ISSN 2039-1676


8 maggio 2015 |

Guida in stato di ebbrezza alcolica... in sella ad una bicicletta

Nota a Cass. pen., Sez. IV, 2 febbraio 2015, ud. 22 gennaio 2015, n. 4893, Pres. Romis, Rel. Dell'Utri, Proc. Gen. Destro (concl. conformi)

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Abstract. In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza ad un ciclista. Nella motivazione, i giudici superano le obiezioni del ricorrente in merito all'applicabilità della norma incriminatrice (poiché la nozione di guida sarebbe riferibile ad ogni veicolo, e dunque anche alle biciclette), e delle misure di sospensione e revoca della patente (che, pur impossibili in questo caso, non impediscono di configurare il fatto come reato, né di applicare la pena principale). Infine, valorizzando l'idoneità del mezzo a creare un pericolo per l'incolumità degli utenti della strada, escludono tanto l'inoffensività, quanto la particolare tenuità del fatto, con indicazioni che costituiscono preziosi spunti di riflessione alla luce della recente introduzione dell'art. 131-bis c.p.

SOMMARIO: 1. Una pronuncia ricca di spunti. - 2. Il caso concreto e le doglianze proposte. - 3. La Corte estende la norma incriminatrice anche al caso del ciclista ubriaco. - 4. (segue) il problema dell'inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie a chi guidi una bicicletta in stati di ebbrezza. - 5. L'utilizzo del concetto di "guida" in relazione ad una bicicletta: un caso di applicazione analogica della norma incriminatrice? - 6. Inoffensività della condotta perché si guida una bicicletta? Il pericolo nella fattispecie in questione. - 7. La supposta particolare tenuità della guida alcolica della bicicletta: applicabilità dell'art. 34 d.lgs. 274/2000... - 8. (segue) ... e del nuovo art. 131-bis c.p.