione proporzionale.

Il rimettente invece - senza (comprensibilmente) dare rilievo alla circostanza - ha finito col pretendere che spetti al conducente non proprietario un più elevato margine di abbattimento della durata della sospensione, sebbene tale abbattimento si fondi unicamente sulla apprezzabile condotta tenuta in fase esecutiva, in nulla differente da quella tenuta dal conducente proprietario.

È vero che, revocata la confisca, quest'ultimo si trova "alla fine" punito meno severamente del primo.  Ma si tratta, appunto, di un bilancio "alla fine". Dunque, in esito ad un percorso che non prevede ineluttabilmente la sostituzione delle sanzioni penali ordinarie con il lavoro di pubblica utilità (disposto discrezionalmente dal giudice, in applicazione dei criteri di legge), e meno ancora è ineluttabilmente segnato dall'esito positivo della prestazione. Insomma, un percorso lungo e "personalizzato".

Oltretutto, come la Corte ha rilevato in termini sintetici, normalmente il conducente proprietario chiude il proprio percorso esecutivo dopo aver subito un provvedimento di confisca, molto spesso preceduto e accompagnato dal sequestro del veicolo, così patendo di fatto conseguenze di sicura portata afflittiva. È dubbio finanche, ed allora, che, trovandosi alla fine il suo preteso omologo nelle stesse condizioni, dal punto di vista della durata della sospensione, sussisterebbe  davvero quella completa perequazione cui mirava la questione sollevata.

 


[1] Una più grave misura è costituita dalla revoca della patente, che si applica - per quanto attiene alla guida in stato di ebbrezza - in situazioni particolarmente stigmatizzate dal legislatore: per i casi di intossicazione più elevata, o di rifiuto della misurazione, quando l'interessato risulti recidivo (nel biennio) o abbia provocato un incidente stradale.

[2] La Corte di cassazione esclude la confisca solo quando il  proprietario del veicolo «risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest'ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo» (Sez.  4, Sentenza n. 39777 del 07/06/2012 (dep. 08/10/2012), in Ced Cass., n. 253721).

[3] La disciplina è stata introdotta  mediante il comma 45 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (cd. "secondo pacchetto sicurezza"). Non è dunque contestuale alla previsione specifica della confisca del veicolo condotto in stato di ebbrezza, quando non appartenente a terzi estranei, che era stata invece introdotta con il "pacchetto sicurezza" dell'anno precedente (art. 4, comma 1, lett. b, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). La disposizione che contiene la norma (cioè la lettera c del comma 2 dell'art. 186) è stata poi riscritta in sede di riforma del Codice della strada, ed in particolare mediante l'art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ma il contenuto concernente il raddoppio di durata della sospensione della patente è rimasto testualmente invariato.

[4] Gatta, in Il "pacchetto sicurezza" 2009, Torino, 2009, p. 196 segg. Si veda anche, in senso analogo, la relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, in data 27 luglio 2009, denominata «L. 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica». Si legge tra l'altro nella relazione: «La ratio dell'intervento sembra dover essere rinvenuta nella volontà di implementare la dissuasività del coacervo di sanzioni previste per la violazione in oggetto nel caso venga a mancare il contributo offerto dalla minaccia della confisca del veicolo, misura la cui operatività è esclusa dalla stessa disposizione per il caso che lo stesso appartenga ad un terzo estraneo al reato. Il che peraltro non dissolve i dubbi che l'intervento suscita, atteso che il presupposto su cui si fonda l'aggravamento del trattamento sanzionatorio non appare effettivamente discriminante [...]».

[5] La giurisprudenza ha sempre considerato applicabili, per la determinazione in concreto della durata della sospensione, gli ordinari parametri previsti dalla legge per l'analoga operazione da condurre riguardo alle sanzioni penali (talvolta è citato espressamente l'art. 133 cod. pen.), pur chiarendo che il cursore tra i valori edittali non deve necessariamente collocarsi nello stesso punto: a sanzione penale minima, per esempio, non deve corrispondere sospensione minima, e viceversa (Cass. pen., Sez.  4, Sentenza n. 26111 del 16/05/2012 (dep. 05/07/2012), in Ced Cass., n. 253597).  Negli anni '90 le Sezioni unite avevano statuito che «la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato», e da allora il principio risulta di comune applicazione (Cass. pen., Sez.  Un., Sentenza n. 930 del 13/12/1995 (dep. 29/01/1996), ivi, n. 203429).

[6] Il lavoro di pubblica utilità, che consta dell'effettuazione di prestazioni non retribuite in favore della collettività, e che nei casi in esame deve preferibilmente svolgersi nel campo della sicurezza e della educazione stradale, è una sanzione introdotta con l'istituzione della competenza penale del giudice di pace, e quindi regolata in via primaria dall'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, norma espressamente richiamata dalla fattispecie in esame. Il legislatore ha poi fatto ricorso all'istituto anche in altri campi, e segnatamente a fini di miglior recupero dei soggetti che abbiano commesso reati in connessione alla propria condizione di tossicodipendenza. Non può che rinviarsi, per brevità, all'art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 (norma concernente la detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti).

[7] Il Tribunale ha avuto cura di sperimentare una interpretazione adeguatrice, dando conto della tesi difensiva secondo la quale, proprio al fine di evitare la denunciata "sperequazione finale", la norma censurata dovrebbe essere interpretata nel senso che, in caso di sospensione raddoppiata in fase cognitiva, il trattamento premiale successivo al lavoro di pubblica utilità dovrebbe consistere in una doppia riduzione della metà, e quindi, in sostanza, in  una riduzione del 75%. Lo stesso rimettente ha dato conto dell'orientamento di alcuni giudici di merito del distretto trentino, che aderirebbero alla tesi appena indicata. Tuttavia, con ampia motivazione circa i limiti dell'interpretazione adeguatrice, e dato conto di un tenore letterale ritenuto  insuperabile, il giudice a quo ha concluso, del tutto ragionevolmente, che la norma censurata consente sempre e soltanto una riduzione del 50% della sanzione inflitta con la sentenza di condanna.

[8] L'assunto è corrente nella giurisprudenza costituzionale. Da ultimo, sentenze n. 81 del 2014, n. 68 del 2012, n. 273 del 2010, n. 47 del 2010, n. 161 del 2009, n. 324 del 2008, n. 22 del 2007;  ordinanze n. 240 del 2011, n. 41 del 2009, n. 106 del 2007.

[9] I lavori parlamentari sono sostanzialmente silenti al riguardo, posto che la disciplina è stata introdotta mediante voto di fiducia, in sede di conversione, riguardo ad un emendamento governativo contenente numerosissime disposizioni.