ISSN 2039-1676


04 dicembre 2012

Sull'applicabilità  della pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità  nel giudizio di appello, in relazione a fatti di guida in stato di ebbrezza commessi prima della l. n. 120/2010

C. App. Bologna, ud. 16.10.12, Pres. di Bari, Est. Messini d'Agostini, Imp. Mazzotti

CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA EX ART. 186 CO. 2 LETT. c) C.D.S. - Sostituzione della pena ex art. 186 co. 9 bis c.d.s. - Richiesta presentata per la prima volta nel giudizio d'appello - Pena inflitta dal giudice di primo grado inferiore a quella vigente per effetto della sopravvenuta l. n. 120/2010 - Aumento della pena per evitare una commistione di discipline  - Necessità - Consenso dell'imputato alla irrogazione di una pena più alta, poi sostituita - Necessità

In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora l'imputato, sopravvenuta la disciplina introdotta dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, chieda per la prima volta al giudice dell'impugnazione la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 186 co.9-bis c.d.s., dovrà acconsentire - visto il divieto di reformatio in peius - alla irrogazione di una pena più alta (prima della sostituzione) di quella inflitta dal primo giudice, se inferiore al minimo edittale previsto dalla norma violata nella formulazione introdotta dalla stessa legge. Solo in questo modo si evita la inammissibile combinazione fra frammenti di diverse leggi e l'applicazione di una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore.

 

Riferimenti normativi: c.d.s. art. 186 co. 2 lett. c
  c.d.s. art. 186 co. 9 bis