ISSN 2039-1676


18 gennaio 2018 |

Guida in stato di ebbrezza e sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità: il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

Cass., Sez. IV, sent. 27 settembre 2017 (dep. 19 ottobre 2017), n. 48330, Pres. Ciampi, Rel. Tanga, Ric. Braghetto

Contributo pubblicato nel Fascicolo 1/2018

Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato".

 

1. Con la sentenza qui illustrata, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione afferma che, se il giudice sostituisce al conducente in stato di ebbrezza la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, non può contestualmente sospendergli la patente.

Più nello specifico, la Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso presentato dall'imputato a mezzo del proprio difensore, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata.

 

2. Nella vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, il Tribunale di Ivrea – pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione alla violazione dell'art. 186 C.d.S. – applicava all'imputato la pena di 4 mesi di arresto e 1000 € di ammenda, sostituendola ex art. 186 comma 9-bis C.d.S. con il lavoro di pubblica utilità; il Tribunale, conseguentemente, applicava anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 9 mesi.

 

3. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, in quanto la norma è chiara nello stabilire che, laddove nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità il condannato ponga in essere una qualche violazione, la pena sostitutiva possa essere revocata e le sanzioni amministrative accessorie possano essere ripristinate.

L'utilizzo del termine “ripristinare” implica necessariamente il pregresso venir meno della sanzione amministrativa accessoria e tale “venir meno” non può che essere fatto risalire al momento della pronuncia della condanna con contestuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Solo l'esito dello svolgimento di tale misura, d'altro canto, può essere determinante ai fini della quantificazione definitiva della sospensione della patente di guida; pertanto, si sostiene che il giudice avrebbe dovuto sospendere gli effetti della sanzione amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

 

4. Nell'analizzare il motivo di ricorso, il Supremo Collegio parte dall'analisi del dato normativo sottolineando come effettivamente il comma 9-bis dell'art. 186 C.d.S. affermi a chiare lettere che, «in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato».

Nel caso, invece, di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede (o il giudice dell'esecuzione), su richiesta del Pubblico Ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'art. 666 c.p.p. e tenuto conto dei motivi, dell'entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con «ripristino» di quella sostituita, «della sanzione amministrativa della sospensione della patente» e della misura di sicurezza della confisca.

Per la Suprema Corte risulta determinante il fatto che la norma, per l'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, stabilisca che il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con “ripristino” di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine “ripristinare” non può che significare “rimettere in vigore”, “ristabilire”, “riportare ad uno stato precedente”: ciò presuppone che, prima del ripristino, l'efficacia delle sanzioni inflitte – ivi compresa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida – sia stata sospesa. Peraltro, secondo la Cassazione, in caso di immediata esecutività della sanzione amministrativa della sospensione della patente, sarebbe altamente fondato il rischio – ovviamente soltanto nel caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità – di rendere vani gli effetti della successiva riduzione alla metà della sospensione stessa, visti i tempi fisiologici necessari per la fissazione dell'udienza volta a dichiarare estinto il reato e disporre il dimezzamento della sanzione amministrativa stessa.

 

***

 

6. Ad avviso di chi scrive, le conclusioni ermeneutiche alle quali giunge la pronuncia in commento sono condivisibili.

In primo luogo, risulta certamente apprezzabile l'adozione di un canone ermeneutico maggiormente conforme al testo normativo, dove il legislatore, nel considerare l'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, utilizza appositamente il termine “ripristino” riferendosi, allo stesso tempo, alla pena detentiva sostituita nonché alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Dalla lettura della norma appare chiaro, dunque, che durante il periodo di svolgimento dei lavori di pubblica utilità non sia soltanto la pena detentiva a dover rimanere sospesa, ma anche la sanzione amministrativa della sospensione della patente e la confisca del veicolo, le quali potranno essere ripristinate soltanto in caso di esito negativo dei lavori di pubblica utilità.

Particolarmente condivisibile, specie in prospettiva di tutela dell'imputato, nonché in linea con la ratio della norma, risulta l'assunto secondo il quale l'immediata esecutività della sanzione accessoria della sospensione della patente comporterebbe inevitabilmente il rischio di vanificare gli effetti premiali previsti dall'art. 186 comma 9-bis C.d.S. in caso di corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità (riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente). Nell’ambito della disciplina in esame, infatti, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità costituisce una vera e propria procedura di tipo premiale: il giudice dell’esecuzione, una volta ultimata l'esecuzione della pena sostitutiva e sempre che il funzionario preposto riferisca in termini positivi circa la prestazione lavorativa posta in essere dall’imputato, fissa un’udienza in esito alla quale, ove condivida tale valutazione, assume una serie di provvedimenti favorevoli al soggetto condannato, come dichiarare estinto il reato, disporre la revoca della confisca del veicolo (se precedentemente inflitta) e dimezzare la durata della sospensione della patente di guida[1]. Il tempo fisiologico occorrente per la fissazione di una nuova udienza volta a dichiarare estinto il reato è solitamente piuttosto significativo, per cui – qualora venga immediatamente sospesa la patente di guida dal momento di sostituzione della pena detentiva – risulta fondato il rischio che al momento di tale udienza l'imputato abbia già sopportato l'integrale periodo di sospensione della patente di guida, rendendo assolutamente ininfluente il successivo dimezzamento del periodo di sospensione stesso.

In questo senso, l'operazione ermeneutica compiuta dai giudici di legittimità appare comprensibilmente mossa dall'intento di azzerare, a tutela dell'imputato, il rischio che quest'ultimo non possa beneficiare, in caso di efficace e diligente prestazione di un servizio a favore della collettività, del dimezzamento di tale periodo di sospensione della patente di guida (il che renderebbe del tutto vano l'istituto il quale mira ad incentivare comportamenti virtuosi attraverso un decremento della sanzione punitiva[2]).

 

7. In definitiva, la Suprema Corte finisce per adottare un'interpretazione particolarmente garantista, ancorché strettamente letterale, dell'art. 186 comma 9-bis del C.d.S., che tiene conto allo stesso tempo delle finalità che la norma si pone di raggiungere, nonché degli attuali tempi fisiologici di durata del processo, sempre nell'ottica di apprestare un'idonea e significativa tutela all'imputato.

 


[1] In tal senso, Corte Cost. n. 198/2015;

[2] Così, Corte Cost. 198/2015.