ISSN 2039-1676


28 ottobre 2013 |

La Consulta sul divieto di applicare il lavoro di pubblica utilità  quando il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale

Corte cost., 24 ottobre 2013, n. 247, Pres. Silvestri, Rel. Napolitano

1. Con una ordinanza di manifesta infondatezza la Corte costituzionale ha respinto i dubbi di legittimità avanzati riguardo all'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La norma, com'è noto, consente che il giudice, sempre che non vi sia opposizione dell'imputato, non applichi per il reato di guida in stato di ebbrezza le pene «ordinarie» dell'arresto e dell'ammenda, bensì la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La soluzione è generalmente considerata vantaggiosa per l'interessato, e non solo per l'esclusione dell'eventuale pena detentiva. Infatti, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, si determina la estinzione del resto, la durata della sospensione della patente viene dimezzata e, soprattutto, va revocata la confisca disposta riguardo al veicolo condotto dal reo. È dunque comprensibile che si guardi alle preclusioni concernenti la sanzione sostitutiva come a disposizioni di segno sfavorevole per l'interessato.

Viene in rilievo, nella specie, l'esclusione dei casi nei quali il «conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale». Tale ultima circostanza, a norma del comma 2-bis dello stesso art. 186 del codice della strada, implica un raddoppiamento delle pene ed altre previsioni di maggior severità del trattamento. Ma soprattutto, per quanto qui interessa, al successivo comma 9-bis è stabilito che la pena del lavoro di pubblica utilità si applica solo «al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis».

La Consulta è stata sollecitata a verificare la compatibilità della preclusione con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e con il principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

In sintesi, secondo il giudice a quo, la disciplina censurata varrebbe ad equiparare, nel trattamento sfavorevole, situazioni assai diverse, come quella in cui si sia verificato solo un lieve incidente con piccoli danni alle cose e quella nella quale, invece, siano stati provocati gravi conseguenze dannose, anche alle persone. Si tratterebbe di una previsione irragionevole, almeno nella parte in cui vincola la discrezionalità giudiziale e di conseguenza esclude che possano essere valutati, in concreto, il grado della colpevolezza del reo a la gravità del danno provocato con l'incidente.  Il lavoro sostitutivo, d'altro canto, è sanzione di elevata capacità risocializzante, ed escluderne senz'altro l'applicazione, in assenza di giustificazioni apprezzabili sul piano concreto, implicherebbe una violazione concomitante del terzo comma dell'art. 27 Cost.

 

2. La Corte ha negato ogni plausibilità alle tesi del rimettente. Alla base della decisione, l'insegnamento tralaticio per il quale l'individuazione delle condotte meritevoli di sanzione penale, e la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, sono scelte eminentemente politiche, e dunque riservate alla piena discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie il limite della ragionevolezza sarebbe stato ampiamente rispettato, non potendosi discutere il maggior grado di pericolosità della condotta di chi non solo si sia posto alla guida di un mezzo in condizioni di ubriachezza, ma sia giunto a perdere il controllo del veicolo almeno fino al punto da provocare un incidente, per quanto lieve possa alla fine risultare il danno. L'adeguamento della pena al fatto - rileva la Corte - può ben essere realizzato attraverso la determinazione in concreto di una pena «ordinaria» nell'ambito della relativa variazione edittale. Potrebbe aggiungersi che, in effetti, non è logico negare in astratto funzione ed efficacia di risocializzazione alle pene dell'arresto e dell'ammenda. Se certo il lavoro sostitutivo costituisce una realtà sempre più concreta, nella prospettiva di metodologie sanzionatorie moderne che sono ormai indispensabili ed urgentissime, non è possibile negare radicalmente al legislatore, secondo la logica sottesa all'ordinanza di rimessione, la possibilità di selezionare per gravità i fatti rispetto ai quali è opportuna la previsione del trattamento alternativo.

 

3. Solo un paio di osservazioni aggiuntive. Potrebbe discutersi, per la verità, se il criterio discriminatore utilizzato per tracciare il confine tra fatti punibili o non mediante il lavoro sostitutivo sia l'unico concepibile, o comunque il più ragionevole. Specie in assenza di una chiara pretesa di relazione causale tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, possono darsi casi di ridotta pericolosità in concreto, da comparare a fattispecie segnate da un gravissimo stato di intossicazione e da condotte di guida irresponsabili, che solo per una favorevole congiuntura non si risolvono in tragedie. Se l'adeguatezza della risposta punitiva riguardo a fatti del secondo tipo è assicurata attraverso la possibilità discrezionale per il giudice di non applicare la sanzione sostitutiva, sarebbe stato ben concepibile che lo stesso adeguamento venisse consentito, mediante analoga discrezionalità giudiziale, anche per i fatti del primo tipo. In effetti si percepisce nettamente, nella recente giurisprudenza costituzionale, un atteggiamento critico verso varie forme di automatismo sanzionatorio. Tuttavia la riserva costituzionale di legge e la logica democratica rimettono alle istituzioni rappresentative le scelte sanzionatorie: il limite è dato dalla manifesta irrazionalità, non dalla opinabilità dell'opzione legislativa.   

Un ultimo rilievo. Si attribuisce alla previsione del comma 2-bis dell'art. 186 la qualifica di fattispecie circostanziale, con la conseguenza che il fattore aggravante va posto in correlazione con le attenuanti eventualmente concorrenti, e può risultare soccombente (Cass., Sez. IV, 13 novembre 2012, n. 7460/13, Florio, in C.e.d. Cass., n. 254475). Risulta che nella giurisprudenza di merito si è prospettata una caduta dell'effetto preclusivo, in ordine all'applicazione del lavoro di pubblica utilità, quando gli effetti sanzionatori della circostanza siano annullati all'esito del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. Anche il giudice a quo aveva evocato questa tesi, ma al solo fine di escludere che nella specie l'imputato fosse «meritevole» di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche (con qualche ricaduta, forse, circa la tenuta logica del provvedimento sul piano della rilevanza). Dunque non vi sarebbero stati i presupposti per una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, a prescindere dal fondamento della relativa soluzione ermeneutica.

Ebbene, la Corte ha preso atto della costruzione, e non ha sindacato il provvedimento di rimessione, neppure indirettamente,  nella prospettiva della necessaria sperimentazione di soluzioni interpretative idonee ad escludere il vulnus denunciato con la questione di legittimità costituzionale. Scelta ineccepibile, anche se, di conseguenza, è andata persa l'occasione di un autorevole intervento sulla portata effettiva della preclusione impugnata.