9 ottobre 2012 |
Obbligo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell'ambito della provincia di residenza del condannato: sollevata una questione di legittimità costituzionale
Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, 21.8.2012 (ord.), Giud. Levita
1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.lgs. n. 274/2000, per contrasto con gli artt. 3, 27 e 29 Cost., "nella parte in cui impone lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nella provincia di residenza del condannato, ovvero - subordinatamente (C. Cost., ord. n. 242/2007) - nella parte in cui non prevede l'ipotesi che il giudice, su richiesta del condannato, lo ammetta a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso un Ente non compreso nella provincia di residenza".
I fatti: una donna viene condannata per guida in stato di ebbrezza ed ammessa ex art. 186, co. 9 bis cod. strada alla pena sostiutiva del lavoro di pubblica utilità da svolgersi, secondo le modalità previste dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 (richiamato dalla citata disposizione del cod. strada), presso un determinato ente convenzionato con il Tribunale irpino. Successivamente, con istanza promossa in sede esecutiva, la condannata chiede l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso un altro ente, diverso da quello indicato in sentenza e con sede al di fuori della provincia di residenza, adducendo gravi e serie motivazioni di ordine familiare (l'ente richiesto è infatti una struttura ospedaliera nella quale si trovano in degenza sia il padre sia la madre della condannata, unico soggetto della famiglia in grado di assistere i genitori).
Il primo quesito che si pone al Tribunale nel caso de quo è il seguente: il lavoro di pubblica utilità, per come conosciuto e disciplinato dal d.lgs. n. 274/2000, può essere svolto al di fuori della provincia di residenza del condannato? La risposta negativa è agevole: la lettera della legge lo esclude, facendo inequivoco riferimento ad un'attività che "viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato" (art. 54 co. 3).
Da qui il secondo quesito: è ragionevole la scelta del legislatore di vincolare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell'ambito della provincia di residenza del condannato? La risposta del Tribunale è negativa, ed impone di sollevare questione di legittimità costituzionale.
2. Preliminarmente va osservato, infatti, che proprio l'inequivoco tenore della lettera della legge, secondo il Tribunale, esclude la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che consenta di evitare la questione di legittimità costituzionale. E noto infatti che il Giudice delle leggi, a partire dalla storica sentenza n. 456/1989, ha più volte affermato il principio per il quale "Quando (...) il dubbio di compatibilità con i principi costituzionali cada su una norma ricavata per interpretazione da un testo di legge è indispensabile che il giudice a quo prospetti a questa Corte l'impossibilità di una lettura adeguata ai detti principi; oppure che lamenti l'esistenza di una costante lettura della disposizione denunziata in senso contrario alla Costituzione (cosiddetta 'norma vivente'). Altrimenti tutto si riduce ad una richiesta di parere alla Corte Costituzionale, incompatibile con la funzione istituzionale di questo Collegio (cfr. la sentenza n.123 del 1970)".
Il Tribunale assolve all'onere in modo sintetico ma, a nostro avviso, sufficiente, mettendo in evidenza la "corrispondenza univoca tra il testo della legge ed il significato ricavabile dalla sua interpretazione (id est lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell'ambito della provincia di residenza del condannato) che preclude qualsiasi potere del Giudice a quo di interpretare la norma secundum constitutionem, offrendo quindi una lettura compatibile con i canoni costituzionali che eviti di sottoporre la questione alla Consulta". In altre parole, applicando al caso in esame il criterio in forza del quale "una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile una interpretazione conforme alla Costituzione (si vedano, da ultimo, la sentenza n. 379 del 2007 e le ordinanze n. 448 e n. 464 del 2007)" (sentenza n. 147/2008; principio affermato per la prima volta dalla sentenza n. 356/1996), per potersi rendere nulla l'interpretazione ritenuta costituzionalmente illegittima dovrebbe potersi escludere proprio l'inciso ("nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato") della cui illegittimità si dubita, non sembrando possibile al Tribunale interpretarlo in altro modo.
3. Entrando nel vivo della questione sollevata, il Tribunale ritiene l'inciso sopra richiamato contrario alla costituzione sulla base di tre fondamentali parametri di riferimento.
