ISSN 2039-1676


02 febbraio 2012 |

Lavoro di pubblica utilità : una prima significativa svolta nella prassi milanese

1. Nel corso del 2011 il Tribunale di Milano si è attivamente adoperato al fine di allacciare numerose e importanti Convenzioni con enti pubblici e associazioni private, al fine di incentivare il ricorso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per i condannati ai reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti (di cui agli artt. 186 e 187 d.lgs. 285/1992). L'elenco delle convenzioni è reperibile sulla home page sul sito del Tribunale di Milano (www.tribunale.milano.it) come anche su quello della Camera Penale di Milano.

 

2. Il lavoro di pubblica utilità è nel nostro ordinamento istituto proteiforme, costituendo uno strumento lato sensu sanzionatorio, utilizzato con sempre maggior frequenza dal legislatore per situazioni e con finalità eterogenee.

Una prima ipotesi di applicabilità del lavoro di pubblica utilità è stata introdotta dall'art. 105 della l. 689/1981 (cd. depenalizzazione) come sanzione applicabile in caso di conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato (cfr. Paliero, Il lavoro libero nella prassi sanzionatoria italiana: cronaca di un fallimento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, pp. 88 e ss.).

Il d.l. 122/1993 ha poi previsto all'art. 11bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654/1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962/1967) (cfr. De Francesco, D.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 - misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. commento all' art. 1 - discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in Legislazione penale, 1994, 195 e ss.).

Con l'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 il lavoro di pubblica utilità assurge al ruolo di pena principale nel micro-sistema dei reati di competenza del Giudice di pace, mantenendo inoltre, in virtù del successivo art. 55, la funzione di sanzione applicabile in caso di conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato (cfr. Turchetti, in Dolcini - Marinucci (a cura di) Cod. pen. commentato, vol. III, 3a ed., 2011, Competenza penale giudice di pace, art. 54, 7921 e ss, e art. 55, 7925 e ss.).

L'art. 165 c.p., nel testo modificato dalla l. 145/2004, ha introdotto il lavoro di pubblica utilità tra i possibili "contenuti positivi" della sospensione condizionale della pena, cioè tra gli obblighi al cui adempimento il giudice può subordinare la concessione della misura (cfr. Gatta, L'obbligo del lavoro nella sospensione condizionale riformata, in Corr. merito, 2006, 329 ss. e Id., in Dolcini - Marinucci (a cura di) Cod. pen. commentato, vol. I, 3a ed., 2011, art. 165, 2008 e ss.).

Il lavoro di pubblica utilità assume poi il carattere di pena sostitutiva della pena detentiva a favore di soggetti tossicodipendenti, secondo quanto stabilito dall'art. 735bis t.u. stup., novellato dalla l. 272/2005 (cfr. Troncone, Il lavoro di pubblica utilità: effettività e integrazione sociale della pena, in Riv. pen., 2008, 791 e ss. e G. Amato, La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità alla prova della Cassazione, in Cass. pen., 2009, 325 e ss.).

Infine, il ricorso al lavoro di pubblica utilità è contemplato tra le sanzioni amministrative accessorie, che discendono dalla condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada (art. 224 bis d. lgs. 285/1992, introdotto dall'art. 6 l. 102/2006).

 

3. Nonostante il progressivo ampliamento del suo ambito di operatività, il lavoro di pubblica utilità ha sempre occupato uno spazio assolutamente marginale nella prassi sanzionatoria, ciò a causa, da un canto, della presenza ridotta e a macchia di leopardo di convenzioni tra le associazioni e gli enti interessati e i Tribunali (cfr. Gatta, L'obbligo del lavoro, cit., 331 e ss.) e, dall'altro, dallo scarso interesse degli imputati, alla cui richiesta (artt. 54 e 55 D.lgs. 274/2000, art. 735bis t.u. stup.) o non opposizione (art. 165 c.p., art. 11bis d.l. 122/1993 e art. 224 bis d.lgs. 285/1992) è subordinata l'applicazione della misura (in virtù dell'art. 4 Cedu che vieta i lavori obbligatori o forzati), a sottoporsi ad un'attività emotivamente impegnativa, priva di rilevanti effetti premiali.

Una significativa inversione di tendenza si è registrata con l'introduzione, avvenuta con la l. 120/2010, della facoltà per il condannato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di richiedere di essere ammesso a sostituire la pena originariamente inflitta con il lavoro di pubblica utilità che, ove positivamente svolto, comporta l'estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo condotto dal reo al momento del fatto, se di sua proprietà. Tali significativi effetti premiali hanno incrementato le domande di accesso al lavoro di pubblica utilità che, già di per sé, come rilevato nelle Convenzioni stipulate dal Tribunale di Milano, "va incentivato e diffuso in quanto: porta un'immediata utilità alla collettività, dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società, è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore".

 

4. In tale ottica, dunque, si innesta il bando pubblicato il 9 febbraio 2011 dal Tribunale di Milano, rivolto a tutte le associazioni ed enti interessati ad avvalersi dell'attività di pubblica utilità dei condannati che ne avessero fatto richiesta. Le adesioni al bando e le successive Convenzioni stipulate hanno ampliato significativamente il novero dei soggetti presso cui svolgere lavoro di pubblica utilità nella Provincia di Milano: infatti, fino al dicembre del 2011 vi era un unico ente riconosciuto dal Tribunale di Milano, l'associazione City Angels, impegnata principalmente nell'assistenza ai senzatetto e ai tossicodipendenti, mentre, attualmente, sono 14 i soggetti che hanno accordi con il Tribunale tra cui Comuni dell'hinterland milanese (Cesano Boscone, Rosate, Cornaredo e Liscate), la Fondazione Caritas Ambrosiana nonché Associazioni e Cooperative impegnate in diverse attività di supporto a persone in difficoltà

 

5. L'ampliamento dei soggetti convenzionati, di cui è senz'altro auspicabile un ulteriore incremento, va salutato come una novità da seguire con grande interesse: se al maggior numero di enti presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità dovesse conseguire un più significativo ricorso alla misura, magari anche nell'ambito della competenza penale del Giudice di Pace, potrebbero essere valutati gli effetti risocializzanti e, dunque, le potenzialità di una pena senz'altro mite e di "immediata utilità per la comunità".