Innanzitutto, la pretesa che il lavoro di pubblica utilità venga svolto presso un ente che si trovi "nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato" violerebbe il canone della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Osserva infatti il Tribunale che "alla luce della genericità del dato normativo e dell'assenza di meccanismi sostitutivi, l'eventuale mancata predisposizione di Convenzioni ex art. 54 d.lgs. n. 274/2000 nell'ambito di una qualsivoglia provincia (situazione peraltro non infrequente nella realtà attuale, la quale registra una non omogenea conclusione di tali Convenzioni sul territorio nazionale) finirebbe per precludere, in buona sostanza, la possibilità per un soggetto condannato ed ivi residente di accedere a tale sanzione sostitutiva, alla quale peraltro la legge correla - nel caso previsto dall'art. 187 CdS ed all'esito positivo dello svolgimento del lavoro - notevoli benefici premiali, tra cui l'effetto estintivo del reato, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato". Senonché tale considerazione, del tutto condivisibile in via di principio, pare non decisiva ai fini della proposizione della questione di legittimità costituzionale in esame, non essendo rilevante nel caso di specie (nel quale la condannata è già stata ammessa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso un determinato ente).
Prosegue poi il Tribunale affermando che " ... nel caso sottoposto alla decisione del Tribunale, lo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Ente convenzionato sito nel territorio provinciale risulterebbe oggettivamente pregiudizievole degli interessi familiari della condannata (tanto da aver fondato l'istanza di sostituzione in sede esecutiva), per quanto si dirà più diffusamente infra. Può quindi ritenersi, con riferimento al canone di cui all'art. 3 Cost., che sussista una irragionevolezza di fondo nella disposizione normativa denunciata, laddove l'imposizione di un criterio territoriale non consenta un rispetto effettivo delle esigenze costituzionalmente protette di cui pure la norma fa menzione".
La disposizione censurata, secondo il Tribunale, violerebbe altresì il finalismo rieducativo della pena di cui all'art. 27 co. 3 Cost.; argomenta il Tribunale: " ... sembra chiara ed indubitabile la ripercussione dell'impiego del lavoro di pubblica utilità sul perseguimento degli obiettivi di rieducazione e risocializzazione del condannato, soprattutto nell'ambito dei reati connessi alla circolazione stradale; mediante la prestazione del lavoro a vantaggio della collettività il Legislatore (che si muove verso un affrancamento dal dominio della sanzione detentiva, in particolare carceraria, per quanto desumibile dagli interventi normativi supra riassunti) ha inteso operare una scelta di campo tendente alla sensibilizzazione del condannato verso i valori della solidarietà sociale, il cui rispetto si sostanzia nell'adempimento degli obblighi lavorativi e, nel contempo, nella mancata commissione di nuovi reati". Quindi, vista la disponibilità della condannata alla propria risocializzazione, "vincolare sic et simpliciter lo svolgimento di tale sanzione paradetentiva ad un dato territoriale sembra porsi, a sommesso avviso di questo Giudice, in conflitto con i succitati precetti costituzionali (l'unica ratio potrebbe rinvenirsi, a ben vedere, nell'opportunità di consentire l'esecuzione della pena nel luogo che costituisce l'ordinario centro degli affari ed interessi del reo: ma tale ratio appare decisamente recessiva allorquando la volontà del reo all'espiazione del lavoro socialmente utile anche al di fuori del ristretto ambito provinciale sia sorretta da ragioni di tutela di interessi costituzionalmente tutelati, ai quali pure il disposto dell'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 mostra di conferire adeguata rilevanza (le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute)".
Assai interessante è, infine, il terzo parametro invocato da Giudice a quo: l'art. 29 Cost. - tutela della famiglia. Nel caso di specie, infatti, la condannata ha chiesto il mutamento dell'ente proprio al fine di poter svolgere attività d assistenza per i propri genitori, e poter stare loro più vicina. D'altra parte, deve rammentarsi che il citato art. 54 subordina lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (oltre che al vincolo territoriale) anche (e congiuntamente) alla circostanza che le modalità ed i tempi di effettuazione non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